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( votes)Premessa
Il decreto correttivo – nel momento in cui si scrive, in attesa di pubblicazione – modifica profondamente, tra gli altri, anche l’apparato normativo del decreto legislativo 50/2016 (nel prosieguo solo codice dei contratti come previsto nella modifica della rubrica apportata dall’articolo 1 del decreto correttivo) dedicato agli acquisti nell’ultra e sotto soglia comunitario e, segnatamente, in tema di procedure negoziate semplificate che avrebbero dovuto costituire un tratto caratterizzante del nuovo corpus normativo.
In tema il rifermento normativo centrale è costituito dall’articolo 36 del codice dei contratti e, per la prassi, dalle linee guida n. 4/2016 dell’ANAC – in attesa di una loro revisione – che non costituiscono un elemento istruttorio vincolante per il RUP ma semplicemente riassumono dei modelli virtuosi finalizzati a guidare la conduzione del procedimento di affidamento nell’ambito degli importi indicati dall’articolo citato.
Linee guida, la cui previsione, già nel parere n. 855/2016 del Consiglio di Stato – espresso sullo schema di codice dei contratti – che non hanno persuaso il Collegio.
Non a caso nel parere si legge che “si segnala che l’art. 36 comporta un rinvio ad un altro testo ed una sostanziale moltiplicazione delle fonti normative, non attenendosi al criterio contenuto nella lett. e) dell’art. 1 della legge delega, che ha imposto una “semplificazione e riordino del quadro normativo vigente”. In tal modo, si prevede un passaggio da una disciplina unitaria, applicabile a tutte le stazioni appaltanti in coerenza con i principi di trasparenza e di buon andamento, ad un assetto normativo nel quale gli appalti sottosoglia sarebbero disciplinati da alcune norme di rango primario e dalle linee guida che, in quanto volte a ‘supportare’ le stazioni appaltanti, in assenza di uno stringente quadro normativo porterebbe a loro possibili scelte eterogenee, anche limitative della concorrenza. Una possibile soluzione potrebbe essere rinvenuta nel conferire all’ANAC il potere di adottare linee guida vincolanti, previa fissazione di chiari criteri direttivi, tesi ad ottenere un corpus snello, organico e chiaro di norme applicabili agli appalti sottosoglia”.
La molteplicità di fonti viene, poi, addirittura acuita se si rammenta che proprio le linee guida n. 4/2016 invitano le stazioni appaltanti all’adozione di uno specifico regolamento in grado di disciplinare gli ulteriori dettagli sul procedimento contrattuale nel sottosoglia in relazione, soprattutto, allo svolgimento delle indagini di mercato per individuare gli operatori da invitare alle procedure negoziate ed alla redazione degli elenchi di fornitori.
E, paradossalmente, il regolamento interno – sulla falsariga del pregresso regolamento che disciplinava le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia – a fronte di diversi riferimenti istruttori applicabili e, tutto sommato, non completi, appare effettivamente opportuno per condurre ad unità i procedimenti contrattuali semplificati ed assicurare comportamenti uniformi e trasparenti all’interno delle singole stazioni appaltanti.
Regolamento che potrebbe essere sostituito con delle linee operative del direttore generale (es. nelle ASL) e o del segretario negli altri enti locali (comuni etc).
1. La sintesi delle modifiche previste con il decreto correttivo
Le modifiche di maggior impatto – in relazione alle procedure negoziate semplificate – sono rinvenibili nell’articolo 25 del decreto correttivo, che incide in modo significativo sull’articolo 36, ma anche nell’articolo 22 del testo correttivo che incide, forse fuori sede come ha annotato il Consiglio di Stato con il parere 782/2017 (sullo schema di decreto), che introduce nell’ambito dell’articolo 32 del codice dei contratti la “nuova” fattispecie della determinazione a contrattare semplificata dedicata, espressamente, alle ipotesi di affidamento diretto infra i 40 mila euro come (ora) disciplinata dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del codice.
