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( votes)1. Premesse
Il Regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010) del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) detta alcune specifiche disposizioni in merito al corretto esperimento e funzionamento delle sedute delle gare ad evidenza pubblica.
Alcune delle predette disposizioni sono state di recente novellate in forza dell’intervento legislativo di cui all’art. 12, comma 1, della legge n. 94 del 2012 (Legge di conversione del D.L. 52/2012), teso a codificare le più attente indicazioni giurisprudenziali in ordine alla concreta applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità, nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.
Ciò non di meno, residuano alcune lacune normative circa il concreto funzionamento delle sedute di gara, rispetto alle quali la giurisprudenza ha tentato di porre rimedio affermando sapientemente il proprio ruolo di interprete della legge.
In assenza di un univoco indirizzo legislativo, infatti, il concreto svolgimento delle sedute di gara è stato, per molto tempo, affidato alle sensibilità e prassi delle singole commissioni di gara, di volta in volta nominate, con l’effettivo rischio, laddove le figure professionali incaricate non fossero di adeguata esperienza e competenza, di incorrere in pratiche elusive dei principi generali che governano tali fattispecie.
A ben vedere, la copiosa casistica giurisprudenziale, sia in tema di concrete modalità di espletamento delle sedute di gara (aperture delle buste contenenti documentazione amministrativa, tecnica o economica, ovvero attribuzione di punteggi con riguardo alle offerte presentate dagli operatori economici), sia che in tema di modalità di verbalizzazione delle operazioni poste in essere dalla commissione di gara, è figlia della carenza di un indirizzo normativo univoco che spesso ha condotto all’adozione di prassi disomogenee e passibili di censure di illegittimità da parte del giudice amministrativo adito, a tutto discapito della celerità, economicità ed efficienza dell’agire amministrativo.
2. Il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di pubblicità delle sedute
Il Codice dei Contratti delega al Regolamento attuativo la scarsa normazione della delicata fase del concreto funzionamento delle sedute di gara deputate all’aperte delle buste contenti la documentazione amministrativa, economica e, qualora si tratti di una gara aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’offerta tecnica.
Il Regolamento, prevede in via generale all’art. 117 che “Nel bando di gara, o nell’avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche”.
Tale indicazione normativa è specificamente rivolta nei confronti delle stazioni appaltanti laddove è prescritto che, nei bandi e nelle lettere di invito redatti dagli enti banditori deve essere indicata la data della prima seduta, deputata all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, e che tale seduta deve essere inderogabilmente condotta in sede pubblica.
E’ infatti granitica la giurisprudenza allorquando ha costantemente affermato che ”il principio di pubblicità delle gare per i contratti pubblici sia “radicato in canoni di diritto comunitario ed interno, costantemente applicati dalla giurisprudenza amministrativa”, a norma delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, in applicazione dei principi di par condicio dei concorrenti e di trasparenza dell’azione amministrativa” (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13/2011 del 28.7.2011 ed anche, in tal senso, Cons. St., sez. V, 11.1.2006, n. 2820.3.2006, n. 1445, 7.11.2006, n. 6529, 12.11.2009, n. 7042, 13.7.2010, n. 4520).
Ulteriore importante indicazione che la norma in parola prevede, è che il seggio di gara, a propria discrezione, è libero di sospendere ed aggiornare la seduta di gara con il solo limite della necessaria contestualità dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Il Regolamento, proprio con specifico riferimento all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, detta espressamente all’art. 119 comma 6 inoltre che “L’autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall’articolo 121”.
Il richiamato art. 121, per quanto di nostro interesse, ai commi 3 e 8 indica inoltre che “3. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua. …[omissis]… 8. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara”.
Le norme sopra rammentate, in sintesi, chiariscono come il principio della pubblicità delle sedute di gara debba essere considerato cogente in tutte le ipotesi in cui la commissione non debba procedere a valutazioni di carattere discrezionale delle offerte sottoposte a gara[1].
