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Sul punto si è espresso il Presidente dell’Anac con un atto del 26/07/2023, secondo il quale l’obbligo rinviene dall’articolo 21 comma 1 del d. lgs. 50/2016, il quale impone alle amministrazioni aggiudicatrici l’obbligo di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e i relativi aggiornamenti annuali, senza specificare la tipologia di contratto mediante il quale tali acquisti vengono effettuati, ossia se con appalto o concessione.

“Di conseguenza, entrambe le tipologie di contratto devono essere inserite nella programmazione. Ne è riprova il fatto che nell’ambito del programma le amministrazioni devono individuare anche i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati (articolo 21 comma 6 d. lgs. 50/2016).

Con riferimento al valore del contratto da inserire in programmazione, l’articolo 21 comma 6 del d. lgs. 50/2016 prevede che Il programma biennale contenga gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Tuttavia, il valore da considerare per valutare l’inserimento o meno nel programma non è il costo a carico dell’amministrazione ma il valore complessivo unitario della concessione, calcolato ai sensi dell’art 167 comma 4 del decreto legislativo 50/2016.

Anche se il nuovo codice ha reso la programmazione degli acquisti di beni e servizi triennale invece che biennale ed ha alzato il valore minimo degli acquisti da ricomprendere nella programmazione (cfr. art 37 co. 3 che richiama l’art. 50, co. 1 lett. b), le considerazioni sopra svolte con riguardo al d.lgs. 50/2016 possono essere riproposte nell’ambito dell’applicazione del d. lgs 36/2023 e del relativo allegato I.5.”

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Redazione MediAppalti
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