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Nell’ottica di prevenire ulteriormente le infiltrazioni mafiose nell’ambito delle procedure di gara, è stato emanato il DPCM del 30/06/2011 in seguito alla necessità espressa da Regioni, Province autonome, Province e Comuni, anche in merito alla riduzione del numero di stazioni appaltanti.

In attuazione dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n.136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” si inserisce tale decreto avente tra gli  obiettivi principali, oltre ad assicurare una maggiore legalità, trasparenza e regolarità della gestione dei contratti pubblici, il prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Si tratta di un provvedimento suddiviso in 6 articoli che stabilisce compiti e finalità della Stazione Unica Appaltante (SUA).

Finalità e modalità di promozione della Stazione unica appaltante

Il fine principale del predetto decreto è la promozione dell’istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni uniche appaltanti, in modo da rendere più efficace l’attività di prevenzione dai condizionamenti della criminalità mafiosa, favorendo altresì, l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Stazione unica appaltante e soggetti aderenti

Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti. I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La SUA, avendo natura giuridica di centrale di committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

Attività e servizi della SUA

La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

  • collabora con l’ente aderente in merito alla individuazione dei contenuti dello schema del contratto, al fine di garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
  • concorda con l’ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
  • collabora nella redazione dei capitolati di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l’ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5; nonchè nella redazione del capitolato speciale;
  • in collaborazione con l’ente aderente, definisce il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
  • definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
  • redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
  • cura le fasi relative allo svolgimento della procedura di gara, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  • nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  • collabora con l’ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
  • cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2;
  • trasmette all’ente aderente le informazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a).

Attraverso le convenzioni verranno regolati i  rapporti tra SUA e l’ente aderente, le quali prevederanno, in particolare:

a) l’ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;

c) gli oneri rispettivamente a carico dell’ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;

d) l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere alla SUA l’elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l’affidamento nonché l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all’esecuzione dei medesimi contratti;

e) l’obbligo per l’ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell’esecuzione del contratto, nonchè, le verifiche sul possesso dei requisiti.

Modalità di controllo degli appalti

Importanza decisiva assume in questa fase la posizione delle Prefetture, in quanto, pur restando inalterate le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture – UTG possono chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Tali dati potranno essere utilizzati dal Prefetto anche ai fini dell’esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici.

Allo stesso tempo gli enti aderenti devono comunicare le informazioni non solo alla centrale di committenza, ma anche alla Prefettura.

Nell’ottica di favorire un rafforzamento della collaborazione tra le amministrazioni, è consentito, a queste ultime, di concordare con le Prefetture, ulteriori misure di prevenzione, nonchè delegare attivita’ di  verifica di progetto di cui all’articolo 112 del decreto legislativo  12  aprile 2006, n. 163, anche al Provveditorato  interregionale  per  le  opere pubbliche competente per territorio (laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del citato articolo  112),  con  oneri  a  carico dell’ente aderente che puo’ avvalersi del supporto del medesimo Provveditorato per l’esame di eventuali proposte di varianti. 

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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