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( votes)L’art. 206 del D. lgs. n. 163/2006 nell’elencare gli articoli del Codice che si applicano anche ai settori speciali non menziona l’art. 75 (relativo alla cauzione provvisoria) del medesimo Codice.
Ne consegue, che le regole poste dall’art. 75 del Codice in materia di modalità di prestazione e di importo della garanzia non trovano diretta applicazione nei settori speciali.
Tuttavia, poiché la prestazione della garanzia costituisce imprescindibile condizione di affidabilità dell’offerta nulla vieta alla stazione appaltante di richiedere nella documentazione di gara la cauzione provvisoria senza dover fare necessariamente riferimento alle modalità e agli importi di cui all’art. 75 del Codice.
In altri termini, nei settori speciali, la stazione appaltante, qualora decida di richiedere la cauzione provvisoria, può fissare discrezionalmente modalità di prestazione e importi differenti rispetto a quelli previsti nell’art. 75 del Codice.