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L’istituto del soccorso istruttorio, introdotto nell’ordinamento già con il d.lgs. n. 163/2006, ha la finalità di eliminare i formalismi che possono condurre a un’automatica esclusione dei concorrenti dalle procedure ad evidenza pubblica: è ammesso ai concorrenti di correggere i vizi non sostanziali dell’offerta, nei limiti dettati dalle norme codicistiche come interpretate alla luce della costante evoluzione giurisprudenziale, fermo restando il rispetto del principio della par condicio tra i potenziali concorrenti e il principio di immodificabilità dell’offerta.
Questi ultimi sono, infatti, corollari dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza nell’agire, i quali impongono di garantire ad ogni operatore economico le stesse possibilità di accesso alla procedura di aggiudicazione, onde evitare inammissibili alterazioni di mercato che, oltre a ledere la sfera degli interessi legittimi dei singoli partecipanti alla procedura, metterebbero a repentaglio lo stesso interesse pubblico generale, consentendo ad un concorrente che ha formulato un’offerta non corrispondente alla lex specialis di gara, di correggere indebitamente la propria offerta.
La disciplina del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito “Codice Appalti”) – come avremo modo di meglio approfondire – ha in linea generale la finalità di far integrare la documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dal seggio di gara incompleta o semplicemente irregolare sotto un mero profilo formale, non anche di consentire agli offerenti di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, così da modificare il contenuto di queste ultime.
Il soccorso istruttorio è lo strumento che consente al concorrente di rimediare ad eventuali omissioni, incompletezze o irregolarità riguardanti la documentazione prodotta in fase di gara
Soccorso istruttorio: inquadramento generale e modifiche normative
In termini generali, con l’introduzione dello strumento del soccorso istruttorio il legislatore ha voluto formalizzare nel modo più puntuale possibile i generali principi del favor partecipationis e del giusto procedimento, come già esplicitati nell’art. 3 della L. n. 241/1990 s.m.i..
Il cd. soccorso istruttorio è, infatti, un istituto che trova applicazione in relazione a qualunque procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 6 L. n. 241/1990 che prevede il potere del RUP di adottare detto strumento al fine di consentire di colmare eventuali lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori che dovessero emergere in fase istruttoria.
Nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica si tratta, in sostanza, di uno strumento volto a consentire agli operatori economici, già in sede di gara, di integrare la documentazione prodotta ai fini della partecipazione che risulta essere incompleta e/o irregolare, evitando così di essere esclusi dalla procedura.
Per lungo tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno ampiamente dibattuto sul contenuto e i limiti del soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure di gara, attesa l’equivoca formulazione delle disposizioni normative in materia di volta in volta introdotte.
Nel D.Lgs. n. 163/2006 l’istituto era originariamente disciplinato dal combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter[1] (commi introdotti dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014), come una sorta di sanatoria a pagamento, il cui ambito di applicazione ha suscitato molte perplessità tanto da far scaturire diverse pronunce giurisprudenziali con cui è stato meglio delineato l’ambito di applicazione.
Con l’entrata in vigore del Codice Appalti la disciplina del soccorso istruttorio è stata così modificata sotto diversi profili, nella speranza di superare le questioni più problematiche e dibattute, ed inserita nell’art. 83 comma 9 nell’ambito dei criteri di selezione.
Con l’introduzione dello strumento del soccorso istruttorio il legislatore ha voluto formalizzare nel modo più puntuale possibile il favor partecipationis
Dalla lettura dell’art. 83, comma 9 del Codice Appalti emergono una serie di differenze e novità rispetto alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 163/2006, il più rilevante dei quali consiste nell’accorpamento delle norme precedentemente contenute nel D.Lgs. 163/2006: in un’unica disposizione, il comma 9 dell’articolo 83, vengono unificate, infatti, le previsioni precedentemente contenute agli articoli 38, comma 2–bis e 46, comma 1–ter del D.Lgs. 163/2006.