Disposizioni hanno rilevanza sia rispetto ai principi applicabili – i cui riferimenti vengono ampliati –, ed anche in tema di principio di rotazione; su una nuova nozione/configurazione di affidamento diretto e sul numero minimo di appaltatori da invitare nelle procedure negoziate semplificate per importi pari o superiori ai 40 mila euro (per servizi e forniture) e per importi pari o superiori ai 150 mila euro per i lavori.
Ulteriori semplificazioni/chiarimenti si prevedono in tema di verifica sui requisiti del solo aggiudicatario (importante la specifica anche in relazione alle acquisizioni attraverso il mercato elettronico) e sul contenuto delle linee guida dell’ANAC di disciplina dei procedimenti negoziati nel sottosoglia comunitario.
2. L’ambito di norme e principi applicabili agli affidamenti del sottosoglia comunitario
L’articolo 25 del decreto correttivo, comma 1, lett. a), come si sintetizzava, amplia il riferimento dei principi che il RUP nella sua istruttoria del procedimento contrattuale è tenuto a rispettare.
Il testo con le modifiche (in grassetto) è il seguente “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, e 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.
Come si può notare, in primo luogo, rimane confermato il richiamo al comma 1 dell’articolo 30, comma 1 ovvero all’esigenza che nell’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”.
I principi richiamati hanno una chiara declinazione nelle linee guida ANAC n. 4 (delibera 1097/2016) che in relazione a questo aspetto, evidentemente, mantiene la propria validità di modello virtuoso di riferimento.
Nel documento ANAC si legge che nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono l’aderenza:
a) al principio di economicità, e quindi il RUP deve perseguire un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, e quindi una congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, ovvero l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza che impone al RUP l’obbligo di esprimere una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza assicurando l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, e quindi effettua delle valutazioni eque ed imparziali dei concorrenti garantendo l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, che implica l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento.
E’ bene annotare che il decreto correttivo, con la norma citata, adegua anche il riferimento alla rotazione espresso nella norma del decreto legislativo 50/2016 senza alcun ancoraggio agli inviti o all’affidamento tanto da ingenerare moltissime perplessità e dubbi sulla concreta applicazione.
Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, o meglio la Commissione speciale incaricata del parere sullo schema di decreto correttivo (n. 782/2017) ha rilevato come non risulti ancora chiaro se il divieto di invitare alla procedura negoziata del pregresso affidatario costituisca un autentico obbligo o semplicemente un facoltà.
La modica, invece, collega la rotazione sia agli inviti sia agli affidamenti.
Ovviamente nulla si dice sulla portata/intensità del principio ovvero se la rotazione debba essere applicata anche sul pregresso affidatario che si sia aggiudicato l’appalto (precedentemente) assegnato con una procedura ordinaria. Circostanza che si deve escludere per il fatto, evidente, che in questo modo l’operatore economico subirebbe un danno.
In termini recenti, sulla questione si è pronunciata la CGA della regione Sicilia (sentenza n. 188/2017) che restringe l’applicazione del principio di rotazione ai soli soggetti che abbiano partecipato (ed al soggetto che sia risultato aggiudicatario) a precedenti procedure derogatorie.
In relazione al “significato” del principio di rotazione, piuttosto evidente, valgono anche in questo caso le puntualizzazioni espresse dalle linee guida ANAC n. 4/2016 in cui si rileva che effettuare la rotazione significa evitare il consolidamento di “rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico”.
Alle modifiche predette si deve collegare anche l’inciso inserito nel comma 7 dell’articolo 36 del codice (art. 25, comma 1, lett. a) del decreto correttivo) in cui, alla iniziale previsione relative alle linee guida ANAC e quindi alla esigenza di disciplinare le “modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Il nuovo innesto prevede che con nelle stesse “linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale”.
L’ambito e la stessa portata della modifica non appare chiarissimo.
Di certo, il primo riferimento alla rotazione obbliga – probabilmente dopo i dubbi esternati dal Consiglio di Stato nel parere 782/2017 – l’autorità anticorruzione a chiarire definitivamente come operi e come si applica il principio di rotazione sia in relazione all’aspetto degli inviti sia in relazione all’affidamento.
Alcuni dubbi sembrano emergere dalla necessità che nelle linee guida si specifichino elementi/modalità di “attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza” la procedura negoziata e quindi con l’affidamento diretto considerato, che già la norma richiama la necessità della verifica dei requisiti sul solo aggiudicatario.
