Questo articolo è valutato
( vote)Negli appalti di manutenzione del verde (in particolare negli appalti di servizi) si deve tener conto dell’articolo 12 della Legge 28 luglio 2016 n.154. Tale norma prevede che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi possa essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
La norma quindi aggiunge requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli 83 ed 84 del Codice del Contratti Pubblici.
Secondo giurisprudenza prevalente (Cfr. Tar Lazio Sez. III, sentenze n. 11116 del 4 ottobre 2017, n. 11311 14/11/2017 e n. 11117 dell’8/11/2017) quello dell’articolo 12 della predetta norma è un requisiti di idoneità professionale, i giudici emiliani invece (Tar Emilia Romagna, Bologna sentenza n. 404 del 07.05.2019) delimita la sua operatività alla fase esecutiva.
In ogni caso, quello che preme sottolineare è l’opportunità nella predisposizione dei bandi di gara (soprattutto per i servizi manutentivi del verde) avere ben presente che l’articolo 12 della Legge 154/2016, come regolato dall’Accordo Stato Regioni del 22.2.2018 , è in vigore e può esplicare i suoi effetti.