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L’errore di inserire elementi inerenti all’esecuzione del contratto nella lettera d’invito o nel disciplinare di gara, anziché limitarli al capitolato d’appalto, è una problematica frequente che può dar luogo a gravi ambiguità e contraddizioni. Questo tema è stato recentemente oggetto di discussione giuridica nella sentenza del T.A.R. Sicilia, sez. III, n. 2928/2024, che ha affrontato il caso di una procedura negoziata in cui la stazione appaltante ha erroneamente mescolato indicazioni relative all’esecuzione del contratto nei documenti di gara, con conseguenti disguidi e contestazioni.

Nel quadro delle procedure di appalto pubblico, la distinzione tra le diverse fasi e i relativi documenti è cruciale per garantire la trasparenza e la correttezza dell’intero processo. Il Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) stabilisce norme precise sulle informazioni da inserite nei vari atti, con particolare riferimento alla separazione tra le fasi di selezione e di esecuzione del contratto. Ciò nonostante, casi di confusione documentale sono ancora frequenti, con l’inserimento di clausole relative all’esecuzione in documenti che dovrebbero esclusivamente riguardare la procedura di selezione, come la lettera d’invito o il disciplinare di gara. Questo errore può portare a contestazioni, ritardi nell’assegnazione dell’appalto e, in alcuni casi, all’annullamento degli atti di gara.

Il caso affrontato dai giudici siciliani riguarda una procedura negoziata avviata da un’azienda sanitaria per l’acquisto di apparecchiature mediche da destinare al reparto di Oculistica. Nella lettera d’invito, la stazione appaltante aveva inserito indicazioni riguardanti l’esecuzione del contratto, in contrasto con quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In particolare, mentre nella lettera d’invito si affermava che l’appalto non comportava rischi di interferenza poiché si trattava di una “mera fornitura”, il Capitolato Tecnico prevedeva dettagli relativi alla posa in opera e al montaggio delle apparecchiature, attività che appartengono alla fase esecutiva del contratto.

Un operatore economico, escluso dalla gara per non aver indicato il costo della manodopera nella propria offerta, ha impugnato l’esclusione, contestando la validità della richiesta della stazione appaltante. L’operatore sosteneva che, trattandosi di una fornitura senza posa in opera, l’obbligo di indicare tali costi non era applicabile, facendo riferimento all’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, il quale esenta le forniture senza posa in opera da tale obbligo.

I giudici hanno riconosciuto che la lex specialis della gara era intrinsecamente contraddittoria. Da un lato, la lettera d’invito parlava di “mera fornitura”, escludendo esplicitamente i costi per i rischi da interferenza, mentre dall’altro, il Capitolato Tecnico descriveva in dettaglio operazioni di installazione e montaggio, che avrebbero richiesto necessariamente la presenza di manodopera. Questa incoerenza ha generato confusione non solo tra i partecipanti alla gara, ma anche nella stessa valutazione della stazione appaltante.

Il T.A.R. ha sottolineato l’importanza della coerenza tra i documenti di gara e ha fatto riferimento all’art. 82, 2° comma del D.Lgs. 36/2023, ove stabilisce una prevalenza delle disposizioni contenute nei vari atti che costituiscono i documenti di gara. “In caso di contraddizioni, prevalgono le disposizioni contenute nel bando, nell’avviso di gara o nella lettera d’invito”, atti che hanno la funzione di definire con chiarezza gli aspetti procedurali del contratto da aggiudicare. Nel caso specifico, i giudici hanno stabilito che la lettera d’invito, essendo un documento di rango superiore rispetto al capitolato tecnico, doveva prevalere.

La lex specialis di una gara, costituita dai documenti che regolano la procedura e l’esecuzione del contratto, deve essere redatta in modo chiaro e privo di ambiguità, proprio per evitare che sorgano interpretazioni contrastanti tra le parti coinvolte. La sentenza in esame evidenzia come la presenza di clausole ambigue o contraddittorie possa compromettere l’intero iter procedurale, con conseguenze potenzialmente gravi, come l’annullamento degli atti o l’esclusione ingiustificata di un operatore economico.

Nel caso specifico, il fatto che la lettera d’invito fosse stata redatta in modo non conforme ha portato all’illegittimità dell’esclusione dell’operatore economico. I giudici hanno stabilito che, trattandosi di un contratto di mera fornitura senza posa in opera, la richiesta di indicare i costi della manodopera non era applicabile, rendendo illegittima la decisione di escludere l’operatore per tale motivo.

I giudici hanno ribadito che, in queste circostanze, è necessario attenersi da quanto disposto dal 2° comma dell’art. 82 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso in esame, poiché la lettera d’invito costituiva il documento principale della procedura negoziata, le sue disposizioni dovevano prevalere su quelle del capitolato tecnico. Questo ha portato alla conclusione che l’appalto in questione fosse effettivamente una fornitura senza posa in opera e, di conseguenza, non vi fosse alcun obbligo di indicare i costi della manodopera.

Il Capitolato Tecnico, pur avendo un ruolo fondamentale nella definizione delle specifiche tecniche dell’appalto, non può essere utilizzato per modificare o integrare le condizioni generali stabilite nella lettera d’invito o nel bando di gara. Il suo scopo principale è quello di dettagliare le caratteristiche tecniche dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, ma non deve essere utilizzato per introdurre obblighi o condizioni che competono ad altri documenti di gara.

Alla luce delle considerazioni esposte, il T.A.R. Sicilia ha accolto il ricorso dell’operatore economico escluso dalla gara, annullando il provvedimento di esclusione e dichiarando illegittime le clausole della documentazione di gara che richiedevano l’indicazione dei costi della manodopera. I giudici hanno sottolineato come la lex specialis, nella sua formulazione complessiva, dovesse essere interpretata alla luce della lettera d’invito, la quale qualificava il contratto come una mera fornitura senza posa in opera.

Questo principio è in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023, che mira a garantire una maggiore chiarezza e coerenza nella redazione dei documenti di gara, evitando che clausole contraddittorie possano dar luogo a contenziosi o a esclusioni ingiustificate degli operatori economici.

In conclusione, l’osservanza rigorosa della normativa vigente costituisce un presupposto imprescindibile per il corretto svolgimento delle procedure d’appalto per evitare il rischio di contenziosi che possano compromettere l’efficacia dell’azione amministrativa.

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Redazione MediAppalti
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