Ulteriore disposizione di interesse ai fini della presente ricognizione, è il comma 2 dell’art. 120 del Regolamento, come di recente novellato dall’art. 12 della L. 94/2012, secondo cui “La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121”.[2]
“L’omessa pubblicità delle operazioni si pone in radicale antitesi all’indirizzo giurisprudenziale, da ultimo recepito dal diritto positivo (art. 12 d.l. 7 maggio 2012 n. 52 integrativo dell’art. 120, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) che, per un verso, ha esteso la pubblicità delle operazioni della Commissione all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche; e, per l’altro, ha ribadito che la pubblicità delle sedute, posta a presidio dei principi di correttezza e imparzialità, va osservata per tutte le fasi in cui s’articola la procedura di gara specie se conformata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (TAR Liguria sez. II 24/5/2012 n. 746).
Come anticipato in premessa, tale articolo, in toto ripreso anche dall’art. 283[3] del Regolamento con riferimento agi affidamenti di appalti di servizi, è frutto dell’esigenza di voler ancorare ad un saldo appiglio normativo l’onere di verifica della corretta ed esaustiva composizione delle buste contenenti la documentazione relativa all’offerta tecnica[4].
In passato infatti, nella prassi delle stazioni appaltanti, sull’altare della necessità di garantire la libera espressione del convincimento della commissione di gara in sede di valutazione degli elaborati tecnici – valutazione che tutt’ora è esperibile in seduta riservata – si consentiva l’apertura delle singole buste contenenti detti elaborati tecnici in seduta riservata, con conseguente frustrazione dei principi di trasparenza e pubblicità allorquando si doveva preliminarmente verificare che la stessa busta contenesse effettivamente ed esaustivamente la documentazione prescritta dalla lex di gara.
La giurisprudenza si è più volte spesa al riguardo, sollecitando il legislatore a porre rimedio alla stortura sopra rammentata, peraltro consentita in ragione di una pregressa, non del tutto perspicua, formulazione normativa, cui le stazioni appaltanti ancoravano la pretesa di procedere in seduta riservata all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche[5].
Più volte, infatti, era stato chiarito che “l’apertura di tutti i plichi contenenti l’offerta, ivi compresa quella tecnica, debba operarsi in seduta pubblica, la verifica dell’integrità dei plichi e la presa d’atto del contenuto dei medesimi, con rinvio alla seduta riservata delle valutazioni di natura tecnico-discrezionale. In tale ottica i partecipanti alla gara debbono essere garantiti dal fatto che la documentazione, prodotta in sede di gara, non abbia subito e non possa ulteriormente essere oggetto di manomissioni o alterazioni, ferme restando la successiva disamina delle offerte, da parte della Commissione aggiudicatrice, in seduta non pubblica e la concomitante possibilità per i concorrenti di più approfondita conoscenza della documentazione stessa, ove ritenuto necessario, in sede di accesso agli atti, a norma degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990” (Consiglio di Stato sez. VI 18/1/2012 n. 174 che riprende: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13/2011 del 28.7.2011).
Ancor più di recente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con riguardo allo specifico caso delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ha confermato che “non può negarsi che le esigenze di informazione dei partecipanti alla gara a tutela dei ricordati principi di trasparenza e par condicio, richiamate nella decisione n. 13 del 2011 di questa plenaria a sostegno della necessità che l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche avvenga in seduta pubblica, si pongano in termini sostanzialmente identici anche in relazione alle procedure negoziate, pur nel rispetto delle peculiarità riconosciute a queste ultime dal legislatore in piena coerenza col complesso dei principi appena richiamati. Più specificamente, la necessità che si svolga pubblicamente la fase procedimentale consistente nell’accertamento di quali e quante siano le offerte da esaminare, nonché nella verifica dello “stato di consistenza” di esse (e, cioè, di quali e quanti siano i documenti prodotti e allegati da ciascun concorrente ammesso alla procedura) si pone in tutti i casi in cui, per effetto di disposizioni di legge o della lex specialis ove esistente, risulti in qualche modo “procedimentalizzata” la fase dell’acquisizione delle offerte tecniche delle imprese interessate, con l’indicazione di prescrizioni sui tempi e le modalità di presentazione delle stesse e sui loro contenuti” (Consiglio di Stato Adunanza plenaria 31/7/2012 n. 31).
