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( votes)Il quesito si pone anche con riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e alla determinazione ANAC n.4/2011, aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, par. 2.5 “Tracciabilità tra soggetti pubblici” che esclude dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2020 le movimentazioni di denaro in favore di soggetti giuridicamente distinti dalle pubbliche amministrazioni, ma sottoposti a controllo analogo (cd. affidamenti in house).
Relativamente al quesito posto al MIMS, si rileva che ANAC nella faq sulla digitalizzazione dei contratti pubblici ha fornito alcune specificazioni sugli obblighi comunicativi e di classificazione degli affidamenti effettuati dalle amministrazioni a soggetti partecipati in base all’articolo 7 del Dlgs 36/2023 e all’articolo 17 del Dlgs 201/2022. L’ANAC ha precisato (nella faq B.10) che gli affidamenti in house sono soggetti agli obblighi di comunicazione di varie tipologie di informazioni sulle procedure e sull’esecuzione previsti dall’articolo 23, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, peraltro per espressa previsione contenuta nella stessa disposizione.
La risposta è affermativa, le amministrazioni devono acquisire il codice identificativo gara per gli affidamenti in house al fine di trasparenza.