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Come disposto dall’art. 86 del Codice Antimafia, l’informativa ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3 (cioè modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa e quindi nuova determinazione dei soggetti destinatari di verifiche antimafia). Occorre puntualizzare però, che – la sola informativa antimafia ‘favorevole’ all’impresa ed al cittadino sottoposto a controllo (l’informativa ‘non interdittiva’ o ‘non pregiudicante’) perde ‘automaticamente’ la propria efficacia allo scadere del termine (rendendosi così necessaria, da tale scadenza, l’acquisizione di una nuova informativa); – diversamente, l’informativa antimafia ‘sfavorevole’ all’impresa ed al cittadino (quella ‘interdittiva’ o ‘pregiudicante’, che attesta la effettiva sussistenza di pericoli di infiltrazione mafiosa) mantiene la propria efficacia anche oltre il decorso dei termini di validità (e dunque ‘sine die’ o comunque fino all’adozione di un espresso provvedimento riabilitativo o di revisione).

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.