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Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore ad 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Con questo però non deve intendersi che l’Amministrazione possa procedere all’affidamento senza doverne rendere conto. L’obbligo della motivazione anche se cancellato dall’art. 36 comma 2 lett. a) del codice, resta comunque obbligatorio, in quanto imposto dall’art. 97 comma 2 della Costituzione ai sensi del quale “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” nonchè dall’art. 3 comma 1 della legge n. 241/1990 ai sensi del quale “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 (atti normativi e a contenuto generale). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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