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La presenza nella busta digitale contenente la documentazione attestante i requisiti di partecipazione e qualificazione, di elementi dell’offerta tecnica, non comporta alcuna violazione del principio di segretezza.

L’apertura degli allegati tecnici nella fase di verifica del contenuto della busta destinata alla documentazione amministrativa non pregiudica in alcun modo la correttezza della gara gestita con le garanzie della procedura telematica. Il legislatore infatti non ha sancito un principio di segretezza dell’offerta tecnica, ma ha previsto, secondo un criterio di proporzionalità, che l’apertura delle buste che contengono le offerte tecniche avvenga in seduta pubblica, affinché ne sia garantita l’immodificabilità. Nelle gare gestite telematicamente, come in specie, la garanzia di immodificabilità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, richiesta, nelle gare gestite con il metodo tradizionale, per le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. Si è ritenuto infatti che la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo – Sezione Prima – n. 54/2019)

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