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( votes)Nelle gare pubbliche le difformità essenziali nell’offerta tecnica, che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a quello posto a base di gara, legittimano l’esclusione dell’impresa dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nella valutazione del punteggio da assegnare, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10.07.2020 n. 4450)