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Premessa.

Le centrali di committenza per i comuni non capoluogo. Le modifiche dell’art. 38 e 46 del codice appalti tra irregolarità essenziali e non.

Il mondo degli appalti è continuamente sconvolto da pressanti interventi normativi, che nel tentativo di semplificare, razionalizzare ed uniformare il mercato degli acquisti pubblici, finiscono inevitabilmente per complicare la vita degli operatori. Accanto a disposizioni che mutano nell’arco di breve tempo,  basti pensare alla vicenda relativa alle centrali di committenza per i comuni non capoluogo, vi sono norme di assoluta novità quale quella contenuta nel D.L. 90/2014 che attiene alle c.d. irregolarità essenziali e non.

1. Le centrali di committenza per i comuni non capoluogo

Come noto la più recente legislazione in materia di appalti ha, tra i vari obiettivi, non solo la creazione di soggetti c.d. aggregatori della spesa, ma anche la riduzione degli stessi[1], in un ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica[2].

Le disposizioni più recenti non si limitano, peraltro, a prevedere l’obbligatorietà del ricorso ai c.d. soggetti aggregatori, ma correlano la violazione ad una sanzione particolarmente stringente che potrebbe creare un totale immobilismo ovvero, al mancato rilascio del Codice Identificativo Gara[3]. Resta, tuttavia, sempre salva, come previsto dalla L. 89/2014 di conversione del D.L 66/2014, la possibilità di procedere, autonomamente, con procedure ad evidenza pubblica qualora i prezzi, che costituiscono la base d’asta, siano inferiori a quelli emersi dalle gare della Consip e di soggetti aggregatori.

E’correlata alle centrali di committenza la problematica relativa all’obbligo di ricorrere ad un soggetto aggregatore, secondo le modalità che verranno di seguito meglio precisate, da parte dei comuni non capoluogo.

Preliminarmente appare opportuna una breve ricostruzione della norma che è stata oggetto di ripetuti interventi normativi. In una prima formulazione il legislatore aveva  prescritto l’obbligo di ricorso alle c.d. centrali di committenza da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti[4], escludendo dall’ambito applicativo gli acquisti al di sotto dei 40.000 euro e le ipotesi di  amministrazione diretta[5]. L’ambito soggettivo è stato successivamente[6] modificato con la previsione dell’obbligatorietà per i comuni non capoluogo di provincia[7], eliminando i casi di esclusione relativi agli acquisti c.d. ultrasottosoglia, confermando il profilo organizzativo. I comuni non capoluogo devono, quindi, procedere ad acquisire lavori, beni e servizi utilizzando uno dei seguenti strumenti:

–        unioni dei comuni;

–        accordi consortili fra comuni;

–         soggetto aggregatore o provincia;

–        strumenti elettronici forniti da Consip S.p.A.

La norma ha determinato il più totale immobilismo tanto che per superare l’impasse, anche su sollecitazione dell’ANCI, è intervenuta la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Con l’intesa del 10 luglio, in totale violazione del sistema delle fonti, si  è disposto, in attesa di un intervento legislativo che posticipasse  l’entrata in vigore della norma, che gli enti locali si adoperassero per avviare un percorso volto ad attuare il nuovo modello operativo, ma che nelle more applicassero la normativa previgente, invitando l’ANAC[8] al rilascio del Codice Identificativo Gara. L’intesa ha provocato una reazione immediata del Presidente dell’ANAC che nel comunicato del 17 luglio evidenziava la necessità di un imminente intervento normativo ribadendo, tuttavia, l’impossibilità di disapplicare la normativa vigente.

