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  1. L’art. 57 del Dlgs. 36/2023 in tema di clausole sociali come requisiti necessari dell’offerta nei bandi di gara e negli avvisi e le disposizioni pregresse.

L’art. 57, comma 1, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate, tra l’altro, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

L’articolo definisce chiaramente quali siano i contenuti e le finalità delle clausole sociali da adottarsi, a cura dell’Amministrazione appaltante, in maniera ‘specifica’ in funzione della tipologia di contratto. Le clausole inserite sono considerate come requisiti ‘necessari’ dell’offerta. Questo aspetto pone in essere riflessioni in merito agli istituti attivabili in caso di assenza di tali requisiti all’atto della presentazione dell’offerta, ciò in considerazione del fatto che la norma prevede che <<i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali>>.

Le clausole sociali si applicano, quali presupposti, in ciascuna procedura di appalto, indipendentemente dal valore e delle modalità di scelta dell’operatore, adeguando le stesse al relativo contesto ed oggetto. Gli articoli che regolano gli obiettivi sociali negli appalti sono l’art. 11, 57, 61, 106.

L’art. 57, comma 1, rappresenta, come indicato con parere del MIT – Servizio Supporto Giuridico Codice n. 2083 del 27/06/2023<<l’approdo di plurimi interventi normativi e dubbi interpretativi sorti in sede applicativa del vigente art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016, esplicati, prima nel parere del Consiglio di Stato n. 2703 del 21 novembre 2018, reso all’Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2018, richiesto dall’ANAC, e poi, nelle stesse Linee Guida dell’ANAC n. 13, recanti «La disciplina delle clausole sociali», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019. La norma in esame, pertanto, in conformità alla direttiva della delega e ai pregressi interventi legislativi in materia prevede “l’obbligo” per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, tutte le specifiche “clausole sociali” volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l’inclusione lavorativa>>.

L’art. 57, comma 1, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali da intendersi come requisiti necessari dell’offerta al fine di realizzare le finalità indicate a garanzia e tutela del lavoratore. Le disposizioni introducono il criterio della specificità delle clausole sociali, rispetto all’appalto, e dell’essere un requisito necessario dell’offerta.

L’articolo 57 del Decreto Legislativo 36/2023 promuove l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale negli appalti diversi da quelli aventi natura intellettuale, al fine di garantire:

  1. pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
  2. Stabilità occupazionale del personale impiegato.
  3. Applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
  4. Tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare.
  5. Sostenibilità ambientale: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi. Questi criteri sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Quanto sopra era già stato delineato con la legge 29 luglio 2021 (c.d. decreto Semplificazioni-bis), contenente disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure relative alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

L’art. 47 del Decreto Semplificazioni-bis descrive, infatti, misure, obblighi e adempimenti, sia per i concorrenti sia per le stazioni appaltanti, in particolare riguardo:

  1. al rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile; dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, commi 2, 3 e 3bis);
  2. alle clausole contrattuali premiali (art. 47, commi 4 e 5);
  3. al requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4);
  4. alle deroghe all’applicazione dei dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 7);
  5. all’applicazione delle penali (art. 47, comma 6);
  6. ai modelli di clausole della lex specialis relative alle condizioni necessarie per l’ammissione e alle clausole di premialità;
  7. al monitoraggio (art. 47, comma 9).

Le clausole sociali, come previsto dal decreto Semplificazioni-bis, si esprimono con l’acquisizione da parte della Stazione Appaltante del rapporto sulla situazione del personale, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, nella dichiarazione di regolarità al diritto al lavoro delle persone con disabilità, nell’inserimento di clausole di premialità negli atti di gara e di percentuali minime rivolte alle assunzioni di giovani.

Le clausole sociali costituiscono specifiche clausole dirette a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani (con età inferiore, ad esempio, a trentasei anni) e di donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo conto, tra l’altro, dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto e della relativa tipologia. L’Amministrazione aggiudicatrice potrà così utilizzare le misure che ritiene, finalizzate alla prova delle garanzie richieste.

