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( votes)1. Premesse
Che l’istituto del project financing sia in continua evoluzione lo dimostra l’ennesima modifica intervenuta in materia con il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (“Decreto Sviluppo”) convertito nella Legge 12 luglio 2011 n. 106.
Il Decreto Sviluppo apporta alla disciplina vigente in materia di contrattualistica pubblica una nutrita serie di modifiche riguardanti, tra l’altro, le cause di esclusione dalla partecipazione, la fattispecie dell’accordo bonario, la procedura negoziata riferita al limite di importo, la procedura ristretta semplificata, le infrastrutture strategiche e la finanza di progetto.
Con specifico riguardo al project financing, con l’art. 4, comma 2, del Decreto in commento, recante “Costruzione delle opere pubbliche”, il legislatore interviene nuovamente su un impianto normativo – quello di cui all’art. 153 e ss. del D.Lgs. 163/2006 (di seguito per brevità “Codice”) – già sensibilmente innovato rispetto al sistema della Legge n. 109/1994 s.m.i. ad opera del D. Lgs. n. 152/2008 (“terzo decreto correttivo”).
Come si legge al comma 1 del citato articolo 4, le modifiche in questione – per quanto qui di interesse – sono essenzialmente volte a “ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico” nonché a “semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici”.
2. Novità introdotte dal D.L. Sviluppo
2.1. La proposta cd. “spontanea”
Tra le novità apportate dal Decreto Sviluppo alla disciplina dell’istituto in oggetto senza dubbio maggiore rilevanza riveste quella che ha interessato i commi 19 e 20 dell’art. 153 del Codice, incidendo sul sistema della finanza di progetto nel suo complesso.
In particolare, l’intera sostituzione dei citati commi 19 e 20 ad opera dell’art. 4, comma 2, lett. q, del decreto in esame ha delineato una nuova procedura di finanza di progetto in riferimento alla cd. “proposta spontanea”.
Si tratta della specifica ipotesi in cui l’opera di pubblica utilità non è ancora inserita negli strumenti di programmazione di cui all’art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ipotesi che, anteriormente alle modifiche in esame, aveva valenza del tutto marginale.
E’ preliminarmente utile rammentare che il citato comma 19, nella formulazione precedente, contemplava la possibilità, da parte dei soggetti in possesso di specifici requisiti (di cui al comma 8 e di cui al comma 20), di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori non presenti nella programmazione delle stesse. La stazione appaltante doveva esprimersi in merito entro sei mesi dalla presentazione della proposta e in caso di valutazione positiva detti studi di fattibilità potevano essere adottati nell’ambito della programmazione.
Per le opere non inserite nella programmazione triennale dell’ente, il nuovo comma 19 dell’art. 153 del Codice rafforza la procedura della cd. proposta “spontanea”, contenente non più uno studio di fattibilità, bensì il progetto preliminare.
La precedente formulazione del comma 19 dell’art. 153 evidenziava quindi come l’adozione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – in caso di valutazione positiva della proposta – degli studi di fattibilità non determinasse ”alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi”.
La ratio di tale previsione era da ravvisarsi nell’esigenza di coinvolgere soggetti privati nella programmazione di opere pubbliche, senza che detto coinvolgimento potesse costituire un elemento di vantaggio nella eventuale successiva fase di affidamento, in quanto tale lesivo delle regole di libera concorrenza.
Per contro, il nuovo comma 19 stabilisce che, in caso di valutazione della proposta come avente “pubblico interesse” (valutazione da effettuarsi entro tre mesi – e non più sei – dalla relativa presentazione), la stazione appaltante pone il progetto preliminare a base di una gara per l’affidamento di una concessione, “alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore”, il quale ha un diritto di prelazione[1]. Il nuovo testo, dunque, consente al privato di proporre all’amministrazione anche la realizzazione di opere pubbliche che non siano inserite nella programmazione triennale, così attivando la procedura di approvazione del progetto e di affidamento della concessione di costruzione e gestione.
Se la proposta “spontanea” è valutata di “pubblico interesse”, la stazione appaltante pone il progetto preliminare a base di gara per l’affidamento della concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore ed ha un diritto di prelazione.
