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( votes)Non necessariamente. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene ammissibile l’allegazione all’offerta tecnica del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi unitari fornito dalla Stazione Appaltanti a tutti i concorrenti, mentre è da considerarsi sicuramente illegittima l’indicazione in esso dei prezzi già scontati, essendosi realizzata, in tal modo, una palese violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, necessario a garantire la trasparenza della procedura di gara e la massima obiettività nell’assegnazione dei punteggi, oltre che la par condicio dei concorrenti. Ed invero, anche la sola possibilità di conoscere l’entità dell’offerta economica, mette in pericolo l’imparzialità dell’organo valutativo, deputato ad esprimere un giudizio in merito all’offerta tecnica, in quanto la conoscenza preventiva dell’offerta economica può influire sulla valutazione dell’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti (TAR Puglia, Lecce, sent. 11/04/2011, n. 637 e da ultimo Consiglio di Stato, sent. n° 1536/2012).