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( votes)Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.99/2019
- Premessa
- Riscontro
1. Premessa
La sezione Puglia è stata investita di un quesito diretto a conoscere del corretto inquadramento del servizio di trasporto scolastico alla luce delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 63/2017 ed al corrispondente regime finanziario, in relazione alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte dei conti.
2. Il riscontro
In delibera si rammenta come la questione si stata già oggetto di decisione da parte della Sezione Autonomie della Corte dei conti che, affrontando le perplessità sollevate dall’ANCI ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003 e succ. mod., in ordine al quesito se «la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», ha avuto modo di esprimere il principio di diritto secondo cui «Gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purchè individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano» (del. n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 18/10/2019).
Pertanto, alla luce dell’intervenuta disciplina e ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, che pone in capo alle Sezioni regionali di controllo un obbligo di conformazione alle delibere di orientamento emanate dalla Sezione delle Autonomie, il Collegio fornisce risposta al quesito nei termini sopra richiamati con la possibilità che la quota – per quello che alla fine può essere equiparato ad un servizio – possa essere inferiore rispetto ai costi sostenuti sempre avendo riguardo ai principi di bilancio.