Sul punto occorre ricordare anche quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte che, con la deliberazione n. 144 del 2/07/2014, ha espressamente affermato che trattandosi di una disposizione di finanza pubblica, che ha il carattere della specialità, non può che prevalere  rispetto alla norma di cui all’art. 125 del d. lgs. 163/2006. In applicazione della disposizione richiamata, pertanto, per i comuni non capoluogo non è possibile procedere ad affidamento diretto, entro la soglia dei 40.000,00 dovendo necessariamente ricorrere ad uno degli strumenti operativi previsti dalla norma, fatta eccezione per quelli la cui popolazione sia inferiore ai 10.000 abitanti come verrà di seguito illustrato.

L’ANAC sull’onda dell’impasse ricordata è nuovamente intervenuta con un comunicato del 30.07.2014[9] affermando che, in attesa di un intervento normativo ad opera della legge di conversione del D.L. 90/2014, procederà al rilascio dei CIG a favore dei comuni non capoluogo.

La L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, pubblicata sulla GURI n. 190 del 18.08.2014, ha rinviato l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della disposizione in parola[10], al 1 gennaio 2015 per quanto attiene alle acquisizioni di servizi o forniture e al 1 luglio 2015 per i lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto.

Questa vicenda appare un vero rompicapo e sembra ancora una volta che il legislatore non abbia tenuto conto delle peculiarità di alcuni servizi comunali quali quelli socio assistenziali e culturali, strettamente legati alla territorialità, per i quali sarà particolarmente difficile il ricorso ad uno degli strumenti di aggregazione della spesa su richiamati.

La problematica relativa all’istituzione delle centrali di committenza oscilla, infatti, tra due contrapposte esigenze la razionalizzazione ed il risparmio della spesa pubblica da un alto, dall’altro il soddisfacimento delle esigenze della collettività di riferimento che possono assumere connotazioni peculiari tanto da non poter essere con un colpo di spugna standardizzate e uniformate (box). La ratio delle disposizioni in parola è sicuramente condivisibile, ma deve in qualche modo essere correlata con le peculiarità del territorio e le specificità sei servizi.

Sotto il profilo operativo l’urgenza di una proroga è stata determinata da una duplice ragione. La prima attiene al riconoscimento delle difficoltà immediate derivanti dalla mancanza di un’ adeguata organizzazione, non essendo i soggetti aggregatori né organizzati, né operativi e la seconda deriva dalla consapevolezza che la  Consip e le altre centrali di acquisto non riescono a soddisfare tutte le esigenze degli enti locali e che è del tutto carente un’offerta centralizzata  nel settore dei lavori pubblici.

Si è tentato di trovare un compromesso tra le contrapposte esigenze con l’introduzione, ad opera della legge di conversione, di una deroga circa l’obbligatorietà della disposizione da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Questi ultimi potranno procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro. La norma, come evidenziato dalla più autorevole dottrina[11], ha eliminato il riferimento contenuto in una delle precedenti versioni che escludeva l’amministrazione diretta dall’ambito di applicazione, ancorando ad un dato quantitativo la possibilità di effettuare acquisti in economia al di sotto dei 40.000 Euro. La possibilità di procedere autonomamente per importi limitati, se correttamente utilizzata, dovrebbe consentire di raggiungere il necessario equilibrio tra specificità e contingenza.

2. Le modifiche dell’art. 38 e 46 del codice appalti tra irregolarità essenziali e non.

Il D.L. 90/2014 è intervenuto con ulteriore modifica del codice appalti, inserendo il comma 2-bis nell’art. 38 del d.lgs. 163/06[12], riconoscendo la possibilità di integrare le dichiarazioni sostitutive e distinguendo tra irregolarità essenziali e non. Tale intervento normativo si è reso necessario considerata l’oscillazione giurisprudenziale tra l’interpretazione formalistica, più aderente al dato letterale, e quella sostanzialista[13]. La prima volta ad escludere il c.d. soccorso istruttorio in caso di mancanza di dichiarazioni, la seconda favorevole, secondo un’interpretazione teleologica, ad ammetterne la regolarizzazione, dovendosi procedere ad esclusione solo nell’ipotesi di mancanza oggettiva del requisito di moralità.

Sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato[14], antecedentemente alla novella in parola, ha chiarito che la lettura della disposizione di cui all’art. 46 del d.lgs. 163/06 deve essere interpretata nel senso che:

  1. nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il “potere di soccorso” sancito dall’art. 46, co. 1, del medesimo codice non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali;
  2. in presenza di dichiarazioni radicalmente mancanti resta precluso all’amministrazione l’uso del potere istruttorio[15].

Sulla spinta dell’ordinamento comunitario, che sembrerebbe prevedere forme più snelle di attestazioni in merito al possesso dei requisiti, è recentemente intervenuto il legislatore[16] che  distingue tra irregolarità essenziali e non. Nella prima ipotesi la stazione appaltante deve assegnare un termine per la regolarizzazione e applicare una sanzione pecuniaria il cui quantum deve essere preventivamente disciplinato nel bando di gara e comunque  non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. In caso di irregolarità non essenziali è invece preclusa, alla stazione appaltante, la possibilità di richiedere la regolarizzazione né è dovuta alcuna penale.  

Come si evince dalla scheda di lettura della Camera la norma non interviene a definire quali siano le irregolarità essenziali lasciando alla discrezionalità della stazione appaltante effettuare tale valutazione.

In realtà come segnalato da fonti autorevoli[17] l’ “irregolarità essenziale è un espressione atecnica, considerato che l’irregolarità, in genere, si contrappone all’illegittimità degli atti amministrativi e alla nullità degli atti privati. L’irregolarità essenziale essendo riferita a dichiarazioni dei privati ricomprende l’intero genus dei vizi degli atti privati ovvero nullità, annullabilità, mera irregolarità ed inesistenza. Secondo quanto affermato dalla De Nictolis  non sarebbe possibile procedere a sanatoria in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali di atti diversi dalle dichiarazioni quali ad esempio le certificazioni e i documenti. Il riferimento espresso alle dichiarazioni sembrerebbe peraltro limitare l’integrazione all’ipotesi di dichiarazioni di scienza dovendosi quindi escludere l’integrazione per quelle manifestazioni di volontà che assumono particolare rilievo in sede di gara ovvero l’offerta economica e tecnica.

La disciplina introdotta con il comma 2 bis dell’art. 38 del d.lgs. 163/06, viene estesa dall’art. 46[18], comma 1 ter dello stesso codice, introdotto dal D.L. 90/2014 ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni anche di soggetti terzi che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

La nuova disciplina impatta fortemente sia sul potere di soccorso istruttorio che sulla problematica relativa alla tassatività dello stesso.

In merito al primo punto è recentissimamente  intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con la pronunzia n. 16 del 30.07.2014 si è incidentalmente espressa circa la portata della novella dell’art. 38 del d.lgs. 163/06. Il supremo consesso ha evidenziato che l’intento del legislatore è quello di evitare, nella fase di controllo delle dichiarazioni, esclusioni per carenze meramente documentali, ivi compresa anche l’ipotesi di mancanza assoluta delle dichiarazioni. In tale ipotesi la stazione appaltante deve procedere con un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, potendo applicare la sanzione espulsiva solo in caso di inosservanza, nel termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante,  da parte del concorrente dell’obbligo di integrazione. Il legislatore ha quindi definitivamente sancito il riconoscimento del potere istruttorio a 360 gradi al fine di evitare i meri formalismi, consentendo tutte le integrazioni necessarie delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti.

Circa la problematica relativa all’individuazione delle cause di esclusine tassative la stessa riveste ancora la sua importanza a fine di discernere tra irregolarità essenziali e non. L’operatore deve quindi sostanzialmente tradurre le clausole tassative di esclusione in irregolarità essenziali correlando le stesse a delle specifiche sanzioni potendo altresì graduare le stesse  a seconda del numero delle irregolarità.

In conclusione l’esclusione dalla gara solo in caso di mancato assolvimento dell’invito della stazione appaltante a sanare.

