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( votes)1. Il thema decidendum
Secondo quanto evidenziato in una recente sentenza del Consiglio di Stato[1] – pronunciata, peraltro, in consonanza con la consolidata giurisprudenza amministrativa già emersa in materia – gli accertamenti sulla regolarità fiscale dei concorrenti alle gare d’appalto sono demandati esclusivamente all’ente certificante e costituiscono atti assistiti da pubblica fede ai sensi dell’articolo2700 del codice civile. Tali atti fanno pertanto prova fino a querela di falso e vincolano le stazioni appaltanti al giudizio tecnico formulato dall’Agenzia delle entrate.
Più in particolare, nell’esaminare una procedura indetta nell’ambito dell’Expo 2015 – per la quale l’Agenzia dell’entrate, dopo aver inizialmente attestato una situazione di irregolarità dell’aggiudicatario, ne aveva successivamente attestato la regolarità – il Consiglio di Stato ha affrontato il tema della natura giuridica delle attestazioni del requisito della regolarità fiscale, sottolineando che tale regolarità ha lo scopo di tutelare la stazione appaltante in ordine alla credibilità ed all’affidabilità delle imprese concorrenti. La pronuncia evidenzia dunque che, sotto tale profilo, viene in rilievo il principio della libera concorrenza, che esplica effetti positivi non solo con riferimento all’ampliamento della partecipazione alle pubbliche gare delle imprese presenti sul mercato, ma anche in relazione all’esigenza pubblica affinché non si riscontrino debiti tributari che possano incidere sulle condizioni di solvibilità, affidabilità e solidità finanziaria dell’impresa aggiudicataria[2].
I debiti tributari possano incidere sull’affidabilità dell’aggiudicatario
Anche in altre occasioni, invero, la giurisprudenza aveva sottolineato che l’attribuzione di un effetto rigidamente preclusivo all’inadempimento fiscale corrisponde all’esigenza, per la stazione appaltante, di contemperare:
- da un lato, la tendenza dell’ordinamento ad ampliare la platea dei soggetti ammessi alle procedure di gara, alla stregua del canone del favor partecipationis;
- dall’altro, l’interesse del contraente pubblico ad evitare la stipula di contratti con soggetti gravati da debiti tributari che possono incidere in modo significativo sulla loro affidabilità e solidità finanziaria[3].
2. La giurisprudenza sulla regolarità contributiva
Come accennato, la giurisprudenza amministrativa appare, in effetti, ormai consolidata nel riconoscere che gli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle entrate vincolano le stazioni appaltanti al giudizio tecnico formulato dal predetto ente certificante[4]: in più occasioni, infatti, è stato rilevato che l’esistenza dell’inadempimento contributivo – al pari dell’inadempimento tributario – rientra nelle competenze degli enti certificanti, le cui attestazioni non possono essere sindacate dalla stazione appaltante nel corso del procedimento di gara. Da ciò consegue che risulta corretto l’operato della stazione appaltante che abbia disposto l’esclusione dalla procedura di gara del concorrente risultato irregolare sia nel pagamento di imposte e tasse, sia nel versamento dei contributi assistenziali e previdenziali[5].
Le attestazioni dell’Agenzia delle entrate non possono essere sindacate dalla stazione appaltante
La questione della piena vincolatività dei certificati rilasciati alle stazioni appaltanti dagli enti certificanti era stata già affrontata anche dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria: a tale proposito, era stato infatti già affermato che la valutazione compiuta dagli enti certificanti (nella specie: dagli enti previdenziali) tramite il documento unico di regolarità contributiva è vincolante per le stazioni appaltanti e precluda alle stesse qualunque valutazione autonoma. Secondo il Consiglio di Stato, le stazioni appaltanti non hanno dunque né la competenza né il potere di valutare, caso per caso, la gravità della violazione commessa dal concorrente rispetto alle norme in materia previdenziale, e devono pertanto sempre attenersi alle valutazioni formulate dei competenti enti previdenziali[6].
La suddetta vincolatività deriva, ancor più in particolare, dalle seguenti considerazioni:
- soltanto gli enti previdenziali sono istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali;
- il durc è il documento pubblico che certifica, in modo ufficiale, la sussistenza o meno della regolarità contributiva, e deve essere pertanto ascritto al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile[7] e facenti piena prova fino a querela di falso;
- le stazioni appaltanti non sono gli enti istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali e non hanno la competenza – né, quindi, il potere – di valutare la gravità della violazione previdenziale, dovendo pertanto attenersi alle valutazioni compiute dai competenti uffici previdenziali[8].
