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Il nostro ordinamento, in applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti, prevede che alcuni soggetti qualificati e portatori di specifico interesse possano esercitare il diritto di acceso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica. Detti soggetti devono, pertanto, vantare un interesse diretto, concreto e attuale, la cui tutela è connessa al documento per il quale viene richiesto l’accesso.
In particolare, nel presente contributo ci soffermeremo sull’ipotesi in cui il richiedente vanti un interesse “difensivo”, su cui si registrano diverse pronunce giurisprudenziali volte a definire i limiti di tale accesso.
La partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica comporta che l’offerta tecnico-progettuale fuoriesca dalla sfera di dominio riservata dell’impresa concorrente per porsi sul piano della valutazione comparativa da parte della stazione appaltante rispetto alle offerte degli altri concorrenti: il concorrente non aggiudicatario può pertanto avere interesse ad accedere alle altre offerte presentate per azionare le eventuali tutele giudiziarie.
Da parte del concorrente non aggiudicatario l’accesso agli atti della procedura di gara e, in particolare alle offerte tecniche, costituisce infatti il primo passo per poter valutare l’effettiva percorribilità di un’azione di impugnazione avverso l’aggiudicazione.
BOX: Il bilanciamento tra il diritto all’accesso agli atti e il diritto alla riservatezza sui segreti tecnico-commerciali è oggetto di ricorrenti pronunciamenti giurisprudenziali |
1. La disciplina codicistica
L’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è regolato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale, nel richiamare la disciplina generale di cui agli artt. 22-28 della L. 241/1990, aggiunge specifiche disposizioni derogatorie concernenti il differimento, la limitazione e l’esclusione dell’ostensione documentale in considerazione di peculiari esigenze di riservatezza che possono manifestarsi nelle diverse fasi della procedura.
Nell’art. 53 – in cui è sostanzialmente riprodotta la disciplina dell’art. 13 dell’abrogato D.Lgs. n. 163/2006 – è stato recepito l’art. 21 della direttiva 2014/24/UE: dopo aver previsto che il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, vengono indicate una serie di prescrizioni specifiche in materia di procedure di aggiudicazione.
Più precisamente l’art. 53 sancisce che, in relazione alle offerte, il diritto di accesso è differito fino all’aggiudicazione.I commi 2 e 3 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 dispongono testualmente che:
«2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti».
Il legislatore ha inoltre previsto alcune ipotesi in cui l’accesso può essere negato. Ai sensi del comma 5 dell’art, 53 infatti è disposto che: «5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale».
La norma consente, dunque, di escludere dall’accesso agli atti quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia in cui possono rilevare specifiche e riservate capacità tecnico-industriali del concorrente o in genere gestionali proprie dello stesso (il c.d. “know how industriale”), cioè l’insieme delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale in forza delle quali il concorrente ha assunto specifica competitività nel mercato di riferimento (cfr. § 2 che segue).
Tuttavia, il successivo comma 6 consente l’accesso al concorrente, ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, con riferimento «alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali». Testualmente, infatti, il comma 6 dell’art. 53 prevede che «6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto».
Considerata la delicatezza degli interessi in campo, tale disposizione normativa è stata oggetto di innumerevoli dibattiti giurisprudenziali.
BOX: Ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 commi 5 lett. a) e 6 del D.Lgs. 50/2016 è consentito l’accesso agli atti anche per le parti dell’offerta relative al cd. “know how industriale” ai fini della difesa in giudizio |
2. Diritto alla tutela del segreto tecnico-commerciale VS diritto di accesso difensivo
Nell’ambito del dibattito apertosi è stato osservato che se un concorrente prendesse “liberamente” visione delle informazioni “riservate” dell’altro concorrente potrebbe ricostruire autonomamente molti dei processi e degli sviluppi gestionali peculiari di quest’ultimo, ottenendo un indebito vantaggio e vanificando la sua collocazione sul mercato, con ciò pregiudicando di fatto il vantaggio tecnico/economico legato a processi produttivi e organizzativi specifici, che ne qualificano soggettivamente l’attività.
