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Va forse premesso che l’art. 11 c.10 bis del D. Lgs. 163/2006 già prevede dei casi in cui non si applica il termine dilatorio. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l’inosservanza della clausola dello stand still non incide sul procedimento di gara, potendo tale circostanza avere effetti sul contratto ed eventualmente rilevare ai fini della valutazione della responsabilità, anche risarcitoria, mentre non ha autonomo rilievo invalidante sull’aggiudicazione (sempre che non abbia influito negativamente sulla possibilità del soggetto titolare del relativo interesse di ottenere l’affidamento) (in termini, tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 9 aprile 2014, n. 2031; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 25 giugno 2013, n. 610; 18 aprile 2013, n. 363; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942) (TAR Umbria sez. I 2/8/2014, n. 427). Ai sensi dell’art. 121 c.p.a. D. Lgs. 104/2010 la violazione del termine di stand still può incidere sull’efficacia quando oltre “a privare il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto” si accompagni comunque all’esistenza di “vizi propri dell’aggiudicazione”. (v. anche Tar Lombardia Milano sez IV n. 599 del 6.3.214)

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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