Le modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo non hanno invece riguardato nella sostanza il contenuto della proposta, che deve essere corredata, ai sensi dei commi 9 e 13 dell’art. 153, dai documenti di seguito indicati:
1) un progetto preliminare[2];
2) una bozza di convenzione;
3) un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da società di revisione[3]; il piano deve comprendere l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile;
4) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
5) le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20 dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006;
6) la cauzione di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e l’impegno a prestare cauzione nella misura del 2,5 per cento del valore dell’investimento, nel caso di indizione di gara.
2.2. Leasing in costruendo
L’art. 4, comma 2, lett. q) prevede, inoltre, l’introduzione nell’art. 153 del Codice di un nuovo comma, il comma 19-bis, ai sensi del quale la proposta di cui sopra può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 160-bis. Il nuovo art. 153 del Codice consente così il ricorso al contratto di locazione finanziaria per la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche, ampliando il campo di applicazione dell’istituto della finanza di progetto – basato sulla “proposta spontanea” – e quindi del partenariato pubblico-privato anche alla fattispecie del cosiddetto ”leasing in costruendo”[4].
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo, la proposta “spontanea” può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 160-bis del Codice.
L’obiettivo perseguito dal legislatore resta nel complesso quello di incentivare l’investimento di capitali privati nella realizzazione di opere pubbliche, consentendo il ricorso alla locazione finanziaria per la realizzazione di opere pubbliche quand’anche le stesse non siano presenti nella programmazione triennale delle Pubbliche Amministrazioni e, al contempo, richiedendo al promotore di sostenere il solo costo del canone di locazione, da corrispondere alla società di leasing che finanzierà il progetto.
2.3. Diritto di prelazione
Il decreto Sviluppo introduce, all’art. 153, comma 19, del Codice la previsione del diritto di prelazione in favore del promotore, riconoscendo a quest’ultimo una posizione oggettivamente differenziata.
In virtù di tale previsione, infatti, il promotore, qualora non risultasse aggiudicatario dell’appalto, potrebbe esercitare la prelazione corrispondendo all’aggiudicatario l’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta, nei limiti del 2,5% del valore dell’investimento.
Il diritto di prelazione in favore del promotore era stato introdotto dalla L. 166/2002 (c.d. “Merloni quater”) che aveva riformato in tal senso l’art. 37-ter della L. 109/1994.
Il citato art. 37-ter, riprodotto nell’art. 154 del Codice dei contratti pubblici, precisamente prevedeva che nella procedura negoziata il promotore potesse “adeguare la proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione”.
Quest’ultima disposizione, proprio nella parte in cui riconosceva al promotore della facoltà di adeguarsi, a parità di condizioni, all’offerta di un concorrente che l’amministrazione avesse ritenuto migliore, con conseguente aggiudicazione della concessione medesima, aveva suscitato notevoli perplessità a livello comunitario.
Il fondamento di tale previsione era da rinvenirsi, da un lato, nella considerazione dei maggiori oneri, di natura economica e imprenditoriale, sopportati dal promotore nella presentazione della proposta; dall’altro, nella volontà di incentivare l’iniziativa dei soggetti privati, allora assai carente.
A seguito dei molteplici ammonimenti della giurisprudenza, in primis comunitaria, sul punto, la previsione del diritto di prelazione a favore di promotori già individuati era apparsa quale manifesta violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra i concorrenti[5].
Con il citato terzo correttivo il legislatore ha quindi soppresso le norme sopra citate, prevedendo le seguenti procedure:
a) la “gara unica” senza previsione di diritto di prelazione in favore del promotore (art. 153, commi 1-14);
b) la “doppia gara”, in due fasi, con previsione del diritto di prelazione (art. 153, comma 15);
c) la procedura ad iniziativa del privato in caso di inerzia dell’amministrazione (consistente nella mancata pubblicazione del bando di gara entro sei mesi dall’inserimento dell’opera nella programmazione triennale), con previsione del diritto di prelazione se la proposta non necessita di modifiche e l’amministrazione la pone a base di gara con la modalità della concessione di costruzione (art. 153, commi 16-18).