L’esigenza di garantire la riservatezza dell’impresa anche a tutela della correttezza delle dinamiche competitive di mercato è già stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, che non ha mancato di evidenziare come «La particolare voluntas legis, consona al particolare contesto concorrenziale, è, dunque, di escludere dall’ostensibilità propria degli atti di gara quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), …. Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale).” (Cons. di Stato, V, 64/2020 cit.). La ratio legis è, infatti, di far sì che, proprio con riguardo ad una gara pubblica, che non deroga ma assicura la corretta competizione tra imprese, del diritto di accesso – per quanto garantito dal principio di pubblicità e trasparenza della condotta delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti funzionalmente equiparati (cfr. art. 1 L n. 241/1990) – non si possa fare un uso emulativo, ad esempio da parte di contendenti che potrebbero formalizzare l’istanza allo scopo precipuo di giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri (cfr. Cons. Stato, VI, 19 ottobre 1990, n. 6393). …. Ne viene che la scelta, di suo meritevole, di prendere parte ad una procedura competitiva non implica, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, un’indiscriminata accettazione del rischio di divulgazione di segreti industriali o commerciali, i quali – almeno in principio – restano sottratti, a tutela del loro specifico valore concorrenziale, ad ogni forma di divulgazione» (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1° luglio 2020 n. 4220).
Sul piano giuridico, tuttavia, il nostro ordinamento non prevede una tutela di pari rango per il diritto di tutela del segreto tecnico-commerciale e il diritto di accesso difensivo: il primo trova disciplina nelle norme di rango primario di cui all’art. 53 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 98 ss. del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), mentre il secondo trova tutela nell’art. 22 della Legge n. 241/90 e nell’art. 24[1] della Costituzione.
Sul punto si è espresso di recente il giudice amministrativo (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 11 agosto 2021, n. 9363 – non appellata) ad avviso del quale «salvo il caso in cui venga in considerazione la tutela della riservatezza o di dati personali delle persone fisiche, i segreti tecnici commerciali e il diritto d’accesso c.d. difensivo non sono affatto “valori di eguale dignità”, atteso che il segreto tecnico-commerciale trova infatti tutela in fonti di rango primario (art. 53 comma 6 d.lgs. 50/2016 – art. 98 ss. Codice della proprietà industriale), mentre il diritto di accesso c.d. “difensivo” trova riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria o (art. 22 ss. legge n.241/90), direttamente nella Carta costituzionale (art. 24 Cost) e trova pertanto una tutela costituzionalmente “rafforzata”». Prosegue lo stesso Giudice per rilevare che «In materia di appalti pubblici, infatti, è lo stesso legislatore che, nel bilanciare il diritto di accesso con quello alla riservatezza del segreto tecnico-commerciale, prevede, al comma 5, lettera a) dell’art.53 D.lgs.50/2016, l’esclusione e il divieto di ogni forma di divulgazione delle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”. Ciò, nel caso generale in cui l’accesso sia richiesto, come è ben possibile ai sensi della disciplina generale dettata in materia, per interessi non “difensivi”. Viceversa, qualora il richiedente vanti un interesse “difensivo”, il successivo comma 6 del medesimo art.53 – il quale trova, evidentemente, il suo fondamento nel diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall’art.24 Cost. – precisa che “In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”».
Ciò detto, la domanda da porsi è: quali sono i “segreti tecnici o commerciali” che possono effettivamente motivare un corretto diniego d’accesso?
Sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6463; Sez. V, 21 agosto 2020, n. 5167; Sez. V, 1° luglio 2020, n. 4220; Sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451; Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64) secondo cui la ratio della norma consiste nell’escludere dall’accesso quella parte dell’offerta strettamente afferente al know how industriale del singolo concorrente, vale a dire l’insieme del “saper fare” costituito, in particolare, dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento.
Si segnala ancora che «nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza» (TAR Campania, Salerno, Sez. II, 24/02/2020, n. 270 – non appellata).
BOX: Il diritto di accesso c.d. “difensivo” trova riconoscimento direttamente nella Carta costituzionale (art. 24 Cost) e trova pertanto una tutela costituzionalmente “rafforzata” |
3. Obblighi del concorrente e dell’istante
Dall’esame delle disposizioni normative, emerge che gli obblighi che ricadono in capo alle società concorrenti a una procedura di gara (da un lato l’operatore che vuole mantenere come tali i propri segreti commerciali e dall’altro l’operatore che aspira ad accedere alla documentazione) si concretizzano nei seguenti adempimenti.