3. Il momento della verifica della regolarità fiscale
È stato altresì sottolineato che il necessario requisito della regolarità fiscale deve essere verificato con riferimento al termine ultimo per la presentazione delle offerte[9].
Più in particolare, è stato notato che, ai fini della valutazione della definitività dell’accertamento del debito tributario, rileva unicamente la circostanza che – al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara – sia ormai spirato il termine per l’impugnazione della cartella di pagamento senza che il concorrente abbia elevato ricorso giurisdizionale[10].
La regolarità fiscale va verificata con riferimento al termine per la presentazione delle offerte
Deve essere pertanto considerato legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante abbia disposto la decadenza di una ditta dall’aggiudicazione, nel caso in cui, al momento della scadenza del predetto termine di presentazione dell’offerta:
- siano risultati presenti debiti tributari definitivamente accertati;
- non risulti esser stata presentata istanza tendente ad ottenere l’ammissione al beneficio del pagamento rateale e non sia stato adottato alcun provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate;
- l’istanza per l’ammissione al pagamento rateale (con conseguente ammissione al beneficio) sia stata sì presentata dall’aggiudicataria, ma soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta[11].
Nelle gare pubbliche, il requisito della regolarità fiscale può quindi ritenersi sussistente soltanto se, prima del decorso del termine per la presentazione delle offerte, l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente, e tale istanza sia stata accolta dall’amministrazione tributaria mediante l’adozione di un apposito provvedimento di accoglimento[12].
La giurisprudenza ha altresì chiarito che il requisito della regolarità fiscale deve permanere per tutto il corso dello svolgimento della procedura, ovverosia fino al momento dell’aggiudicazione, sussistendo l’esigenza, per la stazione appaltante, di poter contare sull’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa[13].
4. La rateizzazione nella giurisprudenza del Consiglio di Stato …
Come sopra rilevato, la giurisprudenza amministrativa ha esaminato, con ripetuti interventi, il tema della relazione tra l’ammissione alla gara e la presentazione dell’istanza di rateizzazione per il pagamento del debito tributario.
In conformità a quanto chiarito, in particolare, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, non è ammissibile la partecipazione del concorrente – anche con riferimento all’impresa ausiliaria – che, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione: può infatti considerarsi in regola con il fisco unicamente il contribuente al quale la rateizzazione sia stata accordata espressamente, mentre la mera presentazione dell’istanza di dilazione non ha alcun rilievo ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale[14].
La sola presentazione dell’istanza di rateazione non costituisce dimostrazione di regolarità fiscale
L’Adunanza Plenaria ha inoltre evidenziato che l’articolo 38, comma 1, lettera g) del codice dei contratti pubblici, nell’escludere la sussistenza della regolarità fiscale in caso di “violazione definitivamente accertata”, è direttamente attuativo dell’articolo 45 della direttiva n. 2004/18, norma volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di generale solvibilità dell’eventuale futuro contraente della pubblica amministrazione[15].
In questa luce, è stato più volte sottolineato che non può essere considerata sufficiente – ai fini dell’ammissione alla gara – la circostanza per cui, entro il termine di presentazione dell’offerta, il concorrente abbia soltanto presentato l’istanza di rateazione del debito tributario, poiché ai fini dell’ammissione alla gara occorrerà invece che il procedimento di rateizzazione si sia concluso con un provvedimento favorevole[16]. Per l’effetto, è stata ritenuta inammissibile la partecipazione alla gara del concorrente che – al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione – abbia sì presentato istanza di rateizzazione ma non abbia anche conseguito un provvedimento positivo di accoglimento[17].
5. … e nella prassi operativa di Equitalia
In relazione al tema della rateizzazione del debito tributario, può essere utile ricordare, peraltro, che – sotto il profilo prettamente operativo – Equitalia ha reso noto che, per i debiti di importo inferiore ai 50.000 euro, la stessa società non effettuerà alcuna verifica circa la sussistenza dei requisiti di temporanea ed obiettiva difficoltà da parte del debitore, ovverosia su quei requisiti che debbono essere presenti ai fini dell’ammissione al beneficio della rateazione: ove dunque il debito tributario sia inferiore al predetto importo di 50.000 euro, alla richiesta del debitore seguirà invariabilmente l’accettazione, da parte di Equitalia, dell’istanza di rateizzazione[18].
