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Il quesito
Un comune lombardo pone alla sezione un quesito sull’ammissibilità dell’erogazione di un contributo di € 200.000,00 in favore della scuola per l’infanzia (…) per un intervento di adeguamento e ristrutturazione della struttura”. A corredo del parere si evidenzia che è intendimento del servizio di ampliare l’offerta formativa realizzando un unico polo per servizi di bambini da 0 a 6 anni e per detto scopo la scuola ha avanzato la richiesta di un contributo di 200 mila euro.
L’ente istante, inoltre, evidenzia ulteriori particolarità che sono alla base del “non” riscontro da parte della sezione.
In primo luogo, l’ente si trova in disavanzo e, in particolare, il bene non è di proprietà del comune istante. A quanto si aggiunge che il servizio riveste una certa rilevanza per la comunità.
Il riscontro
Come detto la sezione non si pronuncia ritenendo il quesito, sotto il profilo oggettivo, non generale ed astratto. Sotto il profilo pratico però è possibile cimentarsi in un riscontro (su una questione che normalmente investe sia gli uffici tecnici sia i servizi finanziari) sul caso degli interventi con proprie risorse su un bene che non appartiene alla stazione appaltante.
È bene annotare, in generale, che un intervento con risorse della “comunità” su un bene che non appartiene a “questa” oggettivamente ha delle delicatissime implicazioni. L’intervento in parola, infatti, non genera neppure un incremento patrimoniale (sull’inventario della stazione appaltante) e d’altra parte comporta un esborso di denaro pubblico.
Cosa diversa, ovviamente, e quindi con risposta positiva nell’ipotesi in cui sia stato concesso uno specifico finanziamento.