Con l’art. 83, comma 9 citato il legislatore ha tra l’altro recepito nel nostro ordinamento l’art. 56, paragrafo 3 della Direttiva 24/2014/UE (direttiva appalti), ai sensi del quale «Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza».
Rispetto alla formulazione originaria del 2016, l’art. 83, comma 9 del Codice Appalti è stato oggetto di modifica ai sensi dell’art. 52 comma 1 lett. d) del Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (“Correttivo”).
Ponendo a raffronto – per speditezza di disamina – le due norme (pre e post Correttivo) avremo:
Art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 | Art. 83 comma 9 post D.Lgs. n. 57/2017 |
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’1 per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. | 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. |
Come ricavabile dalla lettura comparata dei testi, la modifica più rilevante operata dal Correttivo consiste nell’eliminazione dell’onerosità del soccorso istruttorio: gli operatori economici potranno, infatti, regolarizzare e/o integrare le dichiarazioni e i documenti incompleti e/o irregolari senza dover sostenere alcun onere.
Detto intervento del legislatore volto al soccorso istruttorio gratuito è coerente con la legge delega n. 11/2016 per la predisposizione del nuovo codice degli appalti la quale all’art. 1, comma 1, lett. z) prescriveva la «riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta».
Tra l’altro anche il Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016 reso sullo schema del codice appalti si era a suo tempo già espresso sulla necessità di eliminare il soccorso istruttorio a pagamento.
Le modifiche all’art. 83, comma 9, oltre ad introdurre la gratuità dell’istituto, hanno poi consentito di superare la precedente ed incerta distinzione tra irregolarità “essenziali” e non essenziali (ovvero “formali”) per le quali era previsto un diverso regime sanzionatorio oneroso o meno[2]: gli operatori economici possono ora integrare o regolarizzare qualsiasi elemento formale della domanda con esclusione di quelli incidenti sull’offerta economica e tecnica.
Nello specifico sono sanabili la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità (essenziale e non) degli elementi da produrre in sede di gara e di quelli relativi al Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.).
Sono escluse invece testualmente dal soccorso istruttorio le carenze dell’offerta tecnica ed economica (mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale).
Nel paragrafo che segue approfondiremo gli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti proprio in ordine a quest’ultimo aspetto, con particolare riguardo alla casistica relativa all’offerta tecnica.
La disciplina del soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica è contenuta nell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016
La giurisprudenza sul soccorso istruttorio relativo ad elementi dell’offerta tecnica
Sul soccorso istruttorio relativo ad elementi dell’offerta si è registrato un determinato orientamento giurisprudenziale che è via via giunto a identificare il cd. soccorso procedimentale quale strumento che la stazione appaltante – fermo il divieto di integrazione dell’offerta – può attivare per risolvere dubbi relativi all’offerta tecnica ed economica prodotta dal singolo concorrente, in linea con i pareri del Consiglio di Stato nn. 855 del 21 marzo 2016 e n. 782 del 22 marzo 2017, relativi allo schema del Codice Appalti e del Correttivo. Nel secondo parere Palazzo Spada ha, infatti, affermato che «Nondimeno – in analogia a quanto si è già sottolineato nel ricordato parere n. 855/2016 – si deve ribadire la persistente opportunità di prevedere una forma di “richiesta procedimentale di chiarimenti”, riferito agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica. In questa sede, specie con riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad evitare difficoltà interpretative, l’amministrazione, in caso di dubbi riguardanti il contenuto dell’offerta tecnico economico, dovrebbe poter richiedere chiarimenti al concorrente sulla documentazione presentata. A rimarcare la differenza ontologica con il “soccorso istruttorio” si dovrebbe ribadire il divieto di integrazione dell’offerta tecnico-economica».
