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L’omessa specificazione, nell’offerta economica, dei costi relativi alla sicurezza è una questione a lungo dibattuta, ma può ritenersi definita dopo due successive pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 20/03/2015 e n. 9 del 2/11/2015.

Alla stregua dei principi elaborati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria: a) in tutte le gare di appalti di lavori, servizi e forniture, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali (c.d. costi di sicurezza interni); tale obbligo integra un precetto imperativo che etero integra la legge di gara, ove questa sia silente sul punto, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46 del codice dei contratti pubblici; b) nel caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.