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L’obbligo o meno della registrazione dei contratti pubblici dipende dalla forma di stipulazione del contratto scelta dall’Amministrazione tra quelle previste dall’art. 11, comma 13, del D.lgs. n. 163/06: 1. atto pubblico notarile informatico; 2. forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; 3. scrittura privata. Ciascuna Amministrazione terrà conto del Regolamento interno. Il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro DPR 26/04/1986, n. 131 prevede che i contratti stipulati mediante atto pubblico notarile o forma pubblica amministrativa sono sempre soggetti a registrazione, mentre i contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso (art. 6 DPR 26/04/1986, n. 131). Chi procede alla registrazione? Sono  obbligati a richiedere la registrazione: le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero; i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati (…). Gli oneri fiscali a carico dell’aggiudicatario sono: l’imposta di bollo, dovuta per qualunque forma di stipula del contratto (quindi anche nel caso di scrittura privata non registrata) mediante apposizione sull’atto originale di una marca da bollo ogni 4 facciate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972; l’imposta di registro, dovuta in misura fissa solo nel caso in cui il contratto sia registrato (quindi per gli atti pubblici notarili, le forme pubbliche amministrative e le scritture private registrate in caso d’uso), secondo quanto previsto dal DPR n. 131/1986.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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