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In questi giorni il Consiglio di stato ha sottolineato che l’iscrizione ad un “albo fornitori” non sostituisce il criterio d’idoneità professionale indicato nella lex specialis, strutturato sulla natura dell’affidamento. Resta dunque ferma la competenza di ciascuna stazione appaltante di formulare, negli ovvi limiti di ragionevolezza e proporzionalità commisurati all’acquisizione in economia di cui al medesimo art. 125, i requisiti ai fini dell’appalto da aggiudicare.

Se la s.a. non determina una soglia minima di riferimento per il fatturato che l’operatore deve aver già conseguito negli esercizi precedenti, può trovarsi di fronte ad una evidente sproporzione quantitativa tra l’importo (del fatturato) e quello a base d’asta, la mancanza d’un serio e certo riferimento di qualificazione economica rende illegittima una gara che, per quanto semplificata come tutte le procedure ex art. 125 del D. lgs. 163/2006, non può esimersi da un’indicazione precisa anche di tal capacità, per cui pure sotto questo profilo la sentenza di primo grado va riformata (Consiglio di stato n. 01499 del 28.03.2014).

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.