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Ai contratti sottratti in tutto o in parte dall’applicazione del codice si applicano soltanto alcune disposizioni del D.Lgs 163/2006 ossia gli artt. 65, 68 e 225. Pertanto, l’applicazione delle norme sull’anomalia, non direttamente richiamate dall’art. 20 del codice, alle gare indette per tali categorie di servizi non può che rientrare nella discrezionalità della stazione appaltante, la quale potrà decidere di autovincolarsi ed assoggettarsi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Ne deriva che in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di tale procedimento, la disciplina normativa in tema di anomalia non può trovare applicazione.

Per quanto riguarda invece l’acquisizione di servizi in economia mediante cottimo fiduciario questi, vengono affidati dal Responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento pertanto, la Stazione appaltante in tali procedure di affidamento ha il potere di chiedere agli operatori economici le giustificazioni relative ai ribassi offerti e tutti i gli ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari se le giustificazioni prodotte non fossero sufficienti.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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