In attuazione delle citate disposizioni, le Linee Guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Dipartimento per le pari opportunità con decreto 7 dicembre 2021, al fine di favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati  con le risorse del PNRR e del PNC, hanno disposto che nei bandi di gara siano indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità. I criteri tengono conto, fra l’altro, degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026 e dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei. Con le predette Linee guida, applicabili a tutte le tipologie di appalti, sono definite le modalità e i criteri applicativi, le misure premiali e sono predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Il nuovo codice, proseguendo negli indirizzi descritti, ha ricondotto la realizzazione di specifici obiettivi e finalità, a tutela del lavoratore, con l’inserimento, negli atti di gara, di specifiche clausole sociali, secondo un’impostazione diversa rispetto al precedente codice. Infatti, l’art. 50 del Dlgs. 50/2016 prevedeva che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze della manodopera, l’aggiudicatario del contratto di appalto fosse tenuto ad assorbire, prioritariamente, nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze dell’operatore uscente, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019. L’art. 50, del citato decreto legislativo prevedeva:

Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”.

Il Dlgs. 36/2023, all’art. 57, ha eliminato, a differenza del Dlgs.50/2016, art. 50, ogni riferimento ai contratti ad alta intensità di manodopera, rendendo quindi obbligatorio l’inserimento della clausola sociale in tutti gli appalti di lavori e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale e nei contratti di concessione.

  • La clausola sociale finalizzata alla stabilità occupazionale e la relativa applicazione. Presupposti e limiti

Affrontando la questione relativa all’applicazione, in via generale, della clausola sociale, con riferimento alla stabilità occupazionale, l’esigenza di assumere personale, mediante la clausola sociale stessa, deve essere soddisfatta – come la giurisprudenza ha nel tempo affermato – attingendo, prioritariamente, al personale alle dipendenze del gestore uscente, non obbligando però ad acquisire personale proveniente dal gestore uscente se non necessario, declinando così l’obbligo in modo da renderlo compatibile con le scelte organizzative dell’impresa aggiudicataria. L’elasticità che connota l’obbligo contenuto nella clausola sociale non impone quindi, a carico dell’affidatario della gara, la riassunzione di tutta la forza lavoro utilizzata dal gestore uscente (Consiglio di Stato Sez. V 20.03.2023, n. 2806).

La clausola sociale delinea, quindi, da un lato, la finalità della stessa e, dall’altro lato, la sottopone all’armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante. Il grado di vincolatività della clausola sociale si deve conciliare quindi con le scelte imprenditoriali pregresse aziendali, rendendola attuabile con elasticità in ragione delle prerogative imprenditoriali (Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 807)

La clausola sociale, come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito, delinea da un lato, la finalità della stessa e, dall’altro lato, la sottopone all’armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante. Il grado di vincolatività della clausola sociale si deve conciliare quindi con le scelte imprenditoriali pregresse aziendali, rendendola attuabile con elasticità in ragione delle prerogative imprenditoriali. Il modello regolativo delle clausole sociali prevede l’armonizzazione ed il bilanciamento dei diritti sociali con le libertà economiche.

È consolidato quindi l’orientamento in base al quale deve consentirsi un’applicazione elastica e non rigida della clausola sociale e ciò per contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (Cons. St., sez. V, 1 agosto 2023 n. 7444).

Le stesse Linee Guida Anac n. 13 prevedono che “il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore”. Quanto espresso è in attuazione del contesto costituzionale che richiede, al fine di legittimare il modello regolativo delle clausole sociali, l’armonizzazione e il bilanciamento dei diritti sociali con le libertà economiche.