Il dubbio è che il riferimento voluto con la modifica possa preludere a chiarimenti sull’affidamento diretto che, nella nuova formulazione voluta dal correttivo, come si dirà più avanti, può avvenire anche senza confronto tra preventivi.
L’ultimo richiamo – inviti ed esclusione automatica dell’offerta anomala – sembra abbastanza chiaro per ogni RUP visto che al fine di potersi avvalere delle semplificazioni determinate dall’esclusione automatica risulterà necessario assicurare una partecipazione alla procedura negoziata di almeno 10 operatori economici.
Il decreto correttivo (con l’articolo 25, comma 1, lett. a)) innesta, sempre nel comma 1 dell’articolo 36 il richiamo sull’applicazione dei criteri ambientali di cui all’articolo 34 del codice.
In questo caso, il legislatore ha tenuto in debita considerazione l’indicazione del Consiglio di Stato sul rispetto dei criteri ambientali anche nel sottosoglia comunitario ed in questo senso – come recita il primo comma dell’articolo 34 anch’esso adeguato in più parti dall’articolo 23 del decreto correttivo -, “le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell’articolo 144” del codice.
Ulteriore adeguamento, anch’esso innestato su indicazione contenuta nel parere 782/2017 ha riguardato la questione del conflitto di interesse di cui all’articolo 42 del codice (norma non modificata dal correttivo) che impone alle stazioni appaltanti (da adottarsi a cura del responsabile della prevenzione e i dirigenti/responsabili di servizio) una serie di cautele per evitare/prevenire che fenomeni di collusione possano condizionare.
Il RUP, come recita il comma in commento – secondo una previsione già presente nel decreto legislativo 50/2016 (e già nota anche nel pregresso decreto) – è tenuto ad “assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.
Dal punto di vista pratico/operativo – e quindi dal punto di vista istruttorio del RUP – è logico chiedersi quale possa essere la distinzione tra il passaggio procedura appena letto (inserito nel primo comma dell’articolo 36) e quello invece rinvenibile in tema di principi di aggiudicazione (valido nel sopra soglia comunitario) di cui all’articolo 30 comma 7 a mente del quale “i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese”.
Considerato che nel sotto soglia comunitario risulta utilizzabile – purché a certe condizioni e con debita motivazione – il criterio del prezzo più basso (e quindi non si pone neppure una necessità di elaborare criteri di tipo qualitativo), si è indotti a ritenere che in tale ambito la declinazione pratica del principio di partecipazione si risolva nel rispetto di principi classici quali l’oggettività, la trasparenza e la pubblicità degli affidamenti in modo da consentire la partecipazione alle micro imprese.
Nel secondo caso, la valenza della statuizione sembra essere ben più intensa esigendo dal RUP, in fase di predisposizione dei criteri qualitativi per consentire l’aggiudicazione – presumibilmente – secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una particolare attenzione verso la suddivisione in lotti in modo da non escludere la micro partecipazione alla gara ed in ogni caso, la mancata utilizzazione di criteri che possano consentire tale partecipazione dovrà trovare adeguata motivazione già a monte del procedimento e non ex post (in questo senso, in tempi recentissimi, il Tar Lazio, Roma, sez. I quater, n. 4293/2017).
Il decreto correttivo, sempre con l’articolo citato, introduce nel primo comma dell’articolo 36 un nuovo (l’ultimo) periodo del comma in commento. Anch’esso risulta inserito su indicazione del Consiglio di Stato (espressa nel parere 782/2017) ed è relativo all’applicazione facoltativa della clausola sociale anche negli appalti sotto la soglia comunitaria.
Il periodo in parola puntualizza che “le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50”.
L’aspetto di rilievo è che proprio l’articolo 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)risulta profondamente modificato dal correttivo considerato che negli appalti sopra soglia comunitaria si passa dalla facoltà all’obbligo di applicare la clausola sociale.
Nella versione modificata dell’unico comma dell’articolo 50 si legge pertanto che “per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”.