Il presupposto dell’avvio di ciascuna delle procedure sopra descritte è il preventivo inserimento dell’opera nella programmazione triennale di cui all’art. 128 del Codice.
Tuttavia, i commi 19 e 20 dello stesso art. 153 facevano salva la facoltà per i privati di proporre l’inserimento di opere nella suddetta programmazione.
Il Decreto Sviluppo interviene sulla procedura da ultimo citata, caratterizzata dalla mancata previsione dell’opera negli strumenti di programmazione e dalla previsione del diritto di prelazione in favore del promotore.
Tale diritto – oggi nuovamente riconosciuto dal legislatore come “coessenziale” alla procedura di finanza di progetto in esame – opera come forte incentivo per i privati affinchè gli stessi siano indotti a presentare proposte per la realizzazione di opere pubbliche anche al di fuori degli strumenti programmatori dell’amministrazione, assumendone al contempo i relativi oneri.
Ai sensi del nuovo comma 19 dell’art. 153, nel bando di gara va specificato che il promotore è titolare di diritto di prelazione.
2.4. Soggetti proponenti
Con riguardo ai soggetti ammessi a presentare la proposta ai sensi dell’art. 153, comma 20, del Codice, il Decreto Sviluppo non pare innovare rispetto alla disciplina previgente, salvo che per l’introduzione di adattamenti volti al miglior coordinamento tra le disposizioni.
Ai sensi del nuovo comma 19 dell’art. 153 del Codice, come risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo in commento, “gli operatori economici” possono presentare alle amministrazioni aggiudicatici delle “proposte” relative alla realizzazione in concessione di lavori non presenti nella programmazione[6].
Tale comma va letto in raccordo con il successivo comma 20 dell’art. 153, anch’esso modificato dal citato art. 4 del Decreto Sviluppo, ai sensi del quale possono presentare le proposte previste dalla nuova procedura i soggetti “in possesso dei requisiti di cui al comma 8” dell’art. 153 del Codice (ossia i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 95 D.p.r. 207/2010, in seguito “Regolamento”, per il concessionario, anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all’art. 38), i soggetti, già previsti nella precedente formulazione, che siano dotati degli idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal Regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b) del Codice, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi[7].
Possono dunque presentare la proposta anche i soggetti elencati espressamente all’art. 96 rubricato “Requisiti del proponente e attività di asseverazione” del Regolamento ai sensi del quale:
“1. Possono presentare le proposte di cui all’articolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il proponente, al momento dell’indizione delle procedure di gara di cui all’articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 95.
[omissis]”.
Per effetto dell’art. 4, comma 2, lett. q, del Decreto Sviluppo, inoltre, il nuovo comma 20 dell’art. 153 del Codice prevede che anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, “nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti”, possano aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale; gli stessi soggetti non potrebbero proporre, invece, studi di fattibilità, stante l’omesso riferimento nel nuovo testo a tale possibilità.
3. La procedura
Come sopra accennato, in base alla nuova procedura di finanza di progetto di cui ai commi 19 e 20 dell’art. 153 del Codice, come modificati dal Decreto Sviluppo, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione, entro tre mesi dalla presentazione della proposta, del carattere di “pubblico interesse” della stessa. Ai fini di tale valutazione, l’amministrazione può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione.
Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse.
Qualora sia valutato come avente di pubblico interesse, il progetto preliminare viene inserito nella programmazione triennale di cui all’art. 128 (ovvero negli altri strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente) ed è posto in approvazione, secondo quanto disciplinato dall’art. 97.
Il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto, in difetto delle quali, il progetto si intende non approvato.
Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento della concessione di lavori, alla quale è invitato il proponente, che assume lo status di promotore. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Sempre nel bando va specificato obbligatoriamente che il promotore può esercitare il diritto di prelazione, nel tentativo di evitare, almeno sul piano informativo, disparità di trattamento tra i concorrenti.
