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Premesse

La scelta dei criteri di aggiudicazione non è materia rimessa alla esclusiva discrezionalità della stazione appaltante ma, come noto, soggetta a precisi vincoli posti dal legislatore.

Il rapporto tra i due tipici criteri di aggiudicazione (il minor prezzo e l’offerta economicamente più vantaggiosa), alla luce dell’evolversi del quadro normativo, è stato variamente approfondito dalla giurisprudenza e dalla prassi.

In particolare suscita interesse il recente intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che, con il parere del 23/6/2017 prot. 84346, ha chiarito, in risposta alla richiesta di parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ambito applicativo del criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 («Codice»), nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017 («Decreto Correttivo»). Il quesito riguardava la legittimità del ricorso al criterio del prezzo più basso anche in caso di procedure negoziate.

1.  L’articolo 95 del Codice

Il Codice disciplina, all’articolo 95, i criteri di aggiudicazione degli appalti, precisando in via generale che gli stessi devono essere tali da non conferire alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta e da garantire la possibilità di una concorrenza effettiva tra i partecipanti alla procedura. 

In primis è previsto e disciplinato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio cui di regola le stazioni appaltanti devono fare riferimento nella aggiudicazione degli appalti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Secondo tale criterio, l’offerta viene individuata in base al rapporto qualità/prezzo ovvero all’elemento prezzo o al costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita[1].

L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più̀ vantaggiosa è che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità̀ di ciò che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo e qualità̀ e la gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste due esigenze[2].

Il legislatore enuclea quindi, al terzo comma, i casi in cui è fatto divieto di ricorrere al criterio del prezzo più basso, chiarendo che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le seguenti tipologie di contratti:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Il ricorso al criterio del prezzo più basso è, invece, consentito, ai sensi del comma 4 dell’articolo 95, secondo la discrezionale e motivata scelta della stazione appaltante, nei seguenti casi:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo, fermo restando quanto previsto per i contratti «sottosoglia» (articolo 36, comma 2, lettera d[3]); con la precisazione che, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure in tema di anomalia dell’offerta previste all’articolo 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con «caratteristiche standardizzate» o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice («Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti») solo se caratterizzati da «elevata ripetitività», fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Queste due ultime fattispecie sono state meglio dettagliate dall’ANAC nelle Linee Guida n. 2, ove si precisa che:

  • per servizi e forniture «con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato» devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali;
  • per servizi e le forniture caratterizzati da «elevata ripetitività» devono intendersi quei servizi che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività̀ delle stazioni appaltati, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità̀ della prestazione.

La fattispecie di cui alla lett. a (lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie), come modificata dal decreto Correttivo, invece, è rimasta di dubbia applicazione fino all’intervento dell’ANAC qui in esame.

2. Il rapporto tra i due criteri di aggiudicazione

Una delle principali novità apportate dal Codice è da individuarsi nel rapporto quasi «gerarchico» instaurato fra i due tipici criteri di aggiudicazione (l’offerta economicamente più vantaggiosa e il minor prezzo, in favore della prima).

Se nell’articolo 83 del vecchio codice (D.Lgs. n. 163/2006), infatti, tali criteri erano posti su una posizione di parità spettando unicamente all’Amministrazione, nella propria discrezionalità, optare per l’uno per l’altro, l’articolo 95 del nuovo Codice sembra aver posto l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio «principale» e il massimo ribasso come criterio «residuale», utilizzabile solo in alcuni e tassativi casi e comunque previa specifica ed adeguata motivazione. Questo dopo avere affermato, in relazione ad entrambi, che i «criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta» e che «Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte».

Come subito rilevato in giurisprudenza, inoltre, nell’ambito dell’articolo 95, il rapporto esistente tra il comma 3 (che, come detto, disciplina i casi di esclusivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo) è di specie a genere. Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatterebbe, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall’entità dello sforzo motivazionale dell’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. III, 02.05.2017 n. 2014)[4].

«L’articolo 95 del nuovo Codice ha imposto l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio «principale» e il massimo ribasso come criterio del tutto «residuale» utilizzabile solo in alcuni e tassativi casi» 

La più recente giurisprudenza amministrativa ha, anzi, ravvisato nello specifico obbligo motivazionale introdotto dall’articolo 95, al comma 5, del Codice (“Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta”) un segno chiaro della sindacabilità da parte del giudice amministrativo di una eventuale scelta del criterio del prezzo più basso, che quindi verrebbe a limitare fortemente la discrezionalità sino ad oggi vantata dalle stazioni appaltanti al riguardo (Consiglio di Stato, sez. III, 02.05.2017 n. 2014; TAR Lazio – Roma, 13.12.2016 n. 12439).

3. Il criterio del prezzo più basso

Posto il favor verso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come esplicitato dalla stessa ANAC (Linee Guida n. 2 cit.), la principale ragionesottesa al ricorso al criterio del minor prezzo sembra risiedere proprio nel consentire alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità̀ e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto).