Per i debiti inferiori a 50.000 euro l’istanza di rateizzazione viene sempre accettata
Da ciò consegue che, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Equitalia, potranno essere ammessi alle pubbliche gare tutti gli operatori economici che abbiano anche solo presentato una richiesta di ammissione alla procedura della rateizzazione – e quindi, anche in assenza di un provvedimento di positivo accoglimento – a condizione che l’importo del debito da dilazionare non superi, complessivamente, i 50.000 euro[19].
6. Il momento della verifica della regolarità fiscale in AVCPASS
Come ormai noto, la verifica dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali autodichiarati dai concorrenti per la partecipazione alla gara deve essere effettuata, dal 1 luglio 2014[20], esclusivamente mediante ricorso al sistema AVCPASS: a tali fini, l’articolo 6-bis del codice dei contratti pubblici dispone che Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi: Anac[21]) stabilisce, con propria deliberazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione, in AVCPASS, dei dati a tali fini necessari.
Con deliberazione n. 111 del 2012 l’ex Avcp ha pertanto adottato le disposizioni finalizzate a consentire alle stazioni appaltanti di ricorrere al sistema AVCPASS, stabilendo, in particolare, che, per quanto concerne la verifica del possesso della regolarità fiscale, nel predetto sistema sarà possibile scaricare non un vero e proprio certificato – così come avviene, ad esempio, per i certificati del casellario giudiziale – quanto, piuttosto, una “comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla (predetta) delibera”[22].
AVCPASS rilascia una “comunicazione” di regolarità fiscale
Nella relazione allegata alla deliberazione n. 111 si legge che, ai fini della comunicazione di regolarità fiscale, l’Agenzia delle entrate fornirà “un servizio” consistente nella “restituzione di un esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale, esclusivamente ai fini di cui all’articolo 38, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 163 del 2006, del soggetto per il quale è richiesta l’informazione, identificato attraverso il codice fiscale”.
Da ciò emerge, in primo luogo, che il sistema AVCPASS non fornisce alle stazioni appaltanti un certificato riconducibile alle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile e facenti piena prova fino a querela di falso[23].
Dalla citata relazione si evince, inoltre, che resta salvo il potere/dovere della stazione appaltante di acquisire i certificati rilasciati dall’Agenzia delle entrate quando le verifiche possono essere effettuate al di fuori del predetto sistema AVCPASS[24]: con la conseguenza che, a stretto rigore, quando la stazione appaltante è obbligata a ricorrere ad AVCPASS, ne ottiene una comunicazione non assistita da fede pubblica privilegiata, mentre nelle ipotesi in cui il predetto sistema non è obbligatorio la stazione appaltante può richiedere ed ottenere un vero e proprio certificato, facente piena prova fino a querela di falso.
Nella deliberazione n. 111 l’Autorità evidenzia poi che l’esito informativo fornito in AVCPASS si riferisce alla data di elaborazione della richiesta; tale elaborazione avviene entro i 10 giorni lavorativi dalla trasmissione nel sistema della predetta richiesta e la data di elaborazione viene comunicata congiuntamente all’esito informativo.
La situazione fiscale verificabile in AVCPASS si riferisce alla data di elaborazione della richiesta
Da tali indicazioni emerge quindi che la verifica della regolarità fiscale effettuata attraverso AVCPASS non solo non consiste in un certificato, ma descrive la situazione dell’operatore economico così come essa risulta alla “data dell’elaborazione” della richiesta: in altri termini, nel predetto sistema la situazione del concorrente non viene “fotografata” alla data dell’autodichiarazione resa in gara né alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma, piuttosto, alla data di elaborazione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate[25].
Tale dinamica sembra porsi dunque in contrasto con il principio generale – recentemente ribadito dalla medesima Anac[26] – per cui il requisito della regolarità fiscale, al pari di tutti gli altri requisiti di partecipazione, deve essere verificato, per evidenti ragioni di tutela della par condicio, con riferimento al momento ultimo per la presentazione delle offerte[27].
7. Il procedimento da attivare in caso di comunicazione negativa rilasciata in AVCPASS
In via generale, ai fini del comma 1, lettera g) dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore alla somma di 10.000 euro prevista all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
In tale contesto, nella relazione allegata alla deliberazione n. 111, l’Autorità sottolinea che, se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni è pari od inferiore alla soglia di 10.000 euro, l’esito della comunicazione sarà positivo, ovverosia indicherà, ai soli fini di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, una condizione di “regolarità” del soggetto interrogato.
