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( votes)La Circolare pubblicata dall’ANCI il 3.11.2010 ha fornito importanti indicazioni in merito agli adempimenti sulla costituzione o il mantenimento di società a partecipazioni comunali e sulla dismissione delle partecipazioni vietate.
Come è noto, infatti, la legge finanziaria per l’anno 2008, ha disposto la dismissione delle società che producono beni o servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Gi enti locali sono quindi chiamati a deliberare la cessione delle partecipazioni direttamente detenute in società.
Sono, invece, escluse da tale applicazione normativa le società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
Risultano quindi escluse le società di gestione dei servizi pubblici locali e le società quotate.
Diversamente il divieto sembrerebbe operare, secondo la Corte dei Conti Lombardia, 48/2008/PAR, per le società che si prefiggono scopi prettamente industriali e commerciali.
Per quanto riguarda, invece, la procedura prevista per la dismissione delle predette società, gli enti dovranno seguire una procedura ad evidenza pubblica al fine di ottenere il miglior risultato ed evitare speculazioni.
A ciò si aggiunga che la legge 78/2010 contiene ulteriori disposizioni restrittive relative alle partecipazioni pubbliche in società.
In particolare, la norma prevede il divieto di costituzione o partecipazione alle società per i Comuni con meno di 30.000 abitanti e, una società, per quelli compresi tra 30.000 e 50.000.
Infatti l’art. 14, comma 32, dispone che:
“ Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetti comuni mettono
in liquidazione le altre società già costituite.”
Con il decreto milleproroghe 255/2010 sono state apportate alcune modifiche alla predetta disposizione.
Infatti, è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per procedere alle dismissioni obbligatorie delle partecipazioni.
Inoltre, l’obbligo non si applica ai comuni fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società, già costituite, avranno al 31.12.2013:
a) il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito nei precedenti esercizi riduzioni di capitale per perdite o ricapitalizzazioni obbligatorie per l’Ente.
Purtroppo, la norma non ha però chiarito fino a che punto occorra andare a ritroso per analizzare lo stato delle società.
Inoltre, nulla è stato detto in merito alla costituzione di nuove società o all’acquisto di quote.
Ci si auspica, quindi, che ci siano nuovi interventi in materia al fine di porre chiarezza sulle numerose questioni ancora insolute.