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( votes)Corte dei Conti sezione regionale Emilia Romagna, deliberazione n.62/2017
Indice:
- Premessa
- Il riscontro
- Il ruolo del parere dell’avvocatura
- La valenza dei pareri dei responsabili rispetto all’atto da adottare
- Conclusione
1. Premessa
Anche se la deliberazione non è recentissima appare opportuno tornare sulla questione dei rapporti transazione e pareri dei responsabili di servizio.
Il Sindaco di un comune Emiliano pone alla sezione la questione di una ipotetica transazione (per concludere una controversia e successivo decreto ingiuntivo ricevuto dall’ente) e se la stessa – proposta da un mediatore terzo – possa essere conclusa senza pareri tecnici e senza parere dell’avvocatura comunale.
2. Il riscontro
La sezione, preliminarmente, delinea il quadro normativo rilevante ai fini del parere. In particolare, viene preso in considerazione l’art. 49 del Decreto legislativo 267/2000 (in tema di “Pareri dei responsabili dei servizi”), come modificato dall’art. 3 del d.l. n. 174/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213” ed Il primo comma del successivo art. 147-bis del Tuel (rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”), inserito dal citato d.l. n. 174/2012, in cui si puntualizza che “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”.
Vengono presi in considerazione, quindi, i precedenti giurisprudenziali in materia.
In delibera, in specie, si rammenta che la funzione del parere di regolarità contabile e l’estensione della portata dello stesso è esaurientemente ricostruita dalla Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 51/2013/PAR, del 5 giugno 2013.
Nel parere richiamato, si evidenzia, tra l’altro, come il legislatore statale, mediante le modifiche apportate dal d.l. n. 174/2012 all’art. 49 del Tuel, in particolare sostituendo l’espressione “qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata” con “qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente”, abbia ampliato i casi in cui è necessario acquisire il parere di regolarità contabile, al contempo assegnando, al responsabile di ragioneria, un ruolo centrale, a tutela degli equilibri di bilancio dell’ente.
Per quanto concerne la giurisprudenza del Consiglio di Stato, questa si è consolidata nel ritenere che i pareri di regolarità tecnica e contabile – come noto – non costituirebbero requisiti di legittimità delle deliberazioni alle quali si riferiscono, così che l’eventuale mancanza degli stessi determinerebbe una mera irregolarità, tale da non influire sulla legittimità e sulla validità delle deliberazioni (ex multis, C. di S., Sez. V, sent. 8 aprile 2014, n. 16631). Detta posizione è altresì richiamata dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con deliberazione n. 79/2014/PAR, del 15 maggio 2014, secondo la quale la mancanza dei pareri in argomento non avrebbe riflessi sulla validità delle deliberazioni.
3. Il ruolo del parere dell’avvocatura
Sul ruolo del parere dell’avvocatura, la sezione si affida a quanto rilevato dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, che con delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR, del 28 febbraio 2012, ha espresso l’avviso secondo cui “per gli enti territoriali non è previsto un particolare iter procedimentale per gli atti di transazione, ma, ove il medesimo sia dotato di una propria avvocatura, sarebbe opportuno che questa fosse investita della questione in analogia a quanto prevede per le amministrazioni dello Stato l’art. 14 della legge di contabilità generale (R.D. n. 2440/1923)”.
4. La valenza dei pareri dei responsabili rispetto all’atto da adottare
In relazione ai pareri dei responsabili di servizio (ex art. 49 del decreto legislativo 267/2000), in delibera si ribadisce che la mancanza dei pareri di regolarità tecnica e di contabilità costituisce una mera irregolarità (e non illegittimità).
E’ interessante, però – ai nostri fini – il passaggio successivo della deliberazione in cui si chiarisce che “l’irregolarità in generale ricorre in presenza di una lieve anormalità del provvedimento amministrativo, a fronte di un vizio marginale, allorché la diversità della forma o la non perfetta osservanza di un adempimento endoprocedimentale non siano tali da impedire il concreto raggiungimento dell’interesse pubblico tutelato dalla norma. Ciò non sembra potersi affermare lì ove manchino i pareri di regolarità tecnica e contabile”.
I pareri, infatti, costituiscono atti procedimentali obbligatori, poiché il legislatore, all’art. 49, ha previsto che “su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio (…) deve essere richiesto il parere”.
Gli stessi, pertanto, sono stati posti al centro del sistema, anche per ovviare alla mancanza di competenza tecnica dei componenti politici della Giunta e del Consiglio.
A questo discorso, poi, si deve aggiungere l’ulteriore tassello stabilito con l’art. 147-bis, “in forza del quale il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, proprio dai pareri di regolarità tecnica e contabile. Pertanto, i pareri de quibus assicurano anche il controllo preventivo sugli atti di Giunta e Consiglio”.
L’importanza del parere di regolarità contabile, come ridisegnato dal legislatore mediante il richiamato d.l. n. 174/2012, è stata ricordata dalla Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 51/2013, con cui si è evidenziato che attraverso lo stesso “sia stato assegnato al responsabile di ragioneria (nda in relazione al parere di regolarità contabile) un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio dell’ente. Il rilievo del parere di regolarità tecnica, invece, emerge altresì dal nuovo art. 147-bis, che ne ha specificato il contenuto, stabilendo come lo stesso debba attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, cioè sia la sua conformità alla normativa, che la correttezza sostanziale delle soluzioni adottate”.
È vero che il comma 4, dell’art. 49, del Tuel, prevede la possibilità per Giunta e Consiglio di non conformarsi ai pareri in analisi “dandone adeguata motivazione nel testo della deliberazione”, ma non può ritenersi vero il contrario altrimenti, in quanto in caso contrario i responsabili dei servizi in questione diventerebbero, di fatto, amministratori.
Pertanto, secondo il collegio, anche in caso di transazione, i pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere resi, costituendo presupposti necessari delle deliberazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio, ad eccezione di quelle che costituiscono meri atti di indirizzo. L’omessa acquisizione dei pareri in argomento, pertanto, è tale da determinare l’illegittimità dell’atto, non potendosi, per l’importante funzione ad essi assegnata dal legislatore, ritenere che la loro mancanza non sia tale da impedire il concreto raggiungimento dell’interesse pubblico volta per volta tutelato dalle norme.
5. Conclusione
Il collegio conclude annotando quindi, che la circostanza “che la deliberazione abbia ad oggetto una proposta di transazione formulata da un mediatore, soggetto terzo, il quale offre garanzie di imparzialità, azionata a seguito di invito del giudice, non è tale da poter consentire una deroga alla norma generale, la quale prevede la necessaria acquisizione dei pareri di regolarità tecnico e contabile. Il ruolo del mediatore, infatti, non esclude l’esigenza di un approccio prudente, finalizzato ad evitare un depauperamento delle pubbliche risorse, che deve sempre essere assicurato dalle pubbliche amministrazioni nell’utilizzare strumenti transattivi e di composizione delle liti”.
Né, ai fini della resa del parere di regolarità contabile, rileva come la deliberazione abbia ad oggetto solo un’entrata per il Comune e nessuna spesa, giacché come previsto dal più volte richiamato art. 49 del Tuel, detto parere dev’essere reso ogniqualvolta l’atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, o sul patrimonio dell’ente.
In merito, invece, al parere dell’avvocatura interna, secondo la sezione, non vi è motivo per discostarsi da quanto affermato in generale per le transazioni dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la delibera n. 20/2012 del 28 febbraio 2012, la quale ha ritenuto l’acquisizione dello stesso non obbligatoria, ma sicuramente opportuna.