Ciò̀ si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già̀ in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità̀, sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la stessa ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività̀ degli stessi.

In questo senso la più recente giurisprudenza ha ritenuto utilizzabile il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in particolare, quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite dalla stazione appaltante nel capitolato d’oneri, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione pertanto il concorrente deve solo offrire un prezzo (TAR Roma, 07.08.2017 n. 9249).

Un limite al ricorso a tale criterio è senza dubbio l’obbligo motivazionale connesso al ricorso al prezzo più basso: ai sensi del comma 5 dell’articolo 95, infatti, “Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.”.

La ratio della necessaria motivazione è individuato dall’ANAC proprio nel carattere derogatorio del criterio del prezzo più basso (Linee Guida ANAC n. 2/2016 cit). Poiché́ si tratterebbe di una vera e propria deroga al principio generale dell’offerta economicamente più̀ vantaggiosa, difatti, le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione, le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono, a detta dell’ANAC, dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché́ ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato.

Al contempo, tale obbligo motivazionale appare ridimensionato nella giurisprudenza, che sottolinea come la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rimanga espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento fattuale e non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni di essa laddove si rientri nelle ipotesi tipiche in cui la legge consente il ricorso a tale criterio, e quindi si rientri nel perimetro del comma 4 lett. b e c ad esempio (TAR Napoli, 15.05.2017 n. 2601; Consiglio di Stato, sez. III, n. 3484/2014; sez. V, n. 3121/2015; n. 4040/2015; TAR Valle d’Aosta, Aosta, n. 48/2014; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 6027/2015; n. 3756/2016; TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1904/2015). Si è, in quest’ottica, evidenziato come, ad esempio, la motivazione della scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso nel caso di contratti di fornitura risiederebbe in re ipsa nella tipologia di prodotti previsti in fornitura: ed invero tutti i farmaci sono “prodotti tipizzati e standard rispetto ai quali non appare ipotizzabile che gli acquirenti possano fornire ‘specifiche tecniche’ per la loro realizzazione (TAR Lazio, Roma, sez. III quater, n. 10391/2015 e ribadito da Consiglio di Stato, sez. III, n. 1306/2016).

4. I dubbi interpretativi

Il Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 56 del 2017[5]) ha riformulato l’articolo 95, comma 4, lettera a), del Codice. Tale modifica ha avuto l’effetto di ampliare l’importo entro e al di sotto del quale è ammesso il ricorso al criterio del prezzo più basso: la norma infatti ora recita: «a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8;»

Il Correttivo ha quindi innalzato, per i lavori, da 1.000.000 a 2.000.000 di euro la soglia sotto la quale è possibile aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ponendo tuttavia come condizione che l’affidamento dei lavori avvenga “con procedura ordinaria” e sulla base del progetto esecutivo.  

«Il Correttivo ha innalzato, per i lavori, da 1.000.000 a 2.000.000 di euro la soglia sotto la quale è possibile aggiudicare i contratti pubblici in base al criterio del minor prezzo, ponendo tuttavia come condizione che l’affidamento dei lavori avvenga con procedura ordinaria e sulla base del progetto esecutivo. Di qui il dubbio circa la possibilità del ricorso al criterio del minor prezzo nella procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b) e c).»

Il riferimento all’utilizzo delle procedure ordinarie, in un uno con l’inciso iniziale che fa salvo il ricorso alle procedure ordinarie per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro («fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d)») ha ingenerato il dubbio circa la possibilità del ricorso al criterio del minor prezzo nella procedura negoziata da 150.000 mila euro e fino al milione di euro, prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b) e c), prospettandosi che tale facoltà potesse, per contro, essere subordinata al ricorso alle procedure ordinarie.

Prima del parere ANAC dello scorso giugno, nel silenzio delle Linee guida della Autorità n. 2/2016, si erano fatti strada due opposti orientamenti:

  • secondo un primo orientamento dottrinale, il criterio dell’offerta di prezzo più basso era indissolubilmente legato alle procedure ordinarie, escludendolo in caso di ricorso alle procedure negoziate (che per definizione non sono “ordinarie”) a prescindere dall’importo.
  • secondo altro orientamento, la norma poteva ben essere interpretata nel senso che segue: «a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), [fermo restando l’obbligo di procedure ordinarie per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e quindi, a contrariis, ferma restando la possibilità̀ di procedure negoziate per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro] per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie [obbligatoriamente se di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, facoltativamente se di importo inferiore a 1.000.000 di euro, come previsto dal citato articolo 36], sulla base del progetto esecutivo;».

In altri termini, con le modifiche introdotte nell’articolo 95, comma 4, il criterio di aggiudicazione del prezzo più̀ basso potrebbe essere utilizzato per lavori sino a 2.000.000 di euro con la precisazione che per importi a partire da 1.000.000 di euro devono essere utilizzate le procedure ordinarie senza alcuna possibilità̀ di ricorrere alla procedura negoziata.