Se invece il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta superiore alla predetta soglia di 10.000 euro, l’esito della comunicazione rilasciata in AVCPASS sarà negativo.
AVCPAS prevede uno specifico ed ulteriore procedimento da attivare prima dell’esclusione
A tale proposito, peraltro, nella deliberazione n. 111 l’Autorità delinea uno specifico ed ulteriore procedimento da attivare prima di assumere eventuali decisioni in ordine all’esclusione del concorrente dalla gara: in caso di comunicazione con esito negativo, la stazione appaltante dovrà infatti inoltrare la medesima comunicazione negativa al concorrente risultato irregolare, il quale, a sua volta, ricorrendone i presupposti, potrà produrre[28] – entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione inviatagli dalla stazione appaltante – un’eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione negativa. Tale attestazione sostitutiva potrà essere rilasciata, in particolare, dall’Agente della riscossione competente: a tali fini, prosegue l’Autorità, l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell’Agente della riscossione competente il quale, per il rilascio dell’attestazione sostitutiva, si riferirà alla situazione del concorrente alla “data di elaborazione” della richiesta inviata dalla stazione appaltante in AVCPASS. Il mancato rispetto del predetto termine di 20 giorni lavorativi costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara[29].
Il predetto procedimento delineato dall’Autorità presenta un’ampia serie di criticità.
Come appena evidenziato, secondo l’anzidetto procedimento, la stazione appaltante dovrà inoltrare la comunicazione risultata negativa al concorrente il quale, a sua volta, dovrà recarsi presso l’Agente di riscossione territorialmente competente il quale potrà rilasciare un’attestazione sostitutiva che lo stesso concorrente dovrà poi ripresentare alla stazione appaltante: tale dinamica procedimentale sembra apertamente configgere, tuttavia, con quanto disposto all’articolo 40, comma 02 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000[30], ai sensi del quale sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In relazione al generale principio generale di decertificazione – che commina la nullità, insanabile e rilevabile ex officio, per i procedimenti nei quali vengano utilizzati certificati acquisiti dai privati presso altre amministrazioni – anche la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 obbligano ogni amministrazione ad acquisire d’ufficio i documenti che provano il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti, qualora siano in possesso di altre amministrazioni; ne consegue che, in forza del predetto principio generale di decertificazione, gli enti certificanti non possono legittimamente rilasciare ai privati i certificati destinati ad essere poi utilizzati in altri amministrativi. In simili ipotesi, occorre infatti non gravare il privato di un onere amministrativo vietato dall’ordinamento giuridico, ed è necessario, piuttosto, che la stazione appaltante eserciti il potere-dovere di soccorso istruttorio, richiedendo direttamente il certificato all’amministrazione certificante[31].
Un’ulteriore criticità deriva dai tempi dell’accertamento.
In contrasto con il principio generale per cui il possesso dei requisiti dei concorrenti deve sussistere entro il termine per la presentazione delle offerte, nelle indicazioni relative alla verifica della regolarità fiscale mediante il sistema AVCPASS si evidenzia che tale verifica viene effettuata dall’Agenzia delle entrate “alla data di elaborazione” ed invio della richiesta[32] e non – secondo il citato principio generale – alla data di scadenza del termine per il ricevimento delle offerte o, quantomeno, alla data della produzione della dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione alla gara.
Peraltro, la generale necessità che il possesso dei requisiti dei concorrenti debba sussistere entro il termine per la presentazione delle offerte è stata recentemente ribadita dalla stessa Anac[33], la quale ha sottolineato che la nuova disciplina del soccorso istruttorio[34] in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta o della domanda.
Non è chiaro, infine, quale siano le relazioni tra il procedimento descritto nella deliberazione n. 111 ed il soccorso istruttorio disciplinato all’articolo 38, comma 2-bis del codice dei contratti, né l’Anac sembra aver fornito, a tale proposito, specifiche indicazioni. All’interno della recente determinazione n. 1 del 2015 non è stato chiarito, in particolare, se il procedimento da attivare dopo la comunicazione negativa rilasciata in AVCPASS rientri o meno nell’ambito del soccorso istruttorio – che prevede il diverso termine di dieci giorni, naturali e consecutivi, in luogo del termine di venti giorni lavorativi indicati nella deliberazione n. 111 – e se, in tali casi, il concorrente debba o meno pagare la sanzione amministrativa ai sensi del citato articolo 38, comma 2-bis.
