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( votes)Il dato normativo di cui all’art. 108 comma 2 del d.lgs. 36/23 obbliga all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei seguenti casi:
d) affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
e) affidamenti di appalto integrato;
f) contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
Ad eccezione delle casistiche sopra riportate, di recente l’Anac, con un comunicato del Presidente del 20/11/2024 si è espressa favorevolmente sulla possibilità di ricorrere – fuori dai casi per i quali è comunque obbligatorio l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa – al criterio del minor prezzo ove gli aspetti qualitativi della commessa risultino esaustivamente assicurati da altre previsioni della lex specialis e dai documenti progettuali posti a base di gara.
Ciò, anche in virtù della deliberazione n. 174 del 9 agosto 2024 della Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per la Liguria), secondo la quale il legislatore ha espressamente limitato l’utilizzo di criteri diversi da quello del miglior rapporto qualità/prezzo nei soli casi previsti dal comma 2 dell’articolo 108 del d.lgs. n. 36/2023.