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( votes)1. Premessa
Il D. Lgs. n. 36/2023 prosegue nel percorso già avviato con il D. Lgs. n. 163/2006, confermando, ancora una volta, la scansione in fasi della procedura di affidamento di una commessa pubblica.
Rispetto all’ultimo Codice dei contratti pubblici, però, il Legislatore apporta una modifica di non poca rilevanza: l’anticipazione del momento del controllo sui requisiti autodichiarati dal concorrente proposto aggiudicatario nell’ambito della rispettiva offerta, alla fase di scelta del contraente privato.
Si tratta di una decisione che, nella sua oggettiva condivisibilità, per alcuni versi rischia di non agevolare l’operato delle committenze pubbliche, le quali, da un lato e per tale scopo, dispongono di uno strumento che semplifica e accelera le operazioni di verifica dei requisiti – il fascicolo virtuale dell’operatore economico (che di seguito sarà indicato con l’acronimo FVOE) -, il quale, tuttavia, non è ancora in grado di garantire l’integrale acquisizione istantanea di tutta la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge generale e speciale al concorrente ad una procedura ad evidenza pubblica.
2. Le fasi dell’affidamento e l’attività di controllo del proposto aggiudicatario
Il D. Lgs. n. 36/2023, al pari dei suoi predecessori, si mostra fedele al principio di procedimentalizzazione dell’azione amministrativa, confermando l’intelaiatura a questo punto tipica delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente privato.
Anche con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, si assiste alla costruzione di una procedura di affidamento contraddistinta dalla c.d. scansione in fasi[1], invero già prevista dal D. Lgs. n. 163/2006[2] e dal D. Lgs. n. 50/2016[3].
Fasi che possono essere così suddivise:
- fase della determinazione a contrarre;
- fase della scelta del contraente;
- fase dell’aggiudicazione;
- fase della stipula del contratto.
L’art. 17 del Codice dei contratti pubblici scandisce le quattro fasi testé richiamate, dettando i tempi di azione della committenza pubblica ed indicando, per la prima volta, anche i termini entro i quali la procedura di gara deve concludersi[4].
In ordine a tale ultimo aspetto, non può non soffermarsi sulla considerazione in forza della quale l’espressa indicazione dei termini di conclusione di un procedimento che vede nelle trattative tra il committente ed i potenziali appaltatori il suo momento centrale, tende a responsabilizzare ancor di più tanto il primo quanto i secondi, considerato che le condotte di entrambi possono agevolare ma anche ostruire il tempestivo raggiungimento dello scopo prefissato dalla procedura di gara, ovverosia la scelta del miglior appaltatore presente sul mercato.
Da ciò, peraltro, si ricava anche la centralità del primo dei tre super-principi dettati dal D. Lgs. n. 36/2023, il principio del risultato, vera e propria stella polare[5] dell’azione non solo delle committenze pubbliche ma anche degli operatori economici, quale assetto confermato anche dalla sua collocazione sistematica – è il primo articolo del corpo normativo -, all’interno del Codice dei contratti pubblici.
L’obiettivo, infatti, è quello di garantire il celere affidamento della commessa, ed in tal senso il chiarimento espresso sull’orizzonte temporale massimo entro il quale addivenire a tale risultato deve orientare il comportamento di tutti gli attori del procedimento a non ritardare il soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla stessa decisione della committenza pubblica di contrattare.
Nella stessa ottica di celere individuazione del contraente privato, proseguendo, viaggia il percorso tracciato dal Legislatore attraverso uno dei più rilevanti rinnovi della scansione procedimentale tesa all’aggiudicazione degli appalti (e delle concessioni).
Come già si accennava in precedenza, il D. Lgs. n. 36/2036 segna il passo della verifica dei requisiti postuma all’aggiudicazione della commessa in favore di un controllo preventivo alla definitiva scelta del contraente privato, cui consegue anche la differente individuazione del momento in cui la stessa aggiudicazione diventa efficace (si veda infra).