I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti previsti per il concessionario di cui al comma 8 dello stesso art. 153 e devono presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare. A tale fase si applicano i commi 4 e 5 (relativi alla valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), 6 e 7 (secondo i quali il bando deve indicare i criteri della valutazione comparativa e il disciplinare le caratteristiche specifiche dell’opera da realizzare), 13 (sulle ulteriori cauzioni previste perle operazioni in finanza di progetto).
Premesso che il promotore che non risulta aggiudicatario può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione sopra descritto e divenire così aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario, si prospettano due ipotesi, differenziate a seconda che tale soggetto eserciti o meno il citato diritto di prelazione:
a) se il promotore, non risultato aggiudicatario, non esercita la suddetta prelazione ha diritto al pagamento, da parte dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta nei limiti indicati al comma 9 dell’art. 153 (pari al 2,5 % del valore dell’investimento);
b) se il promotore, non risultato originariamente aggiudicatario, esercita il diritto di prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta, sempre nei limiti cui al citato comma 9.
4. Conclusioni
La norma in commento si pone l’obiettivo di rilanciare, in un momento di crisi generalizzata, il settore del project financing di opere pubbliche, mediante un forte incentivo – in passato ritenuto di dubbia compatibilità comunitaria – quale il diritto di prelazione. Il possibile vulnus ai principi concorrenziali è qui dato dall’assenza di qualsiasi manifestazione di volontà pubblica preventiva rispetto alla proposta formulata dal privato ai sensi del comma 19; in sostanza il diritto di prelazione viene pubblicizzato allorquando il soggetto proponente, la cui proposta è dichiarata di pubblico interesse, ne è già titolare.
Si tratta comunque di un settore, quello del partenariato pubblico privato nei lavori pubblici, su cui si preannunciano nell’immediato futuro ulteriori interventi normativi in funzione di sviluppo e crescita “anti-crisi”.
[1]Ai sensi del citato nuovo comma 19, “L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all’articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore”.
[2] Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento:
“1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
2. I contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:
a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere;
2) una descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;
b) una relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo”.
[3]L’art. 4, comma 2, lett. q) modifica inoltre il comma 9 dell’art. 153 del Codice relativamente all’asseverazione del piano economico e finanziario: il Piano – prima genericamente “asseverato da una banca” – oggi va asseverato “da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’ articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’ articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966″.
[4]Ai sensi dell’art. 3, comma 15- bis (comma introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008), del Codice dei contratti pubblici la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità è il “contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori”. Un’ulteriore definizione si rinviene nell’art. 160-bis, comma 1, del Codice secondo cui “il contratto di locazione finanziaria costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo”. Per un approfondimento sulla fattispecie in esame cfr. ASSILEA, Vademecum del leasing pubblico, ottobre 2011. Cfr. sul punto 1.9.2011 – n. 9 – p.56 Falco I., Il restyling del Codice dei contratti dopo il decreto sviluppo, in Diritto e Pratica Amministrativa – Il Sole 24Ore, 1.9.2011 – n. 9 – p.56.
[5]Cfr. Corte di Giustizia causa C-412/04, in cui, come si legge nelle Conclusioni dell’Avv. Generale, la Commissione imputa all’Italia, da una parte, “una violazione del principio della parità di trattamento in quanto il promotore riceverebbe due vantaggi rispetto a tutti gli altri concorrenti, anche qualora la sua proposta iniziale non sia la migliore, in quanto è automaticamente chiamato a partecipare alla procedura negoziata e gode di uno speciale diritto di prelazione”. Cfr. altresì Consiglio di Stato ,Sezione Consultiva per gli atti normativi, Parere del 6.6.2007 n. 1750 in cui si suggerisce l’abrogazione del diritto di prelazione, rilevando che la citata prelazione “anche sul piano sostanziale è inopportuna perché rende poco appetibile la partecipazione alla gara e rischia così di sottrarre di fatto alla concorrenza questo importante istituto”.
[6]La precedente versione dell’art. 153, comma 19, invece così recitava “I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all’art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell’ambito dei propri programmi,gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; …..”.
[7]Ai sensi del citato comma 20 “Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.”.