Non è chiaro, inoltre, in quale modo il procedimento delineato nella citata deliberazione n. 111 possa essere ritenuto coerente con il principio generale – ben evidenziato, invece, nella determinazione n. 1 del 2015, adottata dalla medesima Autorità – per cui i requisiti di partecipazione alle gare vanno verificati con riferimento al termine per la presentazione delle offerte, considerato che in AVCPASS la comunicazione dell’Agenzia delle entrate si riferisce, come già notato, alla “data di elaborazione” della richiesta inviata dalla stazione appaltante.
[1] Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 15 dicembre 2014, n. 6157.
[2] Consiglio di Stato, n. 6157 del 2014 cit.
[3] Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 26 settembre 2014, n. 4854 che richiama Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 20 agosto 2013, n. 20. Sul medesimo tema si veda, altresì, la pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 5 giugno 2013, n. 15.
[4] Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 22 dicembre 2014, n. 6296.
[5] Consiglio di Stato, n. 6296 del 2014 cit.
[6] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 4 maggio 2012, n. 8.
[7] In virtù del quale “l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
[8] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8/2012 cit., nella quale si sottolinea, altresì, che il codice dei contratti pubblici deve essere letto ed interpretato non già in una logica di separatezza e autonomia ma, piuttosto, come una parte dell’ordinamento giuridico da considerare nel suo complesso: in questa luce, la nozione di “violazione previdenziale grave” non può che essere, unitaria, uniforme e rimessa unicamente all’autorità preposta al rispetto delle norme previdenziali.
[9] Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 10 aprile 2014, n. 1744.
[10] TAR Veneto, sentenza del 8 febbraio 2014, n. 152; il medesimo principio, espresso in relazione alla lettera i) dell’articolo 38, è stato affermato da Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 luglio 2010, n. 4511.
[11] TAR Abruzzo, sentenza del 18 dicembre 2014, n. 928.
[12] TAR Abruzzo, n. 928 del 2014 cit.
[13] Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 13 dicembre 2013, n. 5995; conformi Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 15 settembre 2010, n. 6907 e Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 6 marzo 2013, n. 1370.
[14] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 5 giugno 2013, n. 15.
[15] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 20 agosto 2013, n. 20.
[16] Consiglio di Stato, A. P., n. 20 del 2013 cit.
[17] Consiglio di Stato, A. P., n. 20 del 2013 cit.
[18] Equitalia, direttiva del 7 maggio 2013.
[19] Equitalia, direttiva del 7 maggio 2013 cit.
[20] La decorrenza dell’obbligo di ricorrere al sistema AVCPASS è stata disciplinata, da ultimo, con decreto legge n. 150 del 2013 convertito con modificazioni con la legge n. 15 del 2014.
[21] Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legge n. 90 del 2014, i compiti e le funzioni in precedenza svolti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono stati trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
[22] Così l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012.
[23] Così come invece ribadito, secondo i principi generali, da Consiglio di Stato, n. 6157 del 2014 cit.
[24] In AVCP, deliberazione n. 111 del 2012 cit. si evidenzia, infatti, che l’utilizzo del sistema AVCPASS è obbligatorio per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali.
[25] Può essere interessante notare che, nella citata relazione allegata alla delibera n. 111 del 2012, l’Autorità riporta l’elenco degli unici codici di tributo che identificano i debiti per imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed oneri diversi), per i quali viene quindi effettuata la verifica nel sistema AVCPASS.
[26] Autorità Nazionale Anticorruzione, determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 recante i criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’articolo 38, comma 2-bis e dell’articolo 46, comma 1-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006.
[27] Consiglio di Stato, n. 1744 del 2014 cit.
[28] Non è chiaro, peraltro, se tale certificato vada prodotto dal concorrente in AVCPASS oppure al di fuori di tale sistema, ovverosia con i mezzi di comunicazione ordinari.
[29] Così Avcp, deliberazione n. 111 del 2012 cit.
[30] Come modificato dall’articolo 15 della legge n. 183 del 2011.
[31] Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 26 settembre 2013, n. 4785.
[32] Così Avcp, deliberazione n. 111 del 2012 cit.
[33] Anac, determinazione n. 1 del 2015 cit.
[34] Articolo 38, comma 2-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal decreto legge n. 90 del 2014.