L’art. 17 del Codice dei contratti pubblici, infatti, al comma 5, dopo aver premesso che “l’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala”, al medesimo comma expressis verbis stabilisce che “l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
Rispetto al passato[6], dunque, la fase di verifica dei requisiti precede l’adozione del provvedimento di aggiudicazione[7], al quale si potrà giungere, pertanto, solo dopo aver terminato tale fase.
La scelta appare prima facie più che condivisibile, dovendosi pensare, tra le altre cose, che in questo modo:
- l’appaltatore (o il concessionario) viene scelto dopo aver controllato se può effettivamente essere tale e non prima, come invece accadeva in passato quando la verifica sulle sue capacità, morali ed imprenditoriali, avveniva in un momento successivo alla sua individuazione, mercé l’inevitabile gravoso dispendio di risorse (temporali, economiche, organizzative) in danno della committenza pubblica in caso di mancata conferma di tale qualità e, di riflesso, la lesione al primo dei danneggiati da tale epilogo, ovverosia l’interesse pubblico alla veloce esecuzione della commessa;
- viene, inoltre, se non proprio eradicato (non potendosi, purtroppo, non prendere in considerazioni ipotesi che, per quanto residuali, sono astrattamente realizzabili[8]) quasi del tutto eliminato il rischio che a dare inizio all’esecuzione del contratto nelle ipotesi di inizio anticipato, anche in via d’urgenza, possa essere un soggetto privo della relativa qualificazione;
- l’eventuale appendice contenziosa si celebra a situazione definita e, dunque, sulla base di dati ed elementi certi, così garantendo a chi ha avanzato la propria domanda di giustizia di ricevere una risposta sicuramente celere e maggiormente vicina alla realtà sostanziale delle cose, ottenendosi così un risultato più aderente al principio di effettività della tutela giurisdizionale[9];
- sempre sotto il profilo dei benefici anche di carattere processuale, poi, può a questo punto dirsi superato l’orientamento che voleva “la verifica del possesso dei requisiti, se basata su di una nuova istruttoria (con rinnovata ponderazione degli interessi e nuova motivazione), si configura quale “conferma in senso proprio”, con valenza provvedimentale autonomamente impugnabile, altrimenti, si atteggia, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, 15 settembre 2022 n. 8011, ad atto “meramente confermativo” (della pregressa aggiudicazione), quindi, non impugnabile dinanzi al giudice”[10]. Con innegabili vantaggi per gli operatori economici, di certo non più in imbarazzo dinanzi a provvedimenti ambigui da parte delle committenze pubbliche eventualmente gravati solo in via cautelativa onde evitare eventuali declaratorie di improcedibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione.
Momento determinante per il passaggio dalla fase della scelta del contraente e quella dell’aggiudicazione, pertanto, è il sub-procedimento di controllo dei requisiti, generali e speciali, che il concorrente in cui è favore è stata proposta l’aggiudicazione ha dichiarato di possedere nella rispettiva offerta.
Attività, questa, che avviene attraverso la consultazione del FVOE, alla luce di quanto previsto dall’art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023 – divenuto efficace a partire dal 1° gennaio 2024[11] -, il quale, per entrambe le tipologie di requisiti, testualmente stabilisce che:
- co. 1: “la committenza pubblica verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”;
- co. 2: “la committenza pubblica, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103”.
Il FVOE, oggi disciplinato dall’art. 24 del D. Lgs. n. 36/2023, “consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce”.
Definito sin dalla sua genesi come un repository “in cui sono contenuti tutti i dati che consentono la verifica dell’assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche”[12], il FVOE è divenuto operativo sotto l’egida della previgente disciplina, con l’adozione della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022[13], e sino ad oggi ha conosciuto due versioni di sé stesso:
- una prima versione (anche denominata FVOE 1.0), sorta sotto l’egida del previgente D. Lgs. n. 50/2016 e rinnovata a seguito della sopraggiunta efficacia del D. Lgs. n. 36/2023, la quale è rimasta attiva sino al 31 dicembre 2023, in guisa da poter provvedere alla verifica dei requisiti sulla base dell’ultrattivo, sino al 31 dicembre 2023, art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016;
- una seconda versione (anche denominata FVOE 2.0), invece operante a partire dal 1° gennaio 2024, una volta entrata a pieno regime la disciplina in tema di digitalizzazione[14] prevista dal D. Lgs. n. 36/2023.
