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L’art. 7, comma 8 del D.lgs. 163/2006 sancisce l’obbligatorietà della comunicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così recitando: Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

  1. entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista;
    (lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)
  2. limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all’Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

L’art. 7 sostanzialmente traduce ed applica in maniera concreta uno dei principi cardine dell’azione amministrativa. La ratio perseguita dal legislatore è quella legata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonchè quello di pubblicità con le modalità indicate nel codice dei contratti pubblici ed ancor prima dalla l. n. 241/90.

Alla disposizione della norma è seguita una puntuale attività di interpretazione da parte dell’Autorità di Vigilanza, la quale si è pronunciata attraverso una serie di Comunicati circa le modalità operative e le tempistiche di trasmissione. Ciò ha fornito agli operatori del settore (nella specie ai R.U.P. incaricati) un utile strumento dinamico di aggiornamento e chiarimento sulle competenze funzionali previste ex art. 10 del regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, secondo cui: “Il responsabile del Procedimento raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza”.

L’A.V.C.P. ha più volte ribadito che le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di trasmettere con trasparenza assoluta i dati contrattuali relativi alle gare poste in essere. Questo obbligo viene espletato usufruendo delle piattaforme telematiche (form on line) messe a disposizione dall’Osservatorio Centrale (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) o utilizzando le diverse articolazioni di esso, nella specie Osservatori Regionali.

Infatti sia la Sezione centrale dell’Osservatorio che le articolazioni regionali di quest’ultimo, rispondendo alla medesima funzione, provvedono alla raccolta sistematica dei dati, dall’avviso di gara, attraverso l’esito, fino alla comunicazione delle diverse fasi che caratterizzano il contratto d’appalto.

Al fine di rendere la comunicazione agevole e chiara per gli enti aggiudicatori, il legislatore in primis e l’Autorità successivamente, hanno tipizzato modalità e tempistiche di trasmissione, stabilendo una prima indicazione generale in base alla quale le disposizioni del Codice si applicano a tutte le procedure di gara fatta eccezione delle fattispecie definite agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26. (c.d. contratti esclusi).

Il legislatore si è mosso altresì parallelamente sul fronte delle garanzie di corretto adempimento degli obblighi di comunicazione puntuale e trasparente delle informazioni, prevedendo all’uopo un duplice livello di responsabilità a carico delle Stazioni Appaltanti “inadempienti” così distinguendo dal punto di vista sanzionatorio:

  • responsabilità da ingiustificata mancata trasmissione dati;
  • responsabilità da infedele trasmissione dati.

In entrambi i casi la S.A. inadempiente si espone al concreto rischio di verifica e controllo da parte dell’Autorità di Vigilanza, con la possibilità che quest’ultima commini a carico della prima una sanzione pecuniaria amministrativa fino a € 25.822,00 e nel secondo caso una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad € 51.545,00.

Comunicato dell’Autorità di Vigilanza del 04 aprile 2008

In attuazione delle previsioni di cui all’art. 7 comma 8 del Codice De Lise, l’A.V.C.P. ha emanato il Comunicato del 4 aprile 2008 prevedendo il controllo non solo sui contratti pubblici di lavori ma estendendolo anche ai contratti pubblici di servizi e forniture. Attraverso detto Comunicato l’Autorità ha modificato la struttura della rilevazione dei dati informativi, stabilendo nei punti di maggior rilevanza che:

  1. devono essere trasmessi i dati relativi ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 €, aggiudicati o affidati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, a far data dal 01/05/2008;
  2. i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari  devono essere comunicati con riferimento alle fasi: a) di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata; b) fase iniziale di esecuzione del contratto; c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto; d) fase di conclusione del contratto; e) fase di collaudo;
  3. Le comunicazioni relative alla fase di esecuzione ed avanzamento del contratto sono obbligatorie sia per contratti di lavori, sia per quelli relativi a servizi e forniture, ma tale trasmissione non è obbligatoria per contratti di importo inferiore ai 500.000 €;
  4. Devono essere inoltre comunicati i dati contrattuali relativamente ai seguenti eventi contrattuali (obbligatori anche per contratti di servizi e forniture): f) ritardi o sospensione nella consegna; g) accordi bonari; h) sospensioni; i) varianti; j) subappalti; k) variazione aggiudicatario in corso d’opera.
  5. L’invio dei dati contrattuali, relativamente alla fase di aggiudicazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva divenuta efficace, ovvero la data desumibile dal provvedimento con il quale l’Amministrazione dichiara di aver verificato e approvato l’operato della Commissione di gara.
  6. I dati contrattuali relativi alle fasi successive a quella di aggiudicazione o relative agli eventi contrattuali, devono essere trasmesse entro 60 gg. dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell’adempimento per il quale è richiesto l’invio delle informazioni.
  7. I dati contrattuali, oggetto di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori speciali, devono essere comunicati solo ed esclusivamente con riferimento alla fase di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata. L’invio di questa fase deve avvenire sempre entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva.