Il fatto che, negli appalti sotto la soglia comunitaria, l’applicazione della clausola sia solo facoltativa farà emergere una disparità di comportamenti anche foriera di contenziosi. In ogni caso, si deve ritenere che nel caso in cui il RUP non intenda suggerire l’inserimento della clausola in parola negli appalti sotto la soglia, la circostanza dovrà risultare comunque motivata anche per evitare comportamenti difformi all’interno della stessa stazione appaltante.
3. L’affidamento diretto
La modifica, probabilmente, di maggior rilievo si deve registrare nel comma 2, lett. a) del codice dei contratti in cui alla originaria formulazione secondo cui la stazione appaltante “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro” può procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato (…)”, il decreto correttivo (art. 25, comma 1, lett. b) punto 1) all’inciso “adeguatamente motivato” sostituisce il riferimento “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
Pertanto, il testo voluto dal decreto correttivo sarà che l’affidamento diretto – nell’ambito dei 40 mila euro – è consentito alle stazioni appaltanti anche senza consultare preventivi di operatori economici.
La modifica si è imposta per la difficoltà di conciliare il riferimento all’affidamento diretto alla adeguata motivazione.
E’ fuori di dubbio che da un punto di vista pratico/operativo, conciliare i due richiami è praticamente impossibile non a caso la stessa ANAC con la deliberazione n. 4/2016 si è limitata ad affermare la costante esigenza di confronto tra almeno due preventivi; confronto che ha per effetto quello di supportare l’assegnazione diretta ammettendola solamente per importi davvero residuali.
La portata della modifica richiede una analisi attenta considerato, altresì, che non risultava nello schema di decreto correttivo sottoposto all’attenzione della Commissione speciale – e per questo non se ne parla nel parere 782/2017 e, per lo stesso motivo, neppure negli studi degli uffici legislativi delle Camere – soprattutto in relazione all’approccio del RUP al conseguente procedimento contrattuale.
In sostanza si tratterebbe di chiarire se il riferimento normativo è di per sé sufficiente a consentire al responsabile unico del procedimento di suggerire l’affidamento diretto senza confronti e con un richiamo stereotipato alla norma o se invece la questione della “motivazione” rimane.
E’ chiaro che i due estremi, a differenza della (oramai) pregressa versione oggi possono essere meglio conciliati e chiariti.
Nella versione precedente, come detto la motivazione dell’affidamento diretto risultava complicata e si imponeva, appunto, il confronto tra preventivi nel senso che il richiamo stereotipato al dato normativo, nelle determine di affidamento, non è (era) da ritenersi sufficiente.
L’attuale dato normativo, invece, potrebbe indurre a ritenere che considerato l’espressione letterale sia esso stesso il presupposto sufficiente a giustificare l’affidamento diretto.
E’ chiaro poi, che occorre ricercare eventuali fonti interne della stazione appaltante che possano contenere indicazioni sul modus agendi dei vari responsabili di procedimento in questa particolare fascia di importi. L’inciso “anche” sta ad intendere che il RUP possa suggerire procedimenti contrattuali maggiormente articolati in ossequio ai principi della trasparenza e dell’economicità dell’azione amministrativa e per ciò stesso l’atto (la determinazione) richiede quindi un minimo di motivazione. Si pensi al caso in cui procedere con la richiesta di preventivi da confrontare possa determinare detrimento sulle esigenze della stazione appaltante. In questo caso il RUP avrà cura di indicare le conseguenze negative (il tempo necessario e quindi li ritardo nella soddisfazione dell’esigenza) che scaturirebbero nel caso in cui ci si determinasse ad avviare un procedimento maggiormente complesso. Più facile, naturalmente, giustificare l’acquisizione per un importo davvero irrisorio proprio per l’assoluta non necessità di avviare un procedimento complesso.
La facoltà posta dalla norma, proprio ora, dovrebbe quindi giustificare, per una sua migliore specificazione, l’adozione di un regolamento o indirizzi generali interni alla stazione appaltante magari con una frammentazione di importi nell’ambito dei 40 mila euro su cui innestare una consultazione di preventivi (attraverso il mercato elettronico) e similari.