Nella sua versione 1.0, il FVOE conosce la sua specifica disciplina operativa sotto l’ambito operativo del vigente Codice dei contratti pubblici, con l’adozione della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023[15] – un vero e proprio aggiornamento della precedente Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 -, che individua le tipologie di dati da inserire all’interno dello stesso FVOE.
Con il definitivo avvento – a far data dall’1 gennaio 2024 -, della disciplina della digitalizzazione dei contratti pubblici, ha avuto inizio la stagione del c.d. FVOE 2.0, anticipata dalla Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, il terzo intervento che l’Autorità ha fatto registrare in subiecta materia.
Ad oggi, dunque, la fase endoprocedimentale di verifica del concorrente proposto aggiudicatario dall’organo competente alla valutazione delle offerte, avviene attraverso la consultazione del FVOE sulla base di un differente regime a seconda che la procedura di affidamento ricada sotto l’egida della disciplina antecedente o successiva al 1° gennaio 2024[16].
Esaurita la fase di controllo del proposto aggiudicatario, la committenza pubblica potrà dunque provvedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione il quale, a differenza del passato[17], è immediatamente efficace.
3. La stipula del contratto
Una volta aggiudicata la commessa, dunque, la committenza pubblica, disponendo di un provvedimento immediatamente efficace, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 deve, nei successivi sessanta giorni, provvedere, anche in pendenza di contenzioso[18], alla sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario.
Il Legislatore del 2023 ha confermato l’impostazione delineata già nei precedenti Codici dei contratti pubblici, indicando per l’espletamento di tale incombente un termine di natura squisitamente ordinatoria/acceleratoria la cui inosservanza, lato committenza pubblica, comporta la possibilità per l’aggiudicatario di affrancarsi dal vincolo obbligatorio mediante atto notificato ovvero, laddove ritenuto opportuno e conveniente per quest’ultimo conseguire la conclusione del contratto, stigmatizzare l’inadempimento della committenza pubblica con ricorso ex artt. 31 e 117 cpa.
È doveroso segnalare, però, che alla luce di quanto disposto dal già richiamato comma 2 dell’articolo 18, può essere previsto un differente termine o (i) nell’ipotesi di proposizione di ricorso giurisdizionale con contestuale domanda cautelare da cui deriva l’automatica operatività della c.d. stand-still processuale[19] o (ii) nell’ipotesi di affidamento sotto-soglia, o (iii) nell’ipotesi in cui un diverso termine sia stato previsto all’interno dell’atto indittivo della procedura di affidamento ovvero, ed infine, (iv) nell’ipotesi di concordato – tra aggiudicatario e committenza pubblica -, differimento del termine di sottoscrizione purché ciò risponda all’esigenza primaria di salvaguardare gli interessi della stessa committenza pubblica.
4. Il raccordo tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto
Giunti a questo punto, è possibile rielaborare l’assetto che il D. Lgs. n. 36/2023 ha voluto imprimere al raccordo tra la fase di aggiudicazione e la fase di stipula del contratto, di certo meno tortuoso rispetto al passato, ma comunque ancora caratterizzato (quantomeno allo stato) da qualche profilo di criticità.
Difatti, pur nel qui ribadito apprezzamento della scelta compiuta dal Legislatore di anteporre all’aggiudicazione il controllo sui requisiti del proposto aggiudicatario, non può, però, non tenersi conto di un aspetto apparentemente ininfluente ma che, nella realtà, può essere (ed in alcuni casi lo è) foriero di incertezza in ordine al momento di adozione del provvedimento di aggiudicazione che a sua volta si riflette sulla consequenziale sottoscrizione del contratto.
Pur nella sua versione 2.0, infatti, il FVOE non garantisce, ancora oggi, l’acquisizione di tutti i documenti idonei a comprovare i requisiti generali del proposto aggiudicatario.
Segnatamente, il riferimento è, allo stato, alla comunicazione antimafia[20] ed alla informazione antimafia[21] allo stato non direttamente acquisibili dal FVOE e rispetto ai quali è ancora oggi necessario, in vista della loro acquisizione, interrogare le competenti Amministrazioni pubbliche[22].
