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Ai sensi dell’art. 113 comma 2 del codice dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse specificatamente enucleate dalla norma. L’importo a base di gara non va confuso con il c.d. valore stimato dell’appalto che, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del codice, tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Pertanto, l’importo sul quale calcolare la somma spettante ai dipendenti a titolo di incentivi per le funzioni tecniche espletate è esclusivamente quello a base di gara al netto delle forme opzionali del contratto.

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Redazione MediAppalti
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