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( votes)Le stazioni appaltanti verificano obbligatoriamente la congruità delle offerte affette da anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 rispettivamente nelle gare col criterio del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. n. 50 /2016 le stazioni appaltanti possono discrezionalmente valutare la congruità di ogni offerta che in base a elementi specifici appaia sospetta di anomalia.
In entrambi i casi l’amministrazione instaura il sub procedimento di verifica dell’anomalia richiedendo all’offerente elementi a giustificazione dell’offerta, all’esito del quale si procederà all’esclusione dell’offerente solo se le giustificazioni sono insufficienti a dimostrare la congruità complessiva dell’offerta.
Con l’entrata in vigore del Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente verificare la congruità dell’offerta, anche qualora non si ravvisi il superamento delle soglie di anomalia, in presenza di indicatori quale potrebbe essere il mancato rispetto dei livelli salariali che la normativa vigente rende obbligatori.
Ne consegue che in caso di offerta che presenti un costo della manodopera inferiore rispetto ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali, il fumus di anomalia obbligherà la stazione appaltante, cosi come previsto dall’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50 /2016, a richiedere giustificazioni relativamente a quest’ultima singola voce di costo al fine di valutarne la congruità prima dell’aggiudicazione.
Lo scostamento, tuttavia, del costo del lavoro dai costi minimi indicati nelle tabelle ministeriali, secondo la giurisprudenza amministrativa, non può determinare l’esclusione per anomalia in quanto può essere concretamente giustificato dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità organizzativa dell’impresa che possono rendere possibile, in determinati contesti particolarmente virtuosi, anche una riduzione dei costi del lavoro.