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( votes)L’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le “… Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
In deroga alla predetta disposizione, la tabella allegata prevede specifiche previsioni esentative per alcune tipologie di atti e documenti. In particolare, l’articolo 14 della tabella annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta, in modo assoluto, dall’imposta di bollo le “Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4/1/1968, n. 15 (ora articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000) e successive modificazioni ed integrazioni”
Bisogna, però, tener presente che, indipendentemente dal contenuto e dalla valenza giuridica delle dichiarazioni rese, le stesse sono rilasciate all’interno della cosiddetta “dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara”. Tale dichiarazione non si limita alla semplice comunicazione di requisiti ma, contestualmente e prevalentemente, contiene una richiesta volta all’ottenimento di un provvedimento quale la partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, si ritiene che la stessa debba essere assoggettata ad imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 3 della tariffa, allegata al DPR n. 642 del 1972. (Risposta n. 35/2018 Agenzia delle Entrate)