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Ai sensi dell’art. 54, co.1, d.lgs. 36/2023, “Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (…)”.

Correlativamente, l’art. 54, co. 2, della stessa disposizione normativa, dispone che “Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2”.

L’orientamento giurisprudenziale formatosi in vigenza del D.Lgs n. 50/2016, secondo il quale “il meccanismo di esclusione automatica delle offerte – previsto per gli appalti sotto soglia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso – trovava applicazione anche se la legge di gara non lo prevedesse espressamente sarebbe  inattuale. Pertanto, la mancata previsione negli atti di gara dell’esclusione automatica delle offerte anomale, in uno con la mancata indicazione del metodo per l’individuazione delle stesse, non può essere colmata, ovvero sanata ex post dalla stazione appaltante” (Cfr. T.A.R. Campania, IV, 08 maggio 2024, n. 3001)

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Redazione MediAppalti
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