L’art. 12 della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, a tal proposito, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2024: a) fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto; b) fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE; c) fino alla completa operatività del sistema le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all’ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dalle stesse accertate, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Casellario adottato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice. d) fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall’OE con le modalità previste dal sistema”.
Quei documenti attestanti la comprova dei requisiti di ordine generale che non trovano il loro naturale sfogo all’interno del FVOE, dunque, vengono acquisiti officiosamente ex art. 71 comma 2 del DPR n. 445/2000, a mente del quale “i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.
Con la conseguenza che eventuali ritardi da parte delle Amministrazioni pubbliche chiamate a riscontrare le richieste della committenza pubblica procedente, ridondano esclusivamente in danno di quest’ultima, cui sarà preclusa la possibilità di provvedere all’adozione dell’atto terminale della procedura di affidamento e, di riflesso, a provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto.
Il che, in poche parole, vuol dire che le committenze pubbliche, prima di aggiudicare la commessa e di sottoscrivere per l’effetto il contratto, devono necessariamente attendere l’esitazione delle interrogazioni eseguite nei confronti delle competente Amministrazioni pubbliche.
Il tutto, evidentemente, con non pochi rischi di dilatazioni temporali del procedimento il quale, però, deve sempre concludersi – mercé la configurazione, in danno della committenza pubblica, della situazione prevista dal comma 3 dell’art. 17 di inerzia non significativa e, dunque, di silenzio-inadempimento tutelabile nelle forme del ricorso sul silenzio ex artt. 31 e 117 cpa -, entro i termini indicati dall’allegato I.3 al D. Lgs. n. 36/2023.
Eppure, come si è detto, il primo obiettivo che il Legislatore si è prefissato è proprio quello di perseguire la c.d. amministrazione di risultato, positivizzando un principio già invalso (anche) in subiecta materia e che, per questa scelta, rischia di non essere conseguito per cause che non sono imputabili né alle committenze pubbliche né agli stessi operatori economici, entrambi legati a doppio filo da quel principio della fiducia che rappresenta una vera e propria clausola di condotta che orienta il comportamento delle parti pubbliche e private.
E non è un caso, in tal senso, che qualche committenza pubblica abbia interrogato proprio l’ANAC al fine di poter comprendere se e come concludere le avviate procedure di affidamento entro i termini previsti dal cennato allegato I.3, ipotizzando tra le soluzioni anche l’operatività del silenzio significativo ex articolo 17-bis della L. n. 241/90.
Con due distinte Deliberazioni[23], l’ANAC ha (quasi pleonasticamente) espresso il concetto secondo il quale non è possibile aggiudicare la commessa fintanto che non sia ultimata la fase di controllo sui requisiti dichiarati dal proposto aggiudicatario – così implicitamente affermando che è doveroso attendere anche l’esitazione delle richieste avanzate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche detentrici di informazioni e documenti a comprova dei requisiti di ordine generale che non si rintracciano all’interno del FVOE -, e ribadito l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio-assenso tra PP.AA., in aderenza di un principio già espresso in subiecta materia dalla giurisprudenza amministrativa[24].
Motivo per il quale, chiosa l’ANAC, l’ipotesi di inerzia dell’Amministrazione Pubblica interpellata dalla committenza pubblica individua quale unico risultato la stasi dell’iter procedimentale: “la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata”
Vero è che, al fine di scongiurare tali (neanche tanto) eventuali epiloghi, l’art. 23, co. 8 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che “l’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, ma la disposizione, considerata anche la portata delle Amministrazioni pubbliche (terze ma comunque) coinvolte nella attività di controllo da parte delle committenze pubbliche, non appare particolarmente persuasiva.
Nell’attesa della completa operatività del FVOE 2.0, la sfida che attende sarà quella di far coesistere le esigenze di celere affidamento della commessa e di consentire la conclusione dei procedimenti in conformità ai termini espressi dall’allegato I.3, con le esigenze proprie di quelle Amministrazioni pubbliche coinvolte, pur indirettamente, nel procedimento e che sono chiamate ad assistere, confermando ovvero disconoscendo la genuinità delle dichiarazioni rese in sede di gara dagli operatori economici, le committenze pubbliche.