Circa il limite alla ostensibilità della propria offerta, sul concorrente grava l’onere dell’allegazione di una «motivata e comprovata dichiarazione», mediante la quale dimostri l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia. Il segreto industriale o commerciale deve quindi effettivamente esistere ed essere meritevole di tutela. Sul punto, si ricorda che l’impresa interessata non può limitarsi a “manifestare” generiche esigenze di riservatezza su “quasi tutti i capitoli” dell’offerta, in quanto la stessa è gravata da «un onere di allegazione in termini di “motivata e comprovata dichiarazione”, volta a dimostrare l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia» (TAR Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 22 settembre 2021, n. 9878).
Il legislatore, pertanto, se ha inteso escludere dal raggio di azionabilità del diritto di ostensione la documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, così da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso non già per prendere visione della stessa allorché utile a coltivare la legittima aspettativa al conseguimento dell’appalto, quanto piuttosto per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all’interno del mercato, in pari tempo, tuttavia, ha subordinato il funzionamento dell’indicata causa di esclusione all’adempimento, da parte dell’impresa cui si riferiscono i documenti, dello specifico onere di fornire motivata dichiarazione comprovante che effettivamente siano in questione informazioni integranti segreti tecnici o commerciali (cfr. Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 23 settembre 2016 n. 324).
BOX: Sul concorrente grava l’onere di allegare all’offerta una «motivata e comprovata dichiarazione» circa l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia |
In sede di valutazione dell’istanza di accesso compete, infatti, alla stazione appaltante in primo luogo la verifica dell’inerenza del documento richiesto alla posizione soggettiva del richiedente e agli scopi che questi intende perseguire tramite l’accesso. Alla luce di detta verifica la stazione appaltante dovrà assumere la decisione sull’istanza di accesso sulla base della dichiarazione resa in precedenza dall’offerente, in ordine alla sussistenza di segreti tecnici o commerciali.
Sul punto rileva infatti che «La tutela del segreto tecnico o commerciale non può essere, a sua volta, opposta per la prima volta in sede di opposizione all’istanza di accesso, dovendo essere tale indicazione oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede di offerta, come si desume:
– sul piano letterale, dai riferimenti effettuati alle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte”, e dalla dichiarazione, anch’essa resa dall’ “offerente”, in ordine al dato che le stesse costituiscono segreto tecnico o commerciale;
– sul piano della ragionevolezza interpretativa, dal fatto che tale indicazione non può costituire un impedimento frapposto ex post dall’aggiudicatario, a tutela della posizione conseguita, nei confronti dell’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale da parte degli altri concorrenti» (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 29 giugno 2016 n. 1294 – non appellata).
Potrà quindi essere la stessa stazione appaltante investita della richiesta a limitare, legittimamente, l’ostensione delle offerte tecniche alle sole parti “ostensibili”, previo giudizio che essa dovrà espletare, con l’onere di rappresentare quali sono le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custoditi negli atti di gara su precisi dati tecnici.
Nel caso in cui la stazione appaltante limiti l’accesso, non comunicando le informazioni riservate di un operatore economico ad uno dei concorrenti, la stazione appaltante è infatti tenuta a sua volta rispettare l’obbligo di motivazione di detto diniego (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 7 settembre 2021, in C-927/19).
Circa il diritto all’esercizio del c.d. “accesso difensivo”, l’istante deve provare nella richiesta l’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure da formulare in giudizio. In sostanza, la documentazione richiesta dal concorrente deve essere concretamente necessaria alle esigenze difensive in giudizio (cfr. §4 che segue).
BOX: La stazione appaltante ha l’onere di rappresentare quali sono le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custoditi negli atti di gara su precisi dati tecnici |
4. Strumentalità del diritto di difesa
Alla luce delle norme vigenti in materia di accesso, la giurisprudenza è giunta a ritenere che l’accesso difensivo prevale anche su eventuali “aspetti sensibili” della documentazione richiesta ed ogni altro contrapposto interesse è recessivo.
