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L’art. 272, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha stabilito che le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione di forniture o di servizi nei settori ordinari devono essere eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione, nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo o, in carenza di questi, tra i propri dipendenti in servizio, anche di qualifica non dirigenziale. Come avviene per l’affidamento dei lavori, il responsabile del procedimento deve provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dell’art. 273, comma 1, lettera a), il responsabile del procedimento deve predisporre ovvero coordinare la progettazione dei servizi e delle forniture, curando la promozione, dove necessario, degli accertamenti e delle indagini preliminari idonei a consentire la progettazione, di regola articolata in un unico livello. La progettazione dei servizi e delle forniture (ex art. 279 del D.P.R. 207/2010, che ha dato attuazione all’art. 5, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 163/2006) ha ad oggetto le seguenti attività:

  • la predisposizione di una relazione tecnico-illustrativa in merito alla fornitura o al servizio da affidare;
  • l’individuazione delle indicazioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza sul lavoro (DUVRI);
  • il calcolo di determinazione dell’importo presunto a base d’asta del contratto di appalto e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  • la redazione del prospetto economico relativo agli oneri necessari per l’appalto;
  • la predisposizione del capitolato speciale di appalto;
  • la predisposizione dello schema di contratto.

Trattasi di documenti essenziali per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento degli appalti di servizi e di forniture che vengono predisposti dall’Amministrazione Aggiudicatrice in generale mediante propri dipendenti in servizio (Art. 279, comma 2 del DPR n. 207/2010). Solo nel caso in cui debba essere affidato un contratto avente per oggetto prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità di cui all’art. 300, comma 2 lett. b) del DPR n. 207/2010, l’amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di affidare all’esterno l’attività di progettazione mediante una gara per l’affidamento di servizi o di concorsi di progettazione. Ne consegue dunque che per indire una gara pubblica volta all’acquisizione di beni o servizi (quindi non solo quando si esperisce una gara relativa ad un concorso di progettazione), le amministrazioni aggiudicatrici sono sempre tenute a svolgere, tramite le proprie strutture interne, l’attività di progettazione avente ad oggetto la predisposizione della relazione tecnico-illustrativa, del prospetto economico, del capitolato speciale di appalto e dello schema di contratto, nonché il calcolo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.