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La sentenza del Tar Napoli n. 4387 del 25 luglio 2024 rappresenta un punto di riferimento significativo nella giurisprudenza italiana in materia di appalti pubblici; in particolare riguardo all’obbligo di sopralluogo e alla sua compatibilità con il principio di tassatività delle cause di esclusione. La decisione ha affrontato una questione di grande rilevanza pratica: se l’obbligo di sopralluogo, previsto come condizione per la partecipazione a una gara di appalto, possa essere considerato legittimo senza violare il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dal decreto legislativo n. 36 del 20223.

Il Decreto Legislativo n.36 del 2023, che rappresenta il nuovo Codice dei contratti pubblici, stabilisce all’art 10, comma 2, che le cause di esclusione devono essere tassativamente previste dalla legge. Questo principio intende garantire la massima chiarezza e prevedibilità delle regole di partecipazione, evitando esclusioni arbitrarie o basate su criteri non espressamente previsti dalle norme o dai documenti di gara.

Il caso in esame riguarda la procedura di gara indetta dal Comune di Procida per l’affidamento del “Servizio Integrato di Igiene Urbana del Comune di Procida 2024-2028”, un appalto del valore stimato di oltre 12 milioni di euro. Il disciplinare di gara prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un sistema che, sebbene dia rilievo al prezzo, enfatizza l’importanza della qualità tecnica dell’offerta.

La società ricorrente, Gruppo Capasso S.r.l., è stata esclusa dalla gara a seguito del mancato rispetto dell’obbligo di sopralluogo, come prescritto dall’art. 11 del disciplinare di gara. Il comune ha motivato l’esclusione con la mancata effettuazione del sopralluogo secondo le modalità stabilite, che prevedevano la necessaria presenza del personale della stazione appaltante.

Il Gruppo Capasso S.r.l. ha contestato l’esclusione, sostenendo di aver comunque eseguito il sopralluogo tramite un proprio delegato, pur senza la presenza del personale comunale. La ricorrente ha inoltre impugnato la legittimità della clausola che imponeva l’obbligo di sopralluogo con il personale dell’amministrazione, ritenendola nulla e illegittima in quanto contraria alle previsioni del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023).

Il TAR Napoli ha rigettato il ricorso, affermando che l’obbligo di sopralluogo, in questo caso, non costituisce una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Secondo il Tribunale, il sopralluogo non rappresenta una mera formalità, ma una componente essenziale per garantire una corretta formulazione dell’offerta. La mancata esecuzione del sopralluogo non è una semplice omissione formale ma una carenza sostanziale che impedisce di acquisire una piena e corretta conoscenza dello stato dei luoghi, necessaria per presentare un’offerta adeguata.

La sentenza chiarisce un aspetto fondamentale: l’obbligo di sopralluogo, quando previsto dai documenti di gara, non può essere considerato una clausola vessatoria o illegittima. Al contrario, si tratta di un adempimento essenziale per garantire una competizione trasparente e corretta, permettendo alle imprese di valutare adeguatamente le condizioni dell’appalto e di presentare offerte consapevoli e realistiche. Difatti è ciò che si evince proprio dalle sue finalità ovvero, garantire la conoscenza dei luoghi così da permettere all’offerente di verificare le caratteristiche del sito, identificando eventuali difficoltà che potrebbero influenzare l’esecuzione dei lavori, la valutazione dei rischi che permette di creare un’offerta più realistica e sostenibile, accertare la corrispondenza tra le prescrizioni tecniche contenute nel capitolato e le condizioni effettive dei luoghi e l’equità competitiva che garantisce che tutti i concorrenti abbiano accesso alle stesse informazioni, evitando vantaggi competitivi basati su una conoscenza privilegiata dei luoghi.

Il Tar ha sottolineato che il principio di tassatività delle cause di esclusione non implica che ogni clausola non esplicitamente prevista dalla legge sia nulla. Al contrario, le stazioni appaltanti hanno il diritto ed il dovere di stabilire condizioni specifiche nei bandi di gara, purché queste siano ragionevoli e giustificate dalla necessità di garantire una corretta esecuzione del contratto.

Questa sentenza avrà probabilmente un impatto significativo sulle future procedure di gara e sulla redazione dei relativi bandi. Le stazioni appaltanti dovranno continuare a prestare attenzione nella formulazione delle clausole di gara, assicurandosi che ogni obbligo imposto ai partecipanti sia chiaramente giustificato e finalizzato alla corretta esecuzione dell’appalto. D’altra parte, gli operatori economici saranno tenuti a rispettare scrupolosamente tali disposizioni, pena l’esclusione dalla gara.

La giurisprudenza ha svolto un ruolo fondamentale nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme sul sopralluogo, contribuendo a delineare un quadro normativo più chiaro e coerente. Tuttavia, è probabile che il tema continui a evolversi, richiedendo ulteriori interventi normativi e giurisprudenziali per affrontare le nuove sfide poste dalla digitalizzazione e dalle esigenze del mercato.

In conclusione, la decisione del Tar Napoli n. 4387/2024 rappresenta una conferma della legittimità dell’obbligo di sopralluogo come requisito sostanziale nelle gare d’appalto, rafforzando il principio secondo cui la corretta conoscenza delle condizioni di esecuzione è fondamentale per una partecipazione informata e competitiva.

Il rispetto delle modalità previste per il sopralluogo non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che influisce direttamente sulla qualità dell’offerta e sulla correttezza della procedura di gara. Le imprese partecipanti devono quindi prestare massima attenzione a tali obblighi, mentre le stazioni appaltanti devono garantire la trasparenza e l’equità delle condizioni di gara.

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Redazione MediAppalti
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