3. La verbalizzazione delle operazioni di gara
Profilo indissolubilmente connesso a quello appena trattato è il processo di verbalizzazione delle operazioni di gara.
Anche in relazione a tale specifico aspetto, la prassi delle stazioni appaltanti si è più volte palesata come altamente ondivaga, in ragione, anche in questo caso, della carente normativa prevista.
Si è infatti più volte rappresentata la necessità di verificare in via giurisdizionale la legittima percorribilità della verbalizzazione delle sedute di gara in termini contestuali allo svolgimento delle operazioni delle singole sedute, ovvero anche in un secondo momento, ed ancora, se fosse legittimo trascrivere la resocontazione delle operazioni in un unico ovvero in separati verbali.
La norma di riferimento è l’art. 78 del Codice dei Contratti[6].
Nulla la stessa prevede in merito alla corretta modalità di verbalizzazione, prevedendo esclusivamente gli elementi minimi di legittimità che i verbali devono rispettare.
A soccorrere gli operatori del diritto è intervenuta sul punto la giurisprudenza, che si è pronunciata in maniera invero univoca, tracciando un sentiero semplice e chiaro da seguire.
E’ stato infatti chiarito che “in mancanza di specifiche indicazioni della normativa di settore e della disciplina di gara, deve escludersi la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara, è necessario comunque che nell’unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate, avvenga una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura (Cons. St., sez. V, 29 aprile 2009 n. 2748)” (Consiglio di Stato sez. III 5/3/2012 n. 1251).
Sullo stesso filone si incardina la giurisprudenza di alcuni Tar secondo cui “L’orientamento giurisprudenziale è nel senso che la unica verbalizzazione, riferita a più sedute, non è di per sè illegittima a condizione che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi (Cons. Stato, V, 4463/2005). In ogni caso, sul giudicante grava sempre l’obbligo di verificare, previo accurato esame della fattispecie concreta, se la verbalizzazione unica e differita abbia determinato un vulnus apprezzabile degli interessi sottesi alla verbalizzazione contestuale di analitica ed attendibile resocontazione. (Cons. Stato, V, 4463/2005 cit.)” (TAR Lombardia Brescia sez. II 28/9/2011 n. 1332).
“L’art. 43 della Dir. 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE (art. 78 del Dlgs. 163/2006) nel disciplinare il contenuto dei verbali delle operazioni di gara non impone la contestualità tra la verbalizzazione e le operazioni verbalizzate ma attribuisce ai verbali una funzione di documentazione e informazione (a garanzia di tutti i concorrenti e della stessa stazione appaltante) che non sarebbe utile se la redazione venisse svolta a notevole distanza di tempo. L’unico vincolo per la verbalizzazione è pertanto quello della tempestività rispetto alle operazioni verbalizzate. Una volta accertata questa condizione è irrilevante che il verbale riguardi una singola riunione della commissione tecnica o più riunioni o l’intera procedura. Purché sia tempestivo il verbale può essere cumulativo” (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2010 n. 1507; TAR Lazio Roma, Sez. II, 1 marzo 2011 n. 1906).
In linea generale, il
Consiglio di Stato, ha avuto modo, inoltre,
recentemente di chiarire che “La
norma [ndr. Art. 78 del Codice],
assegna ai verbali il compito di documentare le operazioni stesse e di fornirne
adeguata informazione, a garanzia di tutti i concorrenti e della stessa
stazione appaltante, garanzia, d’altronde, inutile se la redazione fosse
compiuta a notevole distanza di tempo.
Non sfugge certo al Collegio il corollario di tale principio, cioè la necessità
che nell’unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, pur se
relativo a più giornate, vi sia una corretta rappresentazione documentale dello
svolgimento della procedura”[7].
