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( votes)La recente ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1227 del 5.03.2012, ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione lungamente dibattuta, se sussista la necessità di indicare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese solo per le A.T.I. verticali od anche per quelle orizzontali.
Sul punto il Collegio ha osservato che, in base al disposto dell’art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 157/1995, applicabile all’appalto di servizi oggetto dell’impugnativa, in caso di A.T.I., “l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo”.
Un primo orientamento formatosi sulla citata disposizione non conteneva alcuna distinzione tra A.T.I. orizzontali ed A.T.I. verticali, in merito all’obbligo di specificare le parti di servizio che ogni impresa dovrà eseguire.
La disposizione attualmente vigente, relativa gli appalti di servizi, l’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., distingue, invece, l’A.T.I. orizzontale da quella verticale e dispone che “nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti” (art. 37, comma 4), aggiungendo, altresì, che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 27, comma 13).
Su tali disposizioni si sono formati due diversi orientamenti.
Secondo il primo di questi, a prescindere dal settore dell’appalto, l’A.T.I. offerente deve indicare sia le quote di partecipazione all’A.T.I. di ciascun componente, sia le quote di esecuzione dell’appalto, in modo che vi sia corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione.
Ed infatti, sempre secondo tale orientamento, si ritiene, in particolare che, con riferimento agli appalti di servizi, sia in base al disposto dell’art. 11 del D.lgs. n. 157/1995 che in virtù dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, le A.T.I. debbano sempre indicare le parti di servizio assunte da ogni impresa, sia per quelle orizzontali che per quelle verticali.
Ciò in quanto tale richiesta risponde a tre diverse esigenze:
“a) conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, di chi sarà il soggetto che esegue il servizio e la parte specifica del servizio ripartito e svolto dalle singole imprese al fine di rendere più spedita l’esecuzione del rapporto individuando il responsabile;
b) agevole verifica, da parte del responsabile del procedimento, della competenza tecnica dell’esecutore comparata con la documentazione prodotta in sede di gara;
c) rendere effettiva la composizione del raggruppamento e rispondente alle esigenze di unire insieme capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari e non a coprire la partecipazione di imprese non qualificate, aggirando così le norme di ammissione stabilite dal bando ( Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 744 del 12.02.2010; Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 939 del 14.02.2011; Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 1422 del 7.03.2011)”.
Di diverso avviso il secondo orientamento formatosi in materia il quale ritiene che l’obbligo di indicare le quote di partecipazione e le quote di esecuzione da parte di ciascuna impresa sussista solo per le A.T.I. verticali ma non anche per quelle orizzontali (Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 5849 del 26.11.2008; Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 1249 del 28.02.2011; Cons. di Stato, sez. VI, sent. n. 2783 del 4.05.2009).
Orbene, esaminati tali contrasti, la VI sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno rimettere all’Adunanza Plenaria l’esame della questione, sperando che si possa finalmente porre chiarezza su tale materia.