Per quanto attiene al soccorso istruttorio  ex art. 46 del d.lgs. 163/06:

  1. la stazione appaltante deve prestare il soccorso anche in caso di dichiarazioni mancanti o affette da vizi essenziali;
  2.  il soccorso istruttorio è superfluo in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità non esenziali. (box)

In merito ai più recenti interventi normativi in materia di appalti si riporta una tabella sintetica  delle scadenze:

D.L. 66/2014 convertito  ad opera della L . 89/2014.

1 gennaio 2016 obbligo pubblicazione quotidiani

Art. 26 comma 1-bis. L’obbligo di pubblicazione sui quotidiani permane sino al 1 gennaio 2016.

Comma 1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9 D.L. 66/2014.

31 dicembre 2014 designazione da parte delle regioni di un soggetto aggregatore.

Comma 5 … Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore.

31 dicembre di ogni anno individuazione categorie e soglie beni ricorso CONSIP o altro soggetti aggregatori.

Comma 3 …. entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure.

1° ottobre 2014 obbligo AVCP (ANAC) pubblicazione prezzi di riferimento beni e servizi.

A partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.

I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

30 giugno  2014

Art. 10 comma 3  D.L. 66/2014

Il MEF individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall’emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

Art. 10 comma 4  D.L. 66/2014

30 settembre  2014

Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all’Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell’Autorità: (25)

a)  i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;

b)  i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all’articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.


[1] Art.9, comma 5  D.L. 66/2014: In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

[2] I requisiti per l’iscrizione saranno stabiliti con DPCM tenuto conto della stabilità dell’attività di centralizzazione, dei valori di spesa ritenuti significativi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, ottimali ai fini dell’aggregazione e centralizzazione della domanda

[3] Art.9, comma 3  D.L. 66/2014….. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione. È comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.

[4] In vigore dal 24 aprile 2014 al 23 giugno 2014 Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Art. 33, comma 3 bis del d.lgs. 163/06 In vigore dal 1 gennaio 2014 al 23 aprile 2014 (Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66).  I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125.

In vigore dal 15 agosto 2012 al 31 dicembre 2013 Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147. 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

In vigore dal 6 dicembre 2011 al 6 luglio 2012

Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici

[5] Deroga introdotta con la L 147/2013.

[6] Testo vigente art. 33 comma 3-bis d.lgs. 163/06. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

[7] Le procedure contrattuali dei comuni non capoluogo di provincia www.appaltiecontratti.it 28/4/2014. La previsione, come osservato, non tiene conto del fatto che vi sono comuni capoluogo con popolazione residente inferiore ai comuni capoluogo.

[8] Come noto, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 90/2014 convertito con la L. 114/2014, i compiti e le funzioni svolte dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici  sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione.

[9]30/07/2014 Codice Identificativo di Gara (CIG)
L’Autorità Nazionale Anticorruzione rilascerà il CIG ai comuni non capoluogo di provincia.

Nelle more della conversione in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si comunica che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia.

[10] Art. 23-bis. (Modifica all’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).

1. Al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.Art. 23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell’Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

[11] S. Usai Approvato l’emendamento che rinvia l’obbligo di centralizzare le procedure d’appalto. S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 31/7/2014).

[12] Art. 38 d. lgs. 163/06 comma 2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi (previsione introdotta dalla L. 114/2014) delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

[13] La prospettazione di una dequotazione dei vizi formali è contenuta anche in una recente ordinanza di rimessione alla Plenaria, C.d.S., sez III, 29 aprile 2014 n. 2214.

[14] 9/2014 e dapprima 23/2013 e 21/2012.

[15] Adunanza Plenaria  del Consiglio di Stato n. 16/2014.

[16] Art. 39 del D.L. 90/2014.

[17] Rosanna De Nictolis LE NOVITÀ DELL’ESTATE 2014 IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, in federalismi.it

[18] 2. All’articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e ([2])delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Michela Deiana
Esperta in appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.