Come infatti è stato ripetutamente affermato «anche in materia di appalti pubblici, l’interesse alla conoscenza degli atti, quando è strumentale alla difesa di una specifica situazione soggettiva che si ritiene pregiudicata, in disparte i casi di espressa sottrazione di taluni atti della procedura al generale principio della loro conoscibilità, è pienamente garantito attraverso il rinvio ai principi di trasparenza di cui alla legge sul procedimento amministrativo. In materia di procedure di appalto – ferma la peculiare disciplina di trasparenza nella modalità proattiva foggiata all’art. 29 d.lgs. 50/2016 – l’art. 53 del d.lgs. 50/2016: – in generale, rinvia alla disciplina generale della legge 241/90; – in particolare, tratteggia specifiche ipotesi di esclusione o limita-zione del diritto di accesso (art. 53, comma 5); – contempla, infine ed in conformità dell’art. 24, comma 7, l. 241/90, una ipotesi eccettuativa al divieto di divulgazione, disponendo che <<in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto>>; la regola generale della esclusione dall’accesso dei <<segreti tecnici e commerciali>>, indi, recede incondizionatamente in presenza giustappunto della ipotesi, tipicamente contemplata, della impugnazione in sede giurisdizionale degli atti di gara» (TAR Campania, Sez. VI, 4 luglio 2021, n. 4540).
BOX: Il diritto alla piena ed effettiva tutela giurisdizionale deve ritenersi prevalente rispetto al diritto alla riservatezza delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta |
Circa la strumentalità dell’ostensione dei documenti rispetto alla difesa in giudizio, è stato osservato recentemente che «è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti” quanto, piuttosto, la “stretta indispensabilità” della ridetta documentazione per apprestare determinate difese all’interno di uno specifico giudizio. La valutazione di “stretta indispensabilità”, in altre parole, costituisce il criterio che regola il rapporto tra accesso difensivo e tutela della segretezza industriale e commerciale. Una simile valutazione va effettuata in concreto e verte, in particolare, “sull’accertamento dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate. Come poi affermato da Cons Stato, Ad. plen. n. 4 del 18 marzo 2021, in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, deve però escludersi che sia sufficiente fare generico riferimento, nell’istanza di accesso, a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, laddove l’ostensione del documento richiesto dovrà comunque passare attraverso un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare. Trova quindi conferma la tesi di maggior rigore secondo cui deve esservi un giudizio di stretto collegamento (o nesso di strumentalità necessaria) tra documentazione richiesta e situazione finale controversa.: la parte interessata, in tale ottica, dovrebbe allora onerarsi di dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese. E tanto, come evidenziato in diverse occasioni dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2014, n. 2472), attraverso una sia pur minima indicazione delle “deduzioni difensive potenzialmente esplicabili”. In questo quadro l’onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe – secondo il consueto criterio di riparto – su colui che agisce, ossia sul ricorrente (in sede procedimentale, il richiedente l’accesso agli atti); In assenza di tale dimostrazione circa la “stretta indispensabilità” della richiesta documentazione, la domanda di accesso finisce per tradursi nel tentativo “meramente esplorativo” di conoscere tutta la documentazione versata agli atti di gara, come tale inammissibile» (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 gennaio 2022 n. 369).
Ed ancora: “la mera intenzione di verificare e sondare l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia” (Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6463); né è possibile sostenere che l’interesse all’ostensione sia sempre e comunque sussistente in re ipsa in capo alla seconda classificata e che tale interesse sia sempre prevalente…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 aprile 2021 n. 3418).
BOX: L’istante deve dimostrare la stretta indispensabilità della documentazione richiesta per apprestare determinate difese all’interno di uno specifico giudizio |
4. Conclusioni
Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale emerge che il legislatore ha previsto una tutela particolare per l’accesso nei confronti della documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale contenuto nelle offerte, così sì da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all’interno del mercato.
Il limite posto dal legislatore a detta tutela di segretezza corrisponde alla finalità dell’accesso in vista della difesa in giudizio.
Come visto, è maggioritario l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto alla piena ed effettiva tutela giurisdizionale deve ritenersi prevalente rispetto al diritto alla riservatezza delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta, con l’altrettanto limite della previa e stringente verifica da parte della stazione appaltante circa il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la possibile tutela giurisdizionale del richiedente.
[1] Art. 24 della Costituzione «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. …»