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Il D.M. 02/12/2016 prevede espressamente che: “le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione“.

La norma sembra essere piuttosto chiara nel definire la posizione del soggetto obbligato al rimborso di tali spese, ebbene, se la procedura di gara venisse revocata in autotutela da parte della stazione appaltante, farebbe venir meno quello che dal D.M. viene considerato il presupposto basilare ai fini della legittima richiesta di rimborso delle spese di pubblicazione.

Qualora la procedura dovesse concludersi con un provvedimento di revoca in autotutela, la stazione appaltante non sarebbe legittimata a chiedere ed ottenere il rimborso di tali spese.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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