Questo articolo è valutato
( votes)Ai sensi dell’art. 272, comma 5, del DPR n. 207/2010, il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche i compiti di direttore nell’esecuzione del contratto, salva diversa disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice; il direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. Il Responsabile del procedimento viene nominato con un apposito provvedimento a firma del dirigente del servizio avente data certa. Con il medesimo provvedimento, al nominato responsabile del procedimento vengono attribuite altresì le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto ovvero si da atto che sarà nominato direttore dell’esecuzione un soggetto differente.