Con particolare riguardo all’OFFERTA TECNICA, recenti pronunce del Consiglio di Stato ammettono la possibilità sia di sanare carenze qualificabili come meri errori ovvero imprecisioni, anche derivanti dalla formulazione degli atti di gara, sia di richiedere chiarimenti finalizzati alla corretta interpretazione della volontà del concorrente, fatta salvo il principio di immodificabilità dell’offerta.
Il riferito indirizzo interpretativo opera nel solco segnato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza sez. VIII, 10 maggio 2017 (causa C-131/16 Archus) che ha affermato i seguenti principi:
a) consentire all’amministrazione di chiedere chiarimenti ad un candidato la cui offerta essa ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri, violerebbe il principio della par condicio (poiché sembrerebbe che, ove il privato rispondesse positivamente, l’amministrazione abbia con questi negoziato l’offerta in via riservata);
b) non è in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione o completamento dell’offerta su singoli punti, qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni requisiti;
c) una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.
Altro principio guida in materia è quello enunciato, sempre dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza sez. VI, 2 giugno 2016 (causa C-27/15 Pippo Pizzo), secondo cui «il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice».
Alla luce di detti principi di matrice europeista, con diverse pronunce il Giudice Amministrativo ha ammesso una forma di interlocuzione fra la commissione giudicatrice ed il concorrente anche nella fase successiva a quella di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa in cui opera tout court il soccorso istruttorio, ritenendola conforme ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di par condicio tra gli operatori economici, purché sia rispettato il divieto di modifica delle offerte.
Particolare attenzione ha posto il Giudice Amministrativo con riferimento agli eventuali errori materiali in cui è incorso il concorrente in fase di redazione dell’offerta, al fine di contrastare inutili formalismi che possano automaticamente portare all’esclusione del concorrente.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti rilevato che «nella fase precedente all’esame dell’offerta tecnica ed economica la stazione appaltante, in caso di carenze formali, ha l’alternativa tra l’esclusione dalla gara della concorrente o il c.d. soccorso istruttorio, mentre nella fase dell’esame di dette offerte – già ammesse – l’amministrazione non può consentire integrazioni […]. Ciò perché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, impedendo così l’applicazione dell’istituto per colmare carenze dell’offerta tecnica al pari di quella economica» (Tar Lazio – Roma, sez. II-bis, 24.7.2019, n. 9932; cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n.1030).
Di recente il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che nel caso di specie «le carenze documentali riscontrate non costituiscono imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del capitolato prestazionale, quanto, piuttosto, inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara» e come tali sanabili (Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146).
Recentissima la pronuncia del Consiglio di Stato con cui è stato rilevato che «le carenze informative nelle quali era incorso il r.t.i. xxxx non erano dovute a imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del capitolato prestazionale, quanto, piuttosto, ma ad un manifesto errore di compilazione della documentazione – non v’era ragione alcuna che potesse spiegare altrimenti la scelta del concorrente di fornire tutte le informazioni per quattro dei cinque brand offerti – da correggere al solo fine di completamento dell’offerta su di un singolo punto, senza incorrere nella violazione della par condicio tra i concorrenti… All’esito di tale chiarimento, la stazione appaltante avrebbe potuto procedere con ogni sua valutazione…» (Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2021, n. 3539).
Nel solco di tale orientamento, Palazzo Spada ha avuto modo di rilevare che, la produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere qualificata come “carenza di un elemento formale dell’offerta” ai sensi ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice Appalti «di guisa che ad essa non può sopperirsi con forme di soccorso istruttorio né in sede procedimentale né in sede processuale comportando tali irrituali opzioni una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documenti tecnici di carattere nuovo e diverso rispetto a quelli prodotti in gara (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 13/02/2019 n. 1030)», precisando anche che con riferimento a lacune descrittive dell’offerta «Parimenti nemmeno è possibile ovviare alle divisate carenze strutturali dell’offerta tecnica ricorrendo, come pur prospettato dall’appellante, ad un approfondimento istruttorio, atteso che le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 13/02/2019 , n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice» (Consiglio di Stato, sez. III, 19 agosto 2020 n. 5140).