[1]S. Vinti, “I procedimenti amministrativi di valutazione comparativa concorrenziale. La diversificazione delle regole e la tenuta dei principi”, pgg. 124 e ss., Padova, 2002.
[2]Art. 11 del D. Lgs. 163/2006.
[3]Art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
[4]Cfr. art. 17, co. 3: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.
[5]Si veda, ad esempio, Luca R. Perfetti, “Codice dei contratti pubblici commentato”, pg. 4, Vicenza, 2023.
[6]L’art. 32, co. 5 del D. Lgs. 50/2016 prevedeva testualmente che “la committenza pubblica, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione” la quale sarebbe divenuta efficace “dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.
[7]Così la Relazione Illustrativa al D. Lgs. n. 36/2023: “Il comma 5 prevede la formulazione di una proposta di aggiudicazione alla committenza pubblica o ente concedente parte del soggetto preposto alla valutazione delle offerte, a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. L’aggiudicazione viene disposta dall’organo competente della committenza pubblica o ente concedente dopo effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l’esecuzione in via di urgenza”.
[8]Si pensi, ad esempio, alle ipotesi di doverosa risoluzione del contratto ex art. 122, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.
[9]Art. 1 del D. Lgs. 104/2010.
[10]Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III^, 21 giugno 2023, n. 6074.
[11]Art. 225, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023.
[12]Così la definizione del FVOE dettata dall’art. 1 della Delibera ANAC n. 262/2023. Per la precedente definizione si veda l’art. 1 della Delibera ANAC n. 464/2022, ove si specificava che all’interno del FVOE “sono contenuti tutti i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici, dell’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo codice”.
[13]A sua volta adottata in esecuzione dell’art. 213, co. 8 del previgente D. Lgs. 50/2016, il quale prevedeva che “per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva”.
[14]Cfr. art. 225, co, 2 del D. Lgs. n. 36/2023.
[15]Adottata in attuazione dell’art. 24, co, 4 del D. Lgs. n. 36/2023.
[16]Così la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023: “Fino a nuove indicazioni, la verifica del possesso dei requisiti è rispettivamente subordinata, per il FVOE 1.0 alla produzione del PassOE; per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall´articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023”.
[17]L’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, infatti, prevedeva che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.
[18]Chiaro, in tal senso, il riferimento alle ipotesi in cui non sia intervenuto un provvedimento cautelare da parte del Giudice Amministrativo che, in sede di discussione dell’incidente cautelare, abbia sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione.
[19]Per la descrizione della clausola di stand-still processuale, si veda l’art. 18, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.
[20]Art. 84, co. 2 del D. Lgs. 159/2011: “La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67”.
[21]Art. 84, co. 3 del D. Lgs. 159/2011: “L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”.
[22]Si osservi che la documentazione antimafia concorre alla ultimazione della fase di verifica dei requisiti, come chiarito da TAR Brescia, n. 149/2020: “Nella fattispecie, non vi sono atti che hanno dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione, né si sono concluse le verifiche cd. antimafia, tenuto conto che il loro esito positivo è preliminare e prodromico alla stipulazione del contratto. Di conseguenza, il termine per addivenire alla stipulazione non era spirato nel momento in cui la ricorrente ha manifestato la volontà di sciogliersi dal vincolo, perché i sessanta giorni previsti ex lege per la sottoscrizione del contratto decorrono dalla data dell’atto conclusivo del sub-procedimento di verifica dei requisiti prescritti (che presuppone l’espletamento positivo dei controlli antimafia)”.
[23]La Delibera ANAC n. 57/2023 e la Delibera ANAC n. 57-bis/2023.
[24]Cfr. TAR Toscana, n. 516/2017: “l’art. 20 della legge n. 241/1990 trova applicazione nei procedimenti per il rilascio di provvedimenti amministrativi, e non di certificazioni, qual è quella richiesta dall’art. 86 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016”.