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Sulla scia della semplificazione delle modalità di partecipazione alle gare di appalto da parte delle imprese, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, si è espressa in merito all’accesso alle procedure aventi ad oggetto appalti integrati, facilitando la partecipazione delle imprese che non presentino la documentazione relativa ai requisiti progettuali del proprio staff tecnico.

Tali risultanze si leggono nel parere n. 137 del 25 luglio 2012 relativamente ad un bando per l’affidamento di un appalto integrato, nel quale non veniva esplicitamente richiesto che le imprese partecipanti, in possesso di idonea attestazione SOA per la progettazione e costruzione, fornissero documentazione del possesso dei relativi requisiti. Con molto stupore si legge quanto statuito nel suddetto parere, in quanto sia il codice degli appalti che il regolamento attuativo prevedono chiaramente che tali requisiti debbano essere provati in sede di gara.

Nel caso in esame, la lex specialis prevedeva, per la partecipazione alla gara, che i concorrenti in possesso dell’attestazione SOA per la progettazione e l’esecuzione delle opere, non avrebbero avuto bisogno di dimostrare in altro modo, nè fornire alcuna documentazione probatoria in merito ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti nel bando, in quanto assorbiti dal possesso della predetta attestazione.

Nelle conclusioni si legge, altresì, che il possesso della SOA per le predette prestazioni da parte dello staff tecnico del concorrente sia sufficiente ai fini della partecipazione alle gare di appalto integrato, senza ulteriormente prevedere “l’indicazione dei professionisti e delle referenze di ciascuno di essi”.

Pertanto, secondo l’Autorità di Vigilanza, il bando in questione correttamente prevedeva la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo solo ai progettisti indicati, che non rientrassero nello staff tecnico dell’impresa partecipante, in quanto sprovvisti dell’attestazione per la progettazione. Al di là della violazione della par condicio che emerge dal differente trattamento tra i soggetti partecipanti alla gara, emerge altresì, la violazione di un chiaro disposto normativo previsto dal codice degli appalti all’art. 53 comma 3, per il quale tali requisiti devono essere provati indipendentemente dal fatto che il concorrente possa far ricorso a progettisti esterni o meno. Tra l’altro, la necessità di comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa era stato ribadita anche nelle Linee guida per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria previo apposito documento dell’Autorità (Determina n. 5 del 2010). Pertanto, diverse sono le perplessità che emergono in seguito a tali statuizioni, soprattutto in un clima particolare come quello attuale, in cui si cerca, anche attraverso l’attività che è chiamata a svolgere l’Autorità di Vigilanza, di dirimere i dubbi interpretativi che derivano dall’applicazione della norma.  

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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