La giurisprudenza ha ammesso la possibilità di rettifica di errori materiali o di refusi commessi dal concorrente nella compilazione delle offerte
Ancora, un diverso indirizzo interpretativo rinviene nel sistema normativo degli appalti pubblici la possibilità, in relazione all’art. 83 del Codice Appalti, di attivare da parte della stazione appaltante un “soccorso procedimentale”, nettamente distinto dal “soccorso istruttorio”, utile per risolvere dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha infatti affermato l’ammissibilità della richiesta di chiarimenti sull’offerta tecnica da parte della commissione di gara «finalizzati a consentire l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità e a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte” (Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680). Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto tali chiarimenti ammissibili in ragione del fatto che non avrebbero «costituito una modifica dell’offerta tecnica presentata in gara, in quanto non vi hanno apportato correzioni e si sono limitati a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta»
Sullo stesso filone, si rinviene un’altra pronuncia secondo cui «A corroborare definitivamente la fondatezza delle conclusioni accolte dal primo giudice soccorre, infine, l’indirizzo interpretativo, di recente ribadito da questo Consiglio, che rinviene nel sistema normativo degli appalti pubblici la possibilità, in relazione all’art. 83, di attivare da parte della stazione appaltante un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’, utile per risolvere dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità (Cons. Stato, sez. V, n. 680/2020). Nel caso di specie, il “soccorso procedimentale” non avrebbe violato i segnalati limiti di ammissibilità, posto che il chiarimento utile a dirimere il dubbio non avrebbe costituito una modifica dell’offerta tecnica presentata in gara, né vi avrebbe apportato dati correttivi o manipolativi, ma si sarebbe limitato a confermare la portata di elementi già in essa contenuti, ovvero a fornire riscontro della “svista” occorsa nella compilazione dell’offerta economica» (Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2020 n. 1225).
La giurisprudenza ha identificato i caratteri del “soccorso procedimentale”, distinto dal “soccorso istruttorio”, utile per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica
Conclusioni
Dall’esame delle pronunce richiamate nel paragrafo che precede si rilevano i limiti relativi all’ammissibilità sia della rettifica di errori di compilazione dell’offerta tecnica da parte del concorrente sia della richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante per risolvere dubbi, purché specifiche e limitate alla documentazione già prodotta in gara e senza addivenire ad una illegittima modifica dell’offerta presentata.
Il soccorso istruttorio costituisce, dunque, uno strumento che se utilizzato entro i limiti delineati dal Codice Appalti e dalla relativa giurisprudenza, consente legittimamente di evitare l’eccessivo formalismo – foriero di contenziosi – che spesso ha condotto all’automatica esclusione del concorrente, consentendo all’Amministrazione di individuare il contraente che abbia formulato la proposta negoziale migliore.
[1] Il D.Lgs. n. 163/2006 disponeva:
– all’art. 38, comma 2-bis che «La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte»;
– all’art. 46, comma 1-ter che «Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».
[2] Circa la formulazione dell’art. 83, comma 9 del Codice Appalti prima dell’intervento del Correttivo, venivano delineate tre categorie di irregolarità:
a) irregolarità sostanziali non sanabili, identificate in quelle che impediscono in maniera radicale di individuare il contenuto della documentazione presentata o il soggetto che ha reso la dichiarazione o che è responsabile della titolarità del documento;
b) irregolarità sostanziali sanabili, identificabili in quelle che, pur non presentando le caratteristiche di quelle non sanabili, influiscono sulla determinazione dei contenuti del documento presentato. Per queste irregolarità la sanatoria comportava nella formulazione originaria il pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del concorrente;
c) irregolarità formali o non sostanziali, per le quali è richiesta comunque la regolarizzazione ma senza che ad essa si accompagnava nella formulazione originaria il pagamento di una sanzione pecuniaria.