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No, l’art. 106 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che le eventuali varianti ad un contratto devono essere approvate dal Rup “con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”.

I presupposti in cui la variante è ammissibile sono indicati sempre nel medesimo articolo.

Successivamente, però, il RUP dovrà comunicare le varianti approvate all’Osservatorio di cui all’articolo 213 d.lgs. 50/2016 e nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, essa esercita i poteri di cui all’articolo 213.

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Redazione MediAppalti
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