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( votes)Le certificazioni relative alla regolarità tributaria delle imprese partecipanti, emanate dall’Agenzia delle Entrate, si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni. Spetta, infatti, in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria”; ciò, al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (Cons. di Stato Ad. Plen. n. 8 del 16.4.2012; Cons. di Stato sez. V, n. 2682 del 17.5.2013 TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 31/10/2017 n. 5100). L’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, inoltre, al comma 6 stabilisce “Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”; pertanto la norma impone la persistenza dei requisiti durante tutto l’arco della gara (senza soluzione di continuità) sanzionando con l’esclusione l’accertamento, in qualsiasi momento, della perdita di uno di essi.