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( votes)(Corte dei Conti, sezione regionale Emilia Romagna deliberzione n. 11/2021)
Parere
Sempe la deliberzione n. 11/2021 della sezione Emilia Romanga affronta la questione della corretta configurazione giuridica per gli appalti di manutenzione (es: di immobili, del verde, di strade) ovvero se rientrino, o meno, tra gli appalti di lavori o tra gli appalti di servizi.
Pur annotando l’estraneità del quesito all’ambito di intervento della sezione, il Collegio fornisce un riscontro rammentando che “la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2/2019/QMIG del 9 gennaio 2019, ha escluso che in relazione ai lavori di manutenzione si ponga un problema di numerus clausus delle “funzioni tecniche”, oggetto di incentivo secondo il principio di tassatività affermato e ribadito dalla Corte, statuendo il seguente principio di diritto: “gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità”. Inoltre l’ANAC, con parere di precontenzioso n. 576 del 13 giugno 2018, in merito alla manutenzione del verde aveva chiarito che “La semplice manutenzione del verde pubblico, se limitata ad attività di cura e regolazione di quanto già esistente, rientra nell’ambito dei servizi e non in quello dei lavori” e che “di conseguenza, tutte le volte in cui l’attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd. “quid novi”), la manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi e 11 non in quello dei lavori: così, ad esempio, la mondatura, rasatura, irrigazione, concimazione, posatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate, ecc., non configurano “lavori” ma servizi”.