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( votes)Il D.Lgs 231/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” stabilisce all’art. 4 i termini di pagamento, che generalmente sono di 30 gg dal ricevimento della fattura; è possibile che le parti stabiliscano per iscritto termini superiori, quando ci siano delle condizioni oggettive che necessitano di uno slittamento nel tempo di tale termine (ma non oltre i 60 gg).
La norma in questione ha un deciso carattere imperativo tale che nel caso in cui nei documenti di gara, o in quelli che ne derivano, sia inserito un termine non conforme a quelli previsti dalla norma, lo stesso è soggetto all’eterointegrazione ex art. 1339 del c.c. (Parere Anac n.4 del 10.04.2024)