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La sempre più crescente giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sui contrasti sorti in conseguenza dell’applicazione di formule matematiche per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa fa nascere un legittimo dubbio: ma siamo sicuri della necessità di adottare tali formule?

La giurisprudenza ha già più volte avuto modo di osservare che è possibile per le stazioni appaltanti introdurre dei correttivi alle formule matematiche previste dal disciplinare di gara, quando si verifichino difficoltà pratiche nella loro rigida applicazione, purché il correttivo utilizzato risponda ad un criterio di proporzionalità e di ragionevolezza volto a salvaguardare gli interessi delle Amministrazioni e la par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2010 n. 2004; TAR Puglia – Bari, sez. I, 23 febbraio 2012 n. 378).

I giudici dei Tribunali amministrativi, però, in conseguenza dell’applicazione di tali correttivi sono più volte stati chiamati in causa al fine di accertare se le modifiche apportate dalle Amministrazioni alle formule di calcolo previste dal bando siano ragionevoli o sproporzionate.

Del resto la stessa giurisprudenza in più occasioni ha chiarito che, se è vero che compete all’Amministrazione la scelta discrezionale del criterio valutativo da applicare per l’assegnazione dei punteggi e che tale scelta non è di norma sindacabile, nondimeno devono reputarsi illegittimi per eccesso di potere quei sistemi di calcolo manifestamente illogici, che provochino un appiattimento sproporzionato del punteggio spettante per l’offerta economica, così da privare di rilevanza la stessa offerta economica e da assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica, ben oltre il rapporto potenziale indicato nella lex specialis da parte della stessa amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005 n. 5194; TAR Puglia – Bari, sez. I, 23 febbraio 2012 n. 378).

Non può non rilevarsi, a riguardo, che nelle gare rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i metodi di attribuzione del punteggio possono essere molteplici e variabili e consentire di pervenire, quindi, a risultati non sempre tra loro coincidenti. Ciò che conta, peraltro, è che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto dal bando per la voce in considerazione, al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia della componente del prezzo, come rilevato dall’Autorità di Vigilanza nella determinazione del 24 novembre 2011 n. 7, recante “Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”.

Come evidenziato dall’Autorità di Vigilanza sono numerose le tecniche che possono essere utilizzate per l’attribuzione dei punteggi agli elementi di natura qualitativa e quantitativa e che prevedono l’uso di metodi compensatori, parzialmente compensatori e non compensatori.

Analizzandole più nel dettaglio, si evidenzia che il metodo aggregativo compensatore consiste nell’attribuzione di punteggi parziali compresi tra un minimo e un massimo predeterminati a ciascuno degli elementi che compongono le offerte, dai quali poi si ottiene, per somma, il punteggio complessivo.

Tale metodo, proprio perché compensa i punteggi attribuiti ad elementi diversi, può dar luogo a possibili distorsioni.

Il confronto a coppie per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente adatto alle gare con la presenza di numerose offerte.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, però, che l’utilizzo accanto a tale metodo, di un ulteriore parametro dato dalla media delle valutazioni delle migliori offerte, potrebbe determinare risultati paradossali. Inoltre, in caso di mancata specifica previsione nel bando e nel disciplinare di tale parametro nel corso della procedura, la sua utilizzazione comporterebbe un’alterazione della lex specialis e anche la violazione del principio di certezza del diritto (Tar Lombardia – Brescia, sez. II, sent. n. 793 del 8.05.2012).

Altro metodo, caratterizzato dall’essere indipendente dalla scala di riferimento dei valori oggetto di valutazione, è il metodo Electre, particolarmente utilizzato per appalti caratterizzati da valori degli elementi da valutare prossimi allo zero, come nel caso di appalti che richiedano l’utilizzo di manodopera e, per i quali il ribasso è possibile solo in relazione alla parte non legata al costo del personale.

L’utilizzo di tale metodologia fa sorgere problemi, però, per la verifica dell’offerta anomala, in quanto, come rilevato dall’AVCP, “il punteggio finale del metodo Electre è la somma degli indicatori unici di dominanza. In relazione a ciò, sembrerebbe che il legislatore abbia ideato la verifica dell’anomalia in relazione al solo metodo aggregativo compensatore. Per ovviare a questo inconveniente, la stazione appaltante dovrebbe inserire nel bando di gara la previsione di cui all’art 86, comma 3 del Codice dei contratti, secondo il quale è possibile valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici”.

Tale problema relativo l’anomalia dell’offerta sussiste, altresì, nel caso di utilizzo del metodo Topsis in quanto l’offerta migliore è quella che più si avvicina all’offerta ideale, ma a detta offerta non è attribuito un punteggio numerico.

Inoltre, analogamente a quanto succede per il metodo aggregativo compensatore, il metodo Topsis presenta l’ulteriore inconveniente che, per piccoli valori della variabile oggetto di valutazione, si possono falsare i risultati.

Pertanto, come rilevato sia dalla giurisprudenza in materia, che da questa breve analisi, non vi è alcuna soluzione, nell’adozione di un metodo in luogo di un altro, che non presenti criticità.

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Dott.ssa Clara Gravina di Ramacca
Specializzata in materia di appalti pubblici
Avv. Francesca Petullà
Avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica.
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.