Pertanto, appare del tutto legittima la prassi di procedere alla verbalizzazione delle operazioni espletate in più sedute di gara anche attraverso la rappresentazione delle stesse in un unitario e contestuale verbale, fermo restando l’unico limite costituito dalle tempestività della resocontazione.
E’ stato in merito sottolineato che “un vincolo per la verbalizzazione è appunto quello della tempestività rispetto alle operazioni verbalizzate, ossia la redazione del verbale unico in un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi. (..) S’appalesa fisiologico agli occhi del Collegio e del tutto conforme con i principi applicabili agli atti collegiali che, soprattutto quando le sedute del seggio di gara durino a lungo e/o riguardino operazioni descrittive e valutative complesse, detta verbalizzazione avvenga in un momento successivo a quello delle operazioni, compatibilmente con gli impegni dei componenti, purché in un tempo sufficientemente breve.
Onde meglio approfondire il concetto di tempestività, cui la giurisprudenza riconnette la legittimità di una verbalizzazione contestuale in unico verbale relativo a distinte sedute, è opportuno far riferimento alla chiara ed esaustiva pronuncia del Consiglio di Stato dello scorso marzo[8], laddove viene chiarito che “Non possono ritenersi idonei ad integrare la carente verbalizzazione i “chiarimenti” forniti dall’Amministrazione a séguito dell’istruttoria disposta dal Giudice di primo grado, in quanto, in disparte l’inammissibile ésito così raggiunto di integrazione non solo della motivazione degli atti del giudizio ma anche della stessa documentazione di gara (il che si pone in violazione dei principi di necessaria concentrazione ed unitarietà della stessa, nonché della parità delle parti nel processo, la cui lesione pure è stata specificamente lamentata col quarto motivo di appello), la integrazione dell’attività valutativa così compiuta si pone in violazione del principio (sul quale vedasi Cons. St., VI, 30 giugno 2011, n. 3902), secondo cui la verbalizzazione postuma è ammessa solo allorquando sia intercorso un ragionevolmente breve lasso temporale rispetto alle operazioni svolte, mentre i “chiarimenti sui singoli profili in contestazione” resi nel corso del Giudizio di primo grado dalla Commissione (..) sono di diciotto mesi successivi alle operazioni di cui si tratta: un lasso di tempo, questo, che non consente di ritenere scongiurati gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi (Cons. St., sez. V, 29 aprile 2009, n. 2748) ed assicurata per converso la necessaria garanzia della trasparenza e della par condicio, che devono caratterizzare l’attività di valutazione, anche alla luce dell’ulteriore, ineludibile, principio, secondo cui la fase di valutazione dell’offerta tecnica deve porsi inderogabilmente a monte di quella di conoscenza dell’offerta economica (anche di un solo partecipante alla gara)”.
Si è di recente affermato che “la mancata dettagliata indicazione, nel verbale-relazione, delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità dell’attività posta in essere dalla commissione per garantire siffatta custodia, in assenza di ulteriori elementi realmente idonei a far ritenere verificate in concreto manomissioni o alterazione dei documenti (cfr. così Cons. St., III, 13 maggio 2011 n. 2908; id., V, 7 luglio 2011 n. 4055; id., 5 ottobre 2011 n. 5456)” (Consiglio di Stato, sez. III, 2/8/2012 n. 5187).
In altre parole, la verbalizzazione non contestuale o postuma, è legittima allorquando la stessa sia avvenuta nell’arco di un ragionevole lasso di tempo, e tale accortezza è funzionalizzata a scongiurare che gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi, possa inficiare la reale e veridica rappresentazione della realtà.
4. Conclusioni
Pertanto, come si evince dalla breve ricognizione normativa e giurisprudenziale sopra rammentata, appaiono ormai chiari e consolidati i profili di criticità che le stazioni appaltanti possono potenzialmente incontrare in tema di espletamento e verbalizzazione delle operazioni delle sedute di gara.