A tale ultimo orientamento si ricollega il Ministero dei Trasporti che, nella propria richiesta di parere all’ANAC, osserva come il rinvio reciproco operato dall’articolo 95, comma 4 e dall’articolo 36, comma 2, lettera d) del Codice serva a ribadire che sopra il milione di euro si applicano le procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 59 e seguenti, in quanto la ratio della modifica legislativa nel senso di innalzare la soglia fino a 2.000.000 euro è da ricondursi soltanto alla volontà di derogare all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in favore dell’utilizzo del criterio del minor prezzo, per gli affidamenti ricompresi tra un 1.000.000 e 2.000.000 di euro.

Una prova di quanto detto sarebbe da ravvisarsi proprio nell’articolo 36, comma 7, così riformulato dal Decreto Correttivo: «7. L’ANAC con proprie linee guida … stabilisce le modalità̀ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità̀ delle procedure di cui al presente articolo … Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità̀ di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché́ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà̀ di esclusione delle offerte anomale. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 9.». Il riferimento «all’effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale» infatti non potrebbe che essere riferito alle procedure negoziate previste dal medesimo articolo 36 per gli affidamenti di importo sino a 1.000.000 di euro.

Alla luce di tale ragionamento, il Ministero conclude la propria richiesta di parere rivolta all’ANAC sostenendo che l’articolo 95, comma 4 lettera a), debba essere interpretato nel senso che:

  • per i lavori da 40.000 fino a un milione di euro possa applicarsi la procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) e c) con applicazione del criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l’obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo;
  • per i lavori da 1.000.000 a 2.000.000 di euro devono applicarsi le procedure, qualora ne ricorrano i presupposti, degli articoli 59 e seguenti, con applicazione del criterio del minor prezzo e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l’obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo.

5. Il chiarimento dell’ANAC  

Rispondendo alla richiesta di parere avanzata dal Ministero dei Trasporti, l’ANAC aderisce totalmente alla interpretazione ivi proposta riguardante l’interpretazione dell’articolo 95, comma 4, lett. a) del Codice, ritenendola l’unica rispondente a criteri di ragionevolezza.

Come detto, la nota interpretativa del Ministero, «conservativa», limitava l’impatto della modifica apportata dal «Correttivo» all’innalzamento della soglia per l’utilizzo del criterio del minor prezzo, escludendo qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente che rimangono, per i contratti «sotto soglia », quelle previste dall’articolo 36.

Deve quindi, secondo l’Autorità, ritenersi possibile l’utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 mila euro e fino a 1 milione di euro, previste dall’articolo 36, comma 2, lettere b) e c).

Tale interpretazione sarebbe avvalorata – anche a parere dell’ANAC – dalle modifiche apportate dal D.lgs. n. 56/2017 al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 36, laddove il riferimento «all’effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale» non può che essere riferito alle procedure negoziate previste dal medesimo articolo 36 per gli affidamenti di importo sino ad 1.000.000 di euro.

«Aderendo alla interpretazione del MIT, l’ANAC ritiene possibile l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 euro e fino a 1.000.000 di euro, di cui all’articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice» 

Si attende dunque un aggiornamento delle Linee Guida n. 2/2016 che tenga conto del mutato assetto normativo e degli orientamenti interpretativi dell’ANAC, mentre restano attuali le raccomandazioni dell’Autorità ivi contenute.

In particolare l’Autorità, nelle predette Linee Guida, raccomanda alle stazioni appaltanti: 

a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;

b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;

c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve quindi individuare concretamente i propri obiettivi attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire le modalità̀ attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonché́ sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale. Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara.


[1] I costi del ciclo di vita sono definiti all’articolo 96 del Codice.

[2] Sul punto si vedano le Linee Guida ANAC n. 2, di cui alla Determinazione 1005 del 21/09/2016,recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.

[3] L’articolo 36, comma 2, disciplina le procedure di scelta del contraente per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, distinte per tipologie e soglie di importo, prevedendo, in particolare:

– alla lettera b) che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 di euro, si possa procedere mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ( … );

– alla lettera c) che per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si possa procedere mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

– alla lettera d), che peri lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro si proceda mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).

[4] La soluzione è del resto in linea con i criteri direttivi dettati dal legislatore delegante. Infatti l’art. 1, co. 1, lett. gg), per i contratti relativi (tra gli altri) ai servizi  «ad alta intensità di manodopera»  precisa, quale criterio direttivo, che l’aggiudicazione debba avvenire «esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta».   

[5]V. DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017), art. 60 «Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»:

«1. All’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”;

2) alla lettera b), le parole: “superiore a 40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari o superiore a 40.000 euro”;

b) al comma 4:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8;”;

2) alla lettera c), le parole: “di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35,” sono sostituite dalle seguenti: “di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se”;».

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Questo articolo è stato scritto da...

Francesca Scura
Avv. Francesca Scura
Avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica
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