  • La clausola sociale finalizzata a tutelare ulteriori garanzie per il lavoratore. Gli impegni che l’aggiudicatario dovrà assumere. I contratti riservati

Complementare a quanto riportato all’art. 57, in un altro articolo del Dlgs. 36/2023, l’art. 106, è disposto che: “Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L’art. 11 del Dlgs. 36/2023, in coerenza con quanto rappresentato,specifica che: “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere determinati impegni al fine della tutela del lavoratore. Garanzie, al fine del raggiungimento delle finalità, che sono richieste anche negli affidamenti diretti.

Tali impegni l’operatore economico li assume altresì nel caso di affidamento diretto, garantendo le medesime tutele al personale impiegato nell’appalto, in particolare, in termini contrattuali e di stabilità occupazionale, che l’Amministrazione appaltante verificherà all’atto dell’esame dell’offerta, ai sensi dell’art. 124 del Dlgs. 36/2023, ciò in considerazione del fatto che l’affidamento diretto presuppone l’obbligo di indicare i costi di manodopera e sicurezza, ai sensi dell’art. 108, co. 9 del Dlgs. 36/2023: “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.

L’Articolo 19 – Appalti riservati della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 prevede che: “Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali”.

Le clausole sociali costituiscono specifiche clausole dirette a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani (con età inferiore, ad esempio, a trentasei anni) e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto e della relativa tipologia.

A fonte di ciò, nel nostro ordinamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano riservare, ai sensi dell’art. 61 comma 1, il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e concessione (o possano riservarne l’esecuzione) a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o che possano riservare, nel contesto di programmi di lavoro protetti, almeno il 30% a lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate».

In sede di prima applicazione del codice, in attuazione del comma 4 dell’art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli strumenti e i meccanismi premiali sono definiti con linee guida adottate, ai sensi dell’art. 1 comma 8 dell’allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per fornire criteri applicativi alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine alla declinazione delle citate disposizioni. A seguito di tale prescrizione, con riferimento ai contratti riservati, è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il decreto 20 giugno 2023, volto a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati. In particolare, sono direttamente applicabili, come prevedono le linee guida, le disposizioni volte ad impegnare le aziende attraverso:

a. la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

b. la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 2 dell’art. 1 dell’allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Ciò in linea con l’art. 46 del Dlgs. 198/2006, rapporto sulla situazione del personale, che stabilisce che “le aziende pubbliche e private che occupano ((oltre cinquanta dipendenti)) sono tenute a redigere un rapporto ((…)) ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”.

c. la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  • Gli obiettivi ambientali negli appalti pubblici

L’applicazione di criteri sociali favorisce “la trasparenza e la tracciabilità lungo l’intera filiera produttiva per verificare e migliorare le condizioni dei lavoratori, l’inclusione sociale, gli impatti sociali delle produzioni sui territori o altri aspetti etico-sociali, sulla base di una valutazione di opportunità a seconda delle categorie di beni, servizi o lavori di riferimento” (Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi).

La sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» («Piano d’azione» o «PAN GPP») è predisposto con decreto ministeriale, d’intesa con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sottoposto all’approvazione della Consip S.p.a.

L’art. 1, comma 1127, della citata legge n. 296 del 2006, stabilisce che detto Piano d’azione preveda l’adozione di misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto pubbliche e l’art. 2 del citato decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, indica come «Criteri ambientali minimi» le misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto pubbliche.

L’art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, conferma modalità e destinatari degli obblighi riferiti ai criteri ambientali minimi, aggiungendo il vincolo della relativa valorizzazione nelle procedure di gara e la competenza della relativa adozione in capo al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’articolo 57 del D.lgs. 36/2023 sancisce l’obbligatorietà delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM.

Alle stazioni appaltanti è attribuito il compito di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi, attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, dispecifiche tecniche e di clausole contrattuali, contenute nei criteri ambientali minimi – CAM – per specifiche categorie di appalti e concessioni, tenendo conto del volume di spesa pubblica, delle potenzialità di miglioramento ambientale, delle innovazioni ambientali settoriali, della possibilità che il settore di riferimento possa conseguire miglioramenti ambientali basati su requisiti oggettivi, ripetibili e verificabili.

