Questo articolo è valutato
( votes)Gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara devono attenersi alle prescrizioni minime contenute nella documentazione, con la conseguenza che l’avvenuto riscontro della difformità dell’offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis che abbiano per l’Amministrazione un valore essenziale, ne determina l’esclusione.
L’offerta deve essere, infatti, conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire sin dal principio, atteso che le difformità, anche parziali, si risolvono in un “aliud pro alio”, che giustifica l’esclusione dalla selezione (Cons. St., sez. III, sentenza n. 565/2018; Cons. St. sez. v, 5 maggio 2016, n. 1818; Cons. St. sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. St., sez. V, 28 giugno 2011, 3877).
“Per principio giurisprudenziale pacifico infatti, le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione Appaltante per il contratto da affidare, legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Cons. Stato, Sez. III, 26 aprile 2017, n. 1926, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1° luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809, 17 febbraio 2016, n. 633 e 23 settembre 2015, n. 4460). Neppure sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di esercitare il soccorso istruttorio a fronte di un’offerta tecnica carente, in radice, di un essenziale requisito rilevante ai fini dell’esclusione (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 801)”.
Pertanto, le difformità essenziali nell’offerta tecnica rispetto alle prescrizioni minime inderogabili costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara atteso che, le prescrizioni stabilite nella legge di gara non vincolano solo i concorrenti ma anche l’Amministrazione che, non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione nè può disapplicarle, neppure quando risultino incongruamente formulate, salva la possibilità di procedere all’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela.