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Il Decreto che attua la legge anticorruzione ha previsto, altresì, l’istituzione e all’aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. I settori maggiormente a rischio individuati dall’art. 1, commi 53 e 54 della legge 6 novembre 2012, n, 190 sono i seguenti: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi – trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi – estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti – confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume – noli a freddo di macchinari – fornitura di ferro lavorato – noli a caldo – autotrasporti per conto di terzi – guardiania dei cantieri.

Per essere inserite nell’elenco sarà necessario, inoltrare apposita domanda alla prefettura competente (anche telematicamente attraverso la posta elettronica certificata).

Nel caso in cui l’impresa non sia censita nella Banca dati nazionale unica antimafia istituita dal d.lgs. 159/2011, verranno effettuate le opportune verifiche prima di provvedere all’iscrizione. Se, invece, l’impresa è già presente nella Banca dati, l’iscrizione avviene in maniera automatica, quindi, la liberatoria antimafia verrà rilasciata immediatamente.

La prefettura competente ha a disposizione 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione nell’elenco, per pronunciarsi in merito. Non solo, le prefetture competenti per territorio dovranno infatti verificare periodicamente l’assenza di eventuali commistioni con le organizzazioni criminali e, in caso contrario, disporre la cancellazione di chi non risulta in regola.

Come disposto all’art. 4 del dpcm, le imprese già presenti nell’elenco, saranno tenute a comunicare entro 30 giorni le eventuali modifiche intervenute nel proprio assetto proprietario o degli organi sociali. Anche le società quotate hanno l’obbligo di indicare le partecipazioni rilevanti. Ne consegue, ai fini della dovuta trasparenza, che le imprese che non dovessero rispettare gli obblighi di comunicazione saranno soggette alla cancellazione dall’elenco. I medesimi obblighi sussistono, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale di validità dell’iscrizione, come disposto all’art. 5 comma 1 del dpcm, affinchè si trasmetta alla prefettura l’interesse a permanere nell’elenco per lo stesso o per settori di attività diversi rispetto a quelli originari.

Una volta formatisi gli elenchi delle imprese cosiddette “pulite” saranno pubblicati sul sito web delle prefetture nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Ministero dell’interno pubblicherà sul proprio sito un elenco di indirizzi Pec dei singoli Uffici territoriali di governo, al fine di facilitare la richieste di iscrizione da parte delle imprese.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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