Le Amministrazioni pubbliche adottando quindi criteri ambientali – CAM – in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiano la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.

Dal punto di vista tecnico, l’attività di definizione dei CAM è basata essenzialmente sulle seguenti fonti:

  • le etichettature ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e, in particolare, il marchio europeo di qualità ecologica comunitario Eco Label (UE). È individuata l’opportunità tecnica e di mercato di imporre delle etichettature specifiche per definire le caratteristiche ambientali dei prodotti, nei limiti di quanto ivi previsto;
  • le buone pratiche segnalate a livello nazionale o comunitario;
  • le metodologie di valutazione del ciclo di vita (L.C.A. Life Cycle Assessment,) e analisi dei costi del ciclo di vita (L.C.C. Life Cycle Costing);
  • le norme, anche tecniche pertinenti, laddove dall’applicazione di tali norme o attraverso indicazioni specifiche supplementari collegate a tali norme, possano derivare benefici ambientali diretti o indiretti.
  • lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti “Made Green in Italy” istituito con DM 21 marzo 2018, n. 56, ai sensi dell’art. 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

Le amministrazioni pubbliche adottano e applicano criteri ambientali – CAM – in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiano la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.

I mezzi di verifica previsti dai criteri ambientali consistono nella presentazione di etichette o di certificati o altra documentazione tecnica. In questo modo si può garantire che le dichiarazioni sulle prestazioni degli offerenti siano verificabili, ripetibili, controllabili e comparabili. Nel caso di etichette equivalenti e mezzi di prova idonei, l’operatore economico deve produrre la documentazione comprovante la sostanziale equivalenza dei mezzi di verifica presentati in alternativa e la stazione appaltante ha il compito di verificare tale documentazione e valutarne l’equivalenza.

I C.A.M., adottati con Decreto ministeriale, al momento riguardano: arredi per interni; arredo urbano; ausili per l’incontinenza; calzature da lavoro e accessori in pelle; carta; cartucce; edilizia; eventi culturali, illuminazione pubblica; lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria; pulizia e sanificazione; rifiuti urbani; servizi energetici per gli edifici; stampanti; tessili; veicoli; verde pubblico; per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete.

L’applicazione dei CAM consente alla stazione appaltante di ridurre, ad esempio, gli impatti ambientali degli acquisti e dei servizi inerenti agli arredi, considerati in un’ottica di ciclo di vita. Per quanto riguarda questa categoria merceologica, le stazioni appaltanti sono invitate a: – evitare la sostituzione di mobili e altri elementi d’arredo per soli fini estetici; – valutare la possibilità di acquistare arredi usati ricondizionati; – valutare il servizio di noleggio per scopi od eventi specifici; – favorire l’allungamento della vita media degli arredi tramite la riparazione o rigenerazione degli stessi.

Le verifiche relative all’organizzazione di eventi, ad esempio, si rivolgono ai previsti sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni (Registrazione EMAS/Certificazione ISO 14001) o ai più specifici sistemi di gestione per gli eventi sostenibili (ISO 20121) e alle certificazioni di prodotti i e servizi a ridotto impatto ambientale, come il marchio eco Label UE per i servizi di pulizia e di ricettività turistica per i soggiorni dei partecipanti/fruitori degli eventi. I decreti ministeriali, riferite alle diverse categorie di prodotti/servizi, costituiscono un importante strumento, contenente tutti gli elementi e le informazioni necessarie, al fine di procedere ad acquisti coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, in coerenza con le disposizioni contenute nel codice degli appalti.

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Questo articolo è stato scritto da...

Beatrice Corradi
Dott.ssa Beatrice Corradi
Dirigente del Servizio Provveditorato, Affari generali e Gruppi Consiliari del Consiglio regionale della Liguria
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