Sinteticamente, può ragionevolmente asserirsi che, da un lato, risulta ormai di difficilmente percorribile, in punto di legittimità, procedere attraverso una seduta riservata ad alcuna delle operazioni che il seggio di gara debba porre in essere, se non nella limitata ipotesi delle sedute prettamente deputate alle valutazioni discrezionali della commissione, e dall’altro, appare ormai consolidato l’orientamento estensivo del Giudice Amministrativo per il quale risulta legittima la resocontazione delle operazioni di gara, relative a più sedute, anche attraverso la redazione di un unico verbale, con il solo limite del rispetto del principio di tempestività rispetto alle operazioni verbalizzate.
I principi generali e le disposizioni anzi citati, ove applicati con scrupolo e diligenza da parte dei seggi di gara, determinerebbero inconfutabilmente un sensibile effetto deflattivo del contenzioso amministrativo sul punto, a tutto vantaggio di una maggiore celerità, economicità ed efficienza dell’agire pubblico in tema di affidamenti di contratti pubblici.
[1] Ex multis, TAR Napoli, Sezione VIII – Sentenza 25/02/2011 n. 1210: “E’ ammessa una seduta riservata della commissione giudicatrice limitatamente alla fase di valutazione tecnico-discrezionale delle offerte tecniche, onde evitare influenze esterne sui membri della commissione”.
[2] Vedi sul punto, di G. Morolla – Rivista Mediappalti – Pareri e Sentenze, Luglio – 2012, pag. 54.
[3] TAR Campania Napoli sez. I 12/6/2012 n. 2751: “Ne consegue che anche per l’offerta tecnica, così come per la documentazione amministrativa e per l’offerta economica, l’apertura della busta costituisce un passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime cautele, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento, in modo che sia ufficializzata l’acquisizione dei documenti che la compongono. La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta. Sennonché nella specie manca nella verbalizzazione delle operazioni di gara alcuna indicazione sulla effettuazione di tali formalità. Infatti, nel verbale del 15/11/2011 di seduta pubblica, si fa solo un generico riferimento alla constatazione della integrità dei “plichi” ed alla loro numerazione, prima dell’inizio del controllo della documentazione amministrativa, mentre i successivi verbali del 6/12 e 14/12/2011 danno atto direttamente dell’esame in seduta riservata delle offerte tecniche. Giova soggiungere che tale difetto di verbalizzazione non può trovare certamente sanatoria nella modifica di recente introdotta dall’art. 12 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, il quale, nel modificare l’art. 283, co. 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 prevedendo espressamente l’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche, stabilisce che la disposizione trovi applicazione alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all’apertura dei plichi alla data di entrata in vigore del decreto legge. Infatti tale norma, che sostanzialmente recepisce le indicazioni del supremo organo di giustizia amministrativa, non può essere interpretata, per le procedure concorsuali precedenti, in senso elusivo dei principi di trasparenza ed imparzialità posti a sostegno della ripetuta decisione, comportandone la sostanziale disapplicazione”.
[4] Si sottolinea come tale disposizione non risulta essere stata pedissequamente riprodotta nella Parte ___ del Regolamento deputata alla normazione delle procedure di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
[5] Esistono alcuni precedenti del Giudice Amministrativo di senso contrario all’orientamento oggi codificato nel Regolamento che, proprio in ragione della precedente formulazione, hanno affermato che “I principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della commissione di gara non sono assoluti, ma derogabili dalla lex specialis, la quale, ove trattisi di gara svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ben può – e, anzi, deve- prevedere la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica, e, per esigenze di economicità della procedura, può altresì prevedere (anche per implicito) che tanto sia effettuato previa apertura delle relative buste nel corso della stessa seduta. L’obbligo inderogabile di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda infatti esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche” (Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 23/05/2011 n. 3079).
[6] Art. 78 –“Verbali”:
“1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore del contratto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l’amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest’ultima”.
[7] Consiglio di Stato, sez. III, 2/8/2012 n. 5187
[8] Consiglio di Stato sez. III 5/3/2012 n. 1251
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