4. La determinazione a contrattare semplificata
Alla disposizione appena rammentata si collega una ulteriore modifica (apportata con il decreto correttivo, articolo 22, comma 1, lett. a)) che fornisce ulteriori elementi istruttori al RUP su come gestire (con quali atti) la procedura dell’affidamento diretto di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a)) modificato dal testo correttivo.
In questo senso, l’articolo 25 del decreto correttivo prevede che al comma 2 dell’articolo 32 del codice dei contratti debba essere inserito, in fine, il seguente periodo “nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”
La previsione – che secondo il Consiglio di Stato (parere 782/2017) avrebbe trovato migliore e più adeguata collocazione nell’articolo 36 – esplicita le precisazioni già fornite dall’ANAC con le linee guida n. 4/2016 e dello stesso Consiglio di Stato nel parere 1903/2016 (sullo schema di linee guida n. 4 dell’autorità anticorruzione) paventando un atto dal contenuto semplificato coerente con un procedimento di affidamento, a sua volta, semplificato (l’affidamento diretto nell’ambito dei 40 mila euro).
Dal punto di vista pratico/operativo, sia consentito, emerge chiaramente che esprimersi in termini di determina a contrattare nel caso dell’affidamento diretto è, evidentemente, una affermazione non corretta.
Nel caso di specie, infatti, meglio si attaglierebbe direttamente la determina di affidamento con cui viene assunto l’impegno di spesa (ed il cui contenuto è proprio quello declinato nella norma).
Non si può non segnalare, inoltre, che il nuovo periodo innestato al comma 2 dell’articolo 32 del codice richiama l’affidamento diretto come ipotesi facoltativa della stazione appaltante (“nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto (…)”).
Il fatto stesso, come appena sintetizzato nel precedente paragrafo, che ovviamente insista una facoltà di procedere all’affidamento diretto implica un minimo di motivazione a sostegno della scelta di tale modus operandi.
5. Il numero minimo degli operatori da invitare
L’articolo 25 del decreto correttivo, infine, aumenta il numero minimo degli operatori da invitare prevedendo che nel caso di procedure negoziate fino al sotto soglia per forniture e servizi e per importi inferiori ai 150 mila per i lavori, gli appaltatori da invitare devono essere almeno 10 (la disposizione originaria prevedeva 5); nelle procedure per i lavori tra i 150 mila ed il milione di euro (importi inferiori) almeno 15 (la disposizione originaria prevedeva 10).
Da notare che nella lett. c) comma 2, articolo 36 del codice viene soppresso lo scorretto riferimento alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all’articolo 63 che costituisce differente fattispecie di procedure derogatoria che deve essere supportata da precise motivazioni declinate nella stessa norma.
L’aumento del numero degli operatori da invitare, ovviamente, rende più articolato il procedimento di gara – ed in questo senso alcune perplessità vengono espresse dallo stesso Consiglio di Stato (nel parere 782/2017) ma, d’altra parte, valgono a rendere maggiormente trasparente ed oggettivo il procedimento di gara e, soprattutto, a responsabilizzare maggiormente l’attività istruttoria del RUP.
La selezione, e le norme sono rimaste immutate, nel rispetto del principio di rotazione potranno avvenire da albi di fornitori o attraverso reali indagini di mercato come declinate nelle linee guida n. 4/2016 dell’ANAC che, evidentemente, sul punto mantengono la propria validità.
6. La verifica dei requisiti dell’aggiudicatario
Si è rilevato sopra che il decreto correttivo – sempre con l’articolo 25 – riscrive il comma 5 dell’articolo 36 chiarendo che le verifiche circa il possesso dei requisiti devono essere effettuati, se si utilizzano le procedure negoziate semplificate, solo sull’aggiudicatario ed ulteriori controlli sugli altri invitati sono facoltativi.
Si impone la verifica sui requisiti speciali tecnico/professionali se questi sono stati richiesti con le lettere di invito.
Negli acquisti nel mercato elettronico il controllo sui requisiti (e sui motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice) – stabilisce il nuovo comma 6-bis dell’articolo 36 “è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico” pur restando ferma, per il RUP, la verifica sull’aggiudicatario.