Comunicato dell’Autorità di Vigilanza del 14 dicembre 2010

L’autorità di Vigilanza nel successivo passaggio, ed in applicazione dei principi generali in apertura richiamati, ha inteso estendere l’obbligatorietà di trasmissione dei dati contrattuali anche per diverse fattispecie, delineandosi sempre più marcatamente la tendenza ad allargare il “ventaglio” di fattispecie contrattuali soggette agli obblighi di comunicazione e trasmissione.

Tra i “nuovi obblighi” si rinvengono:

  1. la trasmissione dei dati concernenti i contratti di lavori nei settori ordinari e speciali di importo compreso tra i 40.000,00 € ed i 150.000,00 € e i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali di importo compreso tra i 20.000,00 € ed i 150.000,00 €, per i quali si è pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° gennaio 2011;
  2. la trasmissione dei dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali di importo superiore ai 150.000,00 €, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19,20,21,22,23,24 e 26 del D. Lgs. n. 163/2006 per i quali si è pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° gennaio 2011.
  3. la trasmissione dei dati relativi agli accordi quadro, i contratti attivati dalle Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili, per le quali si è pervenuti all’affidamento a far data dal 1° gennaio 2011;
  4. i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili aggiudicate o affidate dal 1° gennaio 2011.

Alla luce di questi nuovi obblighi l’Autorità di Vigilanza ha inteso stabilire all’interno del Comunicato, quelle che sono le nuove modalità e le nuove tempistiche di trasmissione per queste particolari fattispecie.

I contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali sotto la soglia dei 150.000,00 €, vanno comunicati esclusivamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o di definizione della procedura negoziata) e di stipula del contratto. La tempistica in questo caso impone che i dati siano trasmessi entro 60 gg. dalla data di stipula del contratto.

Per i contratti “c.d. esclusi” l’obbligo di comunicazione è riferito alle sole fasi di aggiudicazione e stipula del contratto. Differisce la tempistica in quanto devono essere trasmessi entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è pervenuti all’aggiudicazione.

Nel Comunicato predetto si ribadisce altresì che la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali affidati o aggiudicati da S.A. di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all’uso delle procedure telematiche note sul sito dell’Osservatorio Centrale (A.V.C.P.).

In tal senso l’Autorità ha previsto un elenco non esaustivo di soggetti rientranti tra le “Stazioni appaltanti di ambito statale” e “Stazioni appaltanti di interesse nazionale o sovra regionale” per le quali l’obbligo di trasmissione dovrà espletarsi direttamente presso la Sezione centrale dell’Osservatorio; rientrano all’uopo nell’elencazione:

  • le Autorità governative centrali quali la presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri;
  • Consip e Istat;
  • le forze armate e i corpi di polizia;
  • gli organismi di diritto pubblico di rilievo nazionale ed i concessionari di lavori, servizi e forniture pubbliche come ad esempio l’ENAC, l’ANAS S.p.a., ITALFER, nonché società di costruzione e gestione autostradale;
  • Enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza come INAIL, INPS, INPDAP;
  • Agenzia del demanio, delle entrate e delle dogane;
  • Gli enti di ricerca e sperimentazione di livello nazionale;
  • Enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovra regionale nei settori del trasporto e della distribuzione del gas (Enel S.p.a.);
  • Enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovra regionale nel campo dei servizi ferroviari e servizi postali (Trenitalia e Poste Italiane S.p.a.)
  • Altri soggetti quali: Cassa depositi e prestiti S.p.a., Enti parco nazionali, Autorità di bacino regionali e sovra regionali, il CNR, i monopoli di stato, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ecc.

Diversamente, la trasmissione dati concernente i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale, dovrà essere assicurata ricorrendo all’uso delle procedure telematiche rese disponibili sui siti delle regioni e delle province autonome.

Queste, in termini descrittivi, le indicazioni operative essenziali fornite dall’Autorità di Vigilanza e costituenti supporto tecnico per gli operatori del settore. In concreto, il substrato necessario per avviare la trasmissione dei dati relativi alle molteplici fattispecie contrattuali.

La trattazione delle fasi, che caratterizzano il contratto di appalto, relativamente alla modalità di trasmissione, saranno invece oggetto di successivo specifico approfondimento al prossimo numero della rivista.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Enrica Violante
Assistente e consulente legale in materia di appalti pubblici
Avv. Giuseppe Croce
Avvocato specializzato in materia di diritto civile e amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici
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