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( votes)Ai sensi dell’art. 37 comma 13 del D.lgs n. 16372006 “I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”. E’ oramai pacifico il principio secondo il quale deve esservi una perfetta corrispondenza, già in fase di offerta, tra quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione (e tra